Taormina, il Cga dice no a Vittorio Sabato: deve pagare 100mila euro per abusi edilizi
di Andrea Rifatto | 19/06/2019 | CRONACA
di Andrea Rifatto | 19/06/2019 | CRONACA
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Le strutture di Trappitello al centro della vicenda
È stato respinto il ricorso presentato al Cga di Palermo dall’imprenditore Vittorio Sabato di Taormina, vicepresidente del Consiglio comunale fino allo scorso anno, per ottenere l’annullamento del decreto del novembre 2016 con il quale il Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali gli ha inflitto una sanzione da 100mila euro per violazioni paesaggistiche derivanti da costruzioni realizzate abusivamente nella sua attività commerciale di Trappitello. Sabato puntava a ribaltare la prima sentenza a lui sfavorevole (LEGGI QUI), emessa dal Tar di Catania a marzo 2018, ma il Cga ha dichiarato il suo ricorso infondato confermando il verdetto impugnato e stabilendo la compensazione per la metà delle spese tra le parti, mentre per la restante metà ha condannato Vittorio Sabato, difeso dall’avvocato Paolo Turiano Mantica, a rifondere alla Regione 2mila euro di spese. Al centro della vicenda le strutture commerciali dove sono stati realizzati abusivamente più corpi di fabbrica per una superficie coperta di 743 mq, edificati nei primi anni ’90 senza il nulla osta della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina e per i quali l’ex amministratore ha presentato istanza di condono nel 1995. Nell’ambito del procedimento, ricadendo il territorio di Taormina in area dichiarata di notevole interesse pubblico, venne richiesto il parere alle Belle Arti, che nel 2010 si sono espresse favorevolmente facendo tuttavia presente che le opere arrecano al paesaggio tutelato un pregiudizio, se pur lieve, e ha quantificato in 100mila 254 euro il danno causato, subordinando il mantenimento delle stesse al pagamento dell’indennità anziché disporre la demolizione. Più di sei anni dopo il rilascio del nulla osta con prescrizioni, e dopo che, con provvedimento del maggio 2012, il Comune ha accordato a Sabato la concessione edilizia in sanatoria, il Dipartimento regionale dei Beni culturali a novembre 2016 ha irrogato la sanzione da 100mila 254 e ne ha ordinato il versamento alla Regione entro tre mesi. Con nota in data 10 settembre 2018, ossia prima dell’avvenuta proposizione dell’appello, è stato poi intimato a Vittorio Sabato il pagamento della sanzione pecuniaria entro 30 giorni. L’ex amministratore taorminese ha contestato i tempi di emissione del decreto, sostenendo che “la violazione della normativa paesaggistica da cui deriva il menzionato pagamento è avvenuta in epoca antecedente al 1993”, che il meccanismo di calcolo della sanzione è stato “eseguito con modalità sconosciute”, l’assenza della “perizia di stima in base alla quale è stato calcolato l'ammontare della sanzione” e la prescrizione del credito “essendo trascorso, senza che vi sia stato alcun atto interruttivo, il termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (parere favorevole a condizioni della Soprintendenza nel 2010, decreto regionale nel 2016), oltre al fatto che secondo Sabato “la frazione Trappitello non è di alcun rilievo sul piano paesaggistico”. Il Cga ha confermato invece la corretta attuazione della norma da parte della Regione con “l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della sanzione demolitoria, evidenziando che “il titolo edilizio in sanatoria è stato rilasciato nel maggio 2012 e la misura sanzionatoria impugnata irrogata nel novembre 2016, nel rispetto del termine prescrizionale quinquennale”. Inoltre “l’insussistenza in atti della perizia di stima non rende certo illegittimo l’impugnato decreto di irrogazione della sanzione”. I giudici sottolineano poi come “la decisione di irrogare una sanzione pecuniaria di circa 100mila euro è maturata entro un contesto nel quale era stato valutato come ‘lieve’ il pregiudizio per il paesaggio tutelato, pur derivando il ‘lieve’ dalla realizzazione abusiva di una superficie coperta di oltre 700 mq. In questa situazione, considerata nel suo complesso – concludono – appare evidente il carattere tutt’altro che irragionevole della decisione adottata”. Dunque quella somma va versata alla Regione.