Giovedì 25 Aprile 2024
Prosegue l'analisi di Mario Puglisi sul Ddl che riformerà l'assetto degli enti locali


Messina città metropolitana, tra referendum e competenze

di Mario Puglisi | 21/09/2013 | OPINIONI

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Pubblichiamo la seconda parte dell'analisi di Mario Puglisi, presidente del Consiglio comunale di Fiumedinisi, sul disegno di legge della Regione relativo alla “Istituzione e ordinamento delle Città metropolitane di Catania, Messina e Palermo”. Una riforma che rivoluzionerà l'assetto degli enti locali. Dopo aver puntato l'accento sulla mancanza di concertazione (per leggere la prima parte clicca qui), l'attenzione è adesso concentrata sul referendum popolare previsto dal Ddl, sulla fase transitoria e sul riparto delle competenze.


REFERENDUM POPOLARE

Il disegno di legge sulla istituzione delle città metropolitane individua già a priori, in un’apposita tabella allegata, i 52 Comuni delle tre province siciliane che saranno oggetto di accorpamento. Ricordiamo che per la Provincia di Messina i Comuni interessati sono: Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Mandanici, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea e Villafranca Tirrena. Con riferimento alla riviera ionica un primo elemento che emerge con dirompente evidenza è la discriminazione perpetrata ai danni di una parte del nostro territorio. Difatti, i cittadini dei Comuni sopra elencati sono stati già “predestinati” ad aderire alla città metropolitana mentre i residenti negli altri Comuni da Santa Teresa di Riva fino a Giardini Naxos avranno la possibilità di aderire ad un libero consorzio dei Comuni.
Perché questa possibilità non viene garantita a tutti? Ciò che però preoccupa ancora di più sono le modalità previste dal disegno di legge per il coinvolgimento delle popolazioni interessate durante l’iter di costituzione della città metropolitana. In particolare, si prevede l’indizione di un referendum popolare propedeutico e vincolante rispetto alla soppressione dei Comuni e al loro “accorpamento”. Il problema è che l’art. 2, comma 6 del DDL, testualmente recita: “Al referendum partecipano tutti i cittadini dell’area compresa nella perimetrazione della Città metropolitana”. Non è però chiaro se la base elettorale sia unica o se il referendum si svolga su base comunale. La differenza è cruciale. Se a esprimersi saranno in un’unica votazione tutti i cittadini dell’area interessata (compresi i cittadini di Messina) è chiaro che la possibilità di incidere sul risultato finale per i cittadini dei Comuni minori sarà infinitesimale. E’ necessario quindi pretendere che il referendum si svolga su base comunale.


PERIODO TRANSITORIO

Un’ulteriore criticità è rappresentata dal periodo transitorio che, secondo i tempi dettati dal disegno di legge, dovrebbe avere una durata complessiva di circa 2 anni, articolata in 2 fasi. In particolare, all’atto dell’istituzione della Città metropolitana, vi sarà un prima fase transitoria in cui il sindaco di Messina diventerà, di diritto, il sindaco dell’intera città metropolitana. I sindaci dei Comuni accorpati andranno invece a comporre la conferenza metropolitana. Ne deriva che, seppur provvisoriamente, anche i cittadini della riviera ionica, nonostante non abbiano potuto partecipare all’elezione dell’attuale sindaco di Messina, saranno da lui rappresentati in qualità di sindaco metropolitano.
La gestione della città metropolitana durante la fase transitoria sarà molto delicata perché è proprio in quell’arco di tempo che verranno adottati alcuni atti fondamentali tra cui lo Statuto, il primo bilancio di previsione e verranno regolati i rapporti finanziari tra i comuni soppressi e la nascente città metropolitana.Sarà quindi decisivo il ruolo rivestito dai diversi Sindaci all’interno della conferenza metropolitana e sarà interessante vedere quali possibili maggioranze si creeranno in seno a quell’organo sui singoli provvedimenti. Di certo, in assenza di una preventiva concertazione o di una “linea maggioritaria” sarà molto concreto il rischio di un empasse istituzionale. Nella seconda fase del periodo transitorio, ai sensi dell’art. 4, comma 1, “sono soppressi i comuni rientranti nel territorio metropolitano e le circoscrizioni di decentramento del soppresso comune capoluogo. Contestualmente, la Città Metropolitana succede a titolo universale ai comuni soppressi, assumendone le funzioni, e sono istituiti i Municipi metropolitani”. Non ci sono dubbi interpretativi. I Comuni così come li conosciamo oggi sono quindi destinati, nel giro di 2 anni, ad essere “soppressi”.


RIPARTO DI COMPETENZE

I comuni soppressi si trasformeranno in municipi metropolitani di Messina. I sindaci, eletti direttamente dal popolo, prenderanno il nome di Presidenti del Municipio metropolitano, scomparirà la giunta comunale e si avrà un consiglio del municipio metropolitano con un numero variabile da 5 a 7 consiglieri. La città metropolitana nel suo complesso sarà invece governata da un sindaco metropolitano, dalla giunta metropolitana, dal consiglio metropolitano, e dalla conferenza metropolitana. La conferenza metropolitana è composta da tutti i presidenti dei municipi metropolitani.
Le competenze dei municipi metropolitani saranno notevolmente ridotte rispetto alle funzioni adesso esercitate dai singoli Comuni. Ciò che però preoccupa di più è che la gestione del bilancio sarà di esclusiva competenza del sindaco e del consiglio metropolitano.
Il mio timore è che, come avvenuto a livello nazionale con i decreti sul federalismo fiscale, l’attribuzione delle competenze ai singoli Municipi non sarà sempre accompagnata dal trasferimento delle risorse necessarie per il loro concreto esercizio.
I Municipi più piccoli e periferici rischiano quindi di essere discriminati in questa ripartizione, anche perché il “peso elettorale” dei cittadini della riviera ionica sarà nettamente inferiore rispetto agli attuali elettori di Messina.
L’unica garanzia possibile è rendere quanto meno obbligatoria e non facoltativa (come invece prevede l’art. 16) la strutturazione del bilancio per singole aree territoriali. Allo stesso modo, anche tutta l’attività di pianificazione territoriale e urbanistica sarà sottratta alla competenza dei singoli municipi.Alla luce di quanto sopra, quale sarà il reale potere decisionale della Conferenza metropolitana?A tal proposito occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 22, comma 5, in tema di bilancio, piano triennale OO.PP, tributi e ordinamento dei servizi, il parere della Conferenza metropolitana sarà necessario ma non vincolante.
Da notare infine che il Presidente del Municipio metropolitano perderebbe la veste di Ufficiale di Governo prima attribuita al Sindaco e quindi sarà impossibilitato ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti. Cosi, ad esempio, se si dovesse verificare una frana o dovesse esplodere una conduttura dell’acquedotto comunale nulla potrà fare il Presidente del Municipio metropolitano se non aspettare un’ordinanza del sindaco metropolitano di Messina.

Più informazioni: riforma enti locali  messina città metropolitana  


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