Lunedì 03 Agosto 2026
Dissequestro parziale ma arriva un'altra ordinanza. Gestori pronti ad un'altra battaglia


Taormina, tolti i sigilli all'Ipanema ma il Comune la richiude: "La discoteca è abusiva”

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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L'attività rimane ferma

Si inasprisce lo scontro tra il Comune di Taormina e i gestori della discoteca “Ipanema” di Spisone. A pochi giorni dal verdetto del Tar di Catania, che ha accolto la domanda cautelare presentata dalla società “Random Leisure Srl” ed ha sospeso il verbale dell’1 luglio del Comune nella parte in cui inibiva l’esercizio delle attività sino alla conformazione dei luoghi, rinviando nel merito all’udienza del 17 dicembre, da Palazzo dei Giurati arriva un altro provvedimento che blocca tutte le attività all’interno del complesso situato nella frazione a mare. Nelle scorse ore il Tribunale del Riesame di Messina ha accolto il ricorso dei gestori contro il sequestro probatorio ancora in vigore, deciso dal giudice dopo la mancata convalida del sequestro preventivo effettuato dalla Polizia locale, dissequestrando il locale ad eccezione delle strutture adibite a riserva idrica antincendio e bar, in quanto non rispetterebbero i criteri urbanistici. Ma adesso il Comune ha agito adesso con un’ordinanza dirigenziale dell’Ufficio tecnico con la quale viene espresso il diniego della Segnalazione certificata di inizio attività presentata l’1 giugno da “Random Leisure Srl” per la somministrazione di alimenti e bevande e viene disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande legata all’attività danzante e di pubblico spettacolo e l’interdizione di qualsiasi attività nei locali nei confronti di Walter Cacciola, titolare della licenza di pubblica sicurezza, con l’ordine di cessazione immediata di ogni attività all’interno del locale. 

Tutti gli abusi contestati
Il Comune, ricostruendo la storia della struttura dal 2004, quando venne rilasciato il permesso di costruire per uno stabilimento balneare con parcheggio, attività ricreative e di ristorazione, contesta adesso come la discoteca sia di fatto abusiva in quanto «realizzata in totale difformità e in assenza di qualsiasi titolo edilizio abilitativo», con «strutture in acciaio, calcestruzzo armato e legno per diverse centinaia di metri quadrati realizzate in zona sismica senza deposito del progetto esecutivo al Genio civile e senza preavviso scritto». Inoltre è stato contestato che la struttura contenente serbatoi idrici e autoclave antincendio è collocata a ridosso della recinzione ferroviaria senza autorizzazioni; tutte le opere sono state realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a vincolo; l'area su cui insiste la discoteca è sottoposta a vincolo idrogeologico, a vincolo Pai per rischio geomorfologico ed è classificata come area rossa per rischio tsunami; non risulta agli atti il certificato di prevenzione incendi per l'attività di pubblico spettacolo e trattenimento danzante con capienza di 859 persone; le aree interessate dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande, legate all’attività danzante, nello stato di fatto in cui versano sono prive di agibilità e mancano i requisiti di legge in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Per il Comune «l’accertata totale difformità edilizia della discoteca e l’assenza di requisiti di legge costituiscono carenza assoluta e insanabile dei presupposti per l’esercizio dell'attività di somministrazione e conseguentemente dell’attività di pubblico spettacolo e la prosecuzione dell'attività – anche per un solo giorno e per una sola serata – configura una situazione di pericolo concreto, attuale e gravissimo per la pubblica e privata incolumità». 

La licenza di pubblico spettacolo 
La licenza di pubblico spettacolo per l’Ipanema Music Club è stata rilasciata dal questore di Messina il 18 agosto 2022 a Walter Cacciola, con carattere permanente per svolgere trattenimenti danzanti con capacità di 859 persone. Il 29 maggio scorso Cacciola ha stipulato con la società “Random Leisure Srl” contratto di affitto di ramo d'azienda (“azienda idonea all'esercizio dell'attività di intrattenimento musicale e danzante con annessa somministrazione di alimenti e bevande) e dunque per il Comune «con tale contratto Cacciola Walter si è spogliato della disponibilità materiale e giuridica della gestione effettiva dell'azienda, trasferendone il godimento e l'esercizio alla Random Leisure Srl». Il contratto di affitto prevede che fino al 31 dicembre 2026 la licenza di pubblico spettacolo resta intestata a Walter Cacciola, che ne mantiene la titolarità  responsabilità formale ai fini di pubblica sicurezza: dunque secondo l’ente si è creata «una dissociazione tra titolarità formale della licenza (Cacciola) e gestione effettiva dell'attività (Random) e Cacciola Walter, avendo ceduto in affitto l'azienda e non essendo più il gestore effettivo, ha perso il possesso e il controllo dei locali, così facendo venire meno – in capo a sé – il presupposto soggettivo essenziale della licenza di pubblica sicurezza, che ha carattere personale e non può sopravvivere in capo a un soggetto che non è più il reale esercente dell’attività». La Random Leisure Srl, pur essendo subentrata nella gestione effettiva dell'attività di pubblico spettacolo, non ha mai richiesto né ottenuto una licenza propria né ha attivato il procedimento di voltura della licenza intestata a Cacciola, programmando di presentare l'istanza di nuova licenza soltanto a decorrere dal’1 gennaio 2027 e dunque di esercitare l'attività per l'intera stagione estiva 2026 in assenza di licenza in capo al gestore effettivo.

