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Taormina, il Tar conferma la chiusura della discoteca "Ipanema": salta la stagione estiva
di Redazione | oggi | ATTUALITÀ
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La serata dell'1 giugno ha innescato la querelle
Adesso è ufficiale: la discoteca Ipanema di Taormina non riaprirà e la stagione estiva è ormai andata in fumo. Oggi il Tar di Catania ha infatti rigettato le istanze di misure cautelari monocratiche presentate con un ricorso per motivi aggiunti dalla società “Random Leisure Srl”, tramite l'avvocato Silvio Motta, per chiedere l’annullamento anche dell’ultimo provvedimento adottato il 31 luglio dal Comune, ossia l’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio tecnico con la quale è stato espresso il diniego alla Segnalazione certificata di inizio attività presentata l’1 giugno per la somministrazione di alimenti e bevande ed è stato disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande legata all’attività danzante e di pubblico spettacolo, con l’interdizione di qualsiasi attività nei locali nei confronti di Walter Cacciola, titolare della licenza di pubblica sicurezza, e l’ordine di cessazione immediata di ogni attività all’interno del locale. Una decisione legata ad una serie di abusi edilizi contestati all’interno del complesso e in particolare all’assenza di titoli edilizi per la discoteca. I giudici hanno rinviato la decisione collegiale alla camera di consiglio fissata per il 10 settembre e dunque il locale non potrà riaprire fino al mese prossimo, quando la stagione estiva sarà ormai conclusa. Cosa ha stabilito oggi il Tar Il commento del Comune
Il decreto firmato dal presidente della Seconda Sezione, Daniele Burzichelli, stabilisce innanzitutto che il funzionario del Comune che ha adottato l’ordinanza 4 del 31 luglio ha giustificato i suoi poteri e la propria competenza, «sicché appaiono superate le perplessità manifestate sul punto dal Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 294 del 27 luglio» (relative alle funzioni di polizia amministrativa assegnate ai Comuni) e ricorda che «il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro probatorio del locale destinato a riserva idrica dell’impianto e della struttura amovibile adibita a bar». Su quest’ultimo punto il Tar ha condiviso la tesi del Comune di Taormina secondo cui «la riserva idrica costituisce un presidio indispensabile per la sicurezza antincendio di un locale destinato ad ospitare 859 persone e la struttura adibita a bar è direttamente strumentale all’esercizio dell’attività di somministrazione oggetto della segnalazione certificata di inizio attività». Dunque le due domande di misure cautelari monocratiche presentate dalla “Random Leisure Srl” non possono trovare accoglimento e per la decisione collegiale slitta tutto al 10 settembre.
«L’Amministrazione comunale di Taormina accoglie con soddisfazione il decreto con il quale il presidente della Sezione Seconda del Tar ha rigettato le richieste di misure cautelari monocratiche avanzate da “Random Leisure Srl” nell'ambito del contenzioso relativo all'Ipanema Beach Club. Il nuovo provvedimento supera le criticità evidenziate nella precedente fase cautelare con riferimento alla competenza del dirigente che ha adottato gli atti impugnati, privando di fatto di attualità le valutazioni contenute nella precedente ordinanza cautelare sotto tale specifico profilo. L’attività difensiva svolta dall’avvocato Melinda Calandra Checco ha contribuito a provare la infondatezza delle censure e la legittimità dei provvedimenti impugnati. L'esito odierno conferma la solidità dell'azione amministrativa intrapresa dal Comune di Taormina, improntata esclusivamente alla tutela dell'interesse pubblico, della sicurezza dei cittadini e al rigoroso rispetto della legalità. L'Amministrazione continuerà ad operare con responsabilità, trasparenza e fermezza, nella convinzione che il rispetto delle regole e la tutela della sicurezza rappresentino principi irrinunciabili per la comunità di Taormina e per tutti gli operatori economici».



















