Giovedì 25 Aprile 2024
La sentenza: nessun reato o violazione urbanistica né pressioni del sindaco


"Residence Grecale" a Furci: ecco perché sono stati tutti prosciolti

di Andrea Rifatto | 28/06/2018 | CRONACA

2542 Lettori unici

Il Residence Grecale: i lavori sono ripresi da marzo

“L’impianto accusatorio deve ritenersi assolutamente privo di qualsiasi valido fondamento, le accuse contenute nell’esposto anonimo e fatte poi proprie dalla Polizia municipale di Messina sono infatti state smentite dagli atti di causa e sono risultate prive di qualsiasi appiglio concreto dimostrandosi mere illazioni e insinuazioni tendenziose e comunque errate”. Ad 86 giorni dall’udienza preliminare che ha prosciolto tutti gli indagati e disposto il dissequestro dell’edificio, il gup Simona Finocchiaro ha depositato le motivazioni della sentenza sulla costruzione del "Residence Grecale" a Furci Siculo, che ha disposto di non mandare a processo, perchè il fatto non sussiste, nove persone, sette familiari dell’ex sindaco Sebastiano Foti, un tecnico del Comune e un ex consigliere comunale, indagate a vario titolo per abuso d’ufficio e violazione delle norme urbanistiche, in particolare del Piano Casa, per la realizzazione della struttura a tre piani sul lungomare Amerigo Vespucci all’angolo con via Interdonato, dove il 10 luglio dello scorso anno erano stati apposti i sigilli in seguito al sequestro preventivo disposto dal gip ed eseguito dai Vigili urbani, poi confermato dal Tribunale del Riesame. A essere prosciolti sono stati l’architetto Claudio Crisafulli, 61 anni, ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale; l’ingegnere Giovanni Curcuruto, 42 anni, ex consigliere comunale coinvolto nella qualità di progettista e direttore dei lavori e sette privati tra cui la moglie, i cognati e altri parenti dell’ex sindaco Foti: Carmela Maccarrone, 59 anni; Concetta Maccarrone, 47 anni; Francesco Maccarrone, 55 anni; Giovanni Maccarrone, 51 anni; Maurizio Maccarrone, 49 anni; Rosario Maccarrone 58 anni e Rosario Maccarrone, 53 anni. I Maccarrone sono stati difesi dagli avvocati Pietro Luccisano, Ferruccio Puzzello e Carlo Autru Ryolo, Curcuruto da Autru Ryolo e Crisafulli dall’avvocato Antonio Scarcella. La Procura potrebbe adesso proporre appello contro la sentenza di non luogo a procedere. 

L’assenza di abuso d’ufficio. Il giudice scrive come “per quanto concerne l’abuso d’ufficio manca innanzitutto l’elemento oggettivo della ‘violazione di norme di legge o di regolamento’, in quanto il titolo edilizio abilitativo è stato concesso conformemente a quanto richiesto dalla Legge regionale 6/2010 (Piano Casa). A seguito dell’esposto anonimo pervenuto il 26 marzo 2015, il Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente chiedeva al Comune di Furci ‘apposita relazione sui fatti’ oggetto dell’esposto e la trasmissione della relativa documentazione ‘al fine di consentire le valutazioni’ di competenza. Con provvedimento del 9 luglio 2015 l’Assessorato faceva propria la ricostruzione effettuata dal capo dell’Area Tecnica del Comune in ordine all’iter procedurale per giungere al rilascio del titolo abilitativo edilizio in contestazione, ritenendo esaustive le argomentazioni e specificazioni formulate. A seguito della richiesta dell’avvocato Ferruccio Puzzello (legale dei proprietari) del 27 marzo 2013, il successivo 5 giugno l’Ufficio Tecnico chiedeva un parere legale all’Ufficio Contenzioso e Legale del Comune in ordine alla possibilità o meno di computare nella specie, ai fini del calcolo di incremento del 25% del volume esistente (come previsto dal Piano Casa) il volume del primo piano del fabbricato esistente, di cui sussistevano tuttavia solo il solaio, i pilastri e una porzione di muratura perimetrale. L’avvocato Carmelo Saitta, incaricato dal Comune, il 10 settembre forniva un parere affermando la legittimità dell’incremento volumetrico del 25% sulla cubatura del primo piano esistente, ancorché composto solo da solai, pilastri e porzioni di muratura perimetrale. Sulla base del parere di Saitta, l’Assessorato con la nota del 9 luglio 2015 ha ritenuto di non dover dare seguito all’esposto e di non dover adottare alcun provvedimento in autotutela, così sostanzialmente condividendo il procedimento per il rilascio del permesso di costruire a Maccarrone. L’arch. Crisafulli a fronte del parere richiesto all’avv. Saitta, ha così rilasciato il titolo edilizio in quanto l’aumento del 25% della cubatura è stato determinato facendo riferimento solo al primo piano dello stabile, destinato ad uso residenziale”.

Le imposte comunali. Per quanto concerne il mancato pagamento dell’Ici e della Tarsu, il giudice Finocchiaro cita la giurisprudenza amministrativa (Tar Catania) secondo cui “sebbene la Lr. 6/2010 fa riferimento alla data di presentazione dell’istanza, il pur equivoco tenore letterale della norma non impedisce la regolarizzazione dei carichi tributari sino al momento del rilascio del titolo. Nel caso di specie l’Ici era stata pagata prima del rilascio del titolo, né il Comune ha dimostrato l’esistenza, per periodo antecedenti, di tasse dovute e non ancora corrisposte, mentre per la Tarsu l’immobile non era soggetto alla tassa rifiuti in quanto rientra nell’art. 30 del Regolamento comunale Iuc” (locali privi di arredamento e senza utenze). I pagamenti Ici e Imu risultano in regola. “Dunque il permesso