Articoli correlati
Verso lo stop al processo De Luca: la Cassazione avvia l'esame dell'istanza di spostamento
di Andrea Rifatto | 27/02/2017 | CRONACA
di Andrea Rifatto | 27/02/2017 | CRONACA
3435 Lettori unici
Cateno De Luca e Carlo Taormina
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile l’istanza di spostamento del processo sulle presunte speculazioni edilizie a Fiumedinisi, che vede imputati a vario titolo con le accuse di abuso d’ufficio e tentata concussione l’attuale sindaco di S. Teresa di Riva, Cateno De Luca, e altre 17 persone tra ex amministratori e tecnici. Ne ha dato notizia lo stesso De Luca, informato dal suo difensore, l’avvocato Carlo Taormina. La richiesta di spostare il procedimento in altra sede, precisamente al Tribunale di Reggio Calabria, era stata depositata al Tribunale di Messina lo scorso 30 gennaio dai legali del primo cittadino, all’epoca dei fatti sindaco di Fiumedinisi, che ritiene come presso il Tribunale di Messina non via siano le giuste condizioni ambientali per consentire al collegio di giudicarlo. L’ammissibilità decisa dal primo sommario esame svolto dal presidente della Cassazione scaturisce dal rispetto di quanto previsto dall’articolo 46 del Codice di procedura penale, che stabilisce che il deposito della richiesta deve avvenire, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice e che la richiesta venga notificata entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti, e che il giudice deve trasmettere immediatamente alla Corte di Cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni. Prescrizioni rispettate così come confermato oggi dalla Suprema Corte, che non ha rinvenuto cause di inammisibilità. Cosa avviene adesso. L’istanza, secondo quanto reso noto da Cateno De Luca, è stata assegnata alla VI Sezione penale, che dovrà valutarla in camera di consiglio e decidere se accoglierla, rigettarla o dichiararla inammissibile. Per effetto di tale passaggio, ai sensi dell’articolo 47 comma 2 del Codice di procedura penale, il giudice dinanzi al quale è in corso il processo deve sospenderlo “prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di Cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1" (ossia alla VII Sezione, deputata a trattare i ricorsi inammissibili). Sospensione, che ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta la richiesta, che comporta anche la sospensione dei termini di prescrizione, che riprendono il loro corso dal giorno in cui la Cassazione rigetta la richiesta o, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. A breve, dunque, la Seconda Sezione penale del Tribunale peloritano presieduta da Mario Samperi, dinanzi al quale sono in corso di svolgimento le battute finali del processo con la prossima udienza fissata per il 9 marzo, dovrebbe procedere con la sospensione. La dichiarazione di De Luca. “Confido nell’autorevole giudizio conclusivo della Suprema Corte di Cassazione, che già il 21 dicembre 2011 ha annullato il provvedimento del Tribunale di Messina riguardante le motivazioni del mio arresto giudicato non necessario allo stato degli atti acquisiti dagli organi inquirenti in fase di svolgimento delle indagini preliminari. Ringrazio – aggiunge – i miei difensori di fiducia professor Carlo Taormina e Tommaso Micalizzi unitamente ai miei consulenti per il sostegno che mi hanno garantito in questi anni di calvario giudiziario che ho avuto la forza di sostenere per il calore che la mia famiglia e i miei veri amici hanno riservato alla mia persona”.