Il commento della “Random Leisure Srl”
«Accogliamo questa nuova ordinanza con assoluta serenità - dichiarano gli avvocati Gabriele Giambrone, Fausta Catalano, Davide Carnese e Silvio Motta, insieme all’ing. Antonino Di Cristofalo, professionisti del pool di avvocati e professionisti dello studio legale internazionale Giambrone & Partners, che assiste la società - non è la prima volta che il Comune di Taormina adotta provvedimenti di questo tipo nei confronti della Random Leisure Srl. In appena due mesi di attività, la società è stata destinataria di una lunga sequenza di atti amministrativi che, nei fatti, sono stati progressivamente superati, sospesi o revocati nelle sedi competenti. Ben due provvedimenti del Tar hanno accolto le tesi della Random Leisure, sospendendo gli effetti di provvedimenti comunali, altri provvedimenti inibitori sono stati successivamente revocati in autotutela dallo stesso Comune. Si tratta di circostanze che riteniamo particolarmente significative, perché dimostrano come alcune determinazioni dell’Amministrazione siano state successivamente riesaminate e ritenute non più sostenibili dalla stessa Amministrazione. A ciò si aggiunge il versante penale della vicenda: il sequestro preventivo non è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, mentre il sequestro probatorio è stato impugnato con successo davanti al Tribunale del Riesame». Secondo il pool difensivo, dunque, «è un dato oggettivo che, sino ad oggi, le iniziative assunte dal Comune siano state ripetutamente messe in discussione su più fronti: in sede amministrativa, in sede penale e persino attraverso gli stessi strumenti di autotutela dell’Amministrazione». Ed è proprio alla luce di questa sequenza che i legali contestano anche il nuovo provvedimento: «Anche questa nuova ordinanza presenta, a nostro avviso, rilevanti profili di illegittimità e non appare idonea a superare le criticità già emerse nel corso della vicenda. Ci auguriamo che il Comune voglia procedere a un riesame serio e approfondito del provvedimento e, ove ne ricorrano i presupposti, alla sua revoca in autotutela. In caso contrario, la società sarà costretta, ancora una volta, a rivolgersi al Tar per ottenere la tutela dei propri diritti e interessi». Ma per la difesa il tema non è soltanto giuridico: «Non possiamo ignorare il gravissimo danno che questa continua successione di provvedimenti sta producendo sulla Random Leisure Srl, sui gestori dell’Ipanema, sui lavoratori e sull’intero indotto. La vicenda si è sviluppata nel pieno dell’alta stagione turistica, proprio nel momento di maggiore affluenza per Taormina. La chiusura dell’Ipanema, indicata dalla società come l’unica discoteca della costa taorminese, ha prodotto conseguenze che vanno ben oltre la singola attività imprenditoriale». La società quantifica infatti il pregiudizio come un danno economico e reputazionale di particolare gravità, con ripercussioni sull’attività d’impresa, sui lavoratori e sull’offerta turistica serale del territorio: «Non è in discussione soltanto il futuro di una singola impresa. Quando un’attività viene colpita da una successione di provvedimenti amministrativi durante il periodo di massima operatività, le conseguenze ricadono inevitabilmente sui dipendenti, sui collaboratori, sui fornitori e sull’intero indotto». Il pool legale conclude con una posizione netta: «Siamo fiduciosi che anche questa vicenda verrà sottoposta al vaglio rigoroso delle autorità competenti. Qualora, come riteniamo, dovesse essere accertata l’illegittimità anche di questo ulteriore provvedimento, sarà inevitabile affrontare nelle sedi opportune il tema delle responsabilità e della richiesta di integrale risarcimento dei danni subiti dalla società, dai gestori e da tutti coloro che, senza alcuna colpa, stanno pagando le conseguenze di questa vicenda».

Più informazioni: chiusura ipanema  


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