Giovedì 09 Maggio 2024
Accolto il ricorso di appello. Il Tar aveva ordinato la restituzione di parte del terreno


Fiumedinisi, il Cga dà ragione al Comune: occupazione legittima per il campo da calcio

di Andrea Rifatto | 28/02/2023 | ATTUALITÀ

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Gli spogliatoi e il muro perimetrale già realizzati

Si è chiuso con esito favorevole per il Comune di Fiumedinisi il contenzioso amministrativo con i proprietari del terreno di contrada Vecchio, dove dovrà sorgere il campo da calcio previsto dal Contratto di Quartiere II-Vivi Fiumedinisi del 2006. Il Consiglio di giustizia amministrativa di Palermo ha infatti accolto pienamente il ricorso di appello presentato dall’Amministrazione comunale, assistita dall’avv. Gaetano Mercadante, contro la famiglia Giardina-Ricca, difesa dall’avv. Salvatore Trimboli, finalizzato a far annullare la sentenza del Tar di Catania dello scorso marzo che aveva accolto parzialmente il ricorso dei privati in merito alla porzione di terreno eccedente quella occupata dagli spogliatoi già realizzati, per una superficie di 58 mq. rispetto ai 691 totali, condannando il Comune alla restituzione dei 633 mq. di terreno rimanente, acquisiti al patrimonio comunale nel dicembre 2021, sostenendo che l’opera non era completa. Adesso il collegio del Cga presieduto da Rosanna De Nictolis ha accolto i motivi di appello dell’ente in quanto fondati, stabilendo nella sentenza emessa dopo l’udienza del 13 ottobre che “ai fini dell’applicazione dello strumento acquisitivo (art. 42bis del Dpr. 327/2001) è necessario che il terreno sia ‘utilizzato’ per scopi di interesse pubblico, senza necessità che l’opera pubblica sia stata anche nel frattempo ultimata e completata, essendo sufficiente accertare, in punto di fatto, che l’utilizzo del bene immobile sia ancora effettivo ed attuale”. La procedura  di utilizzazione senza titolo delle aree per scopi di interesse pubblico era stata avviata a giugno 2021 dopo l’annullamento del decreto di esproprio del 2012 da parte del Tar di Catania.

Nel caso del campo da calcio di Fiumedinisi è risultato dagli atti che “i lavori di costruzione sono in itinere, sono stati realizzati gli spogliatoi (come ammesso dai ricorrenti), un muro perimetrale del campo sportivo ed opere di livellamento del terreno”. “Come emerge dalla planimetria depositata dal Comune in primo grado, le porzioni di terreno oggetto di acquisizione ex art. 42bis - hanno aggiunto i giudici - riguardano interamente l’area ove sono in corso i lavori di realizzazione del campo sportivo comunale e risulta pertanto sussistente l’attuale e concreto “utilizzo” del bene immobile per scopi di interesse pubblico”. Dunque è stato respinto il ricorso di primo grado in parziale riforma della sentenza impugnata, passata in giudicato nella parte in cui ha respinto tutte le censure sul difetto di motivazione dei provvedimenti di acquisizione dei terreni, e sono state compensate le spese tra le parti.


COMMENTI

Massimo Giardina | il 28/02/2023 alle 19:40:49

Caro direttore, accetto con riserva questa sentenza, mi auguro che questa volta il sindaco pro tempore data la sua tempistica nel far divulgare la sentenza, mi risponda perché dopo sentenza del tar, sia di sabato e domenica si continuava a lavorare nella mia proprietà? Il comandante dei carabinieri non ha voluto fare accertamenti

Massimo Giardina | il 03/03/2023 alle 15:40:04

Egregio direttore , in merito ad una attenta opportuna valutazione della sentenza, sicuramente questa anomala sentenza sarà impugnata alla Corte dei diritti umani di Strasburgo, troppe cose bianche diventati nere.

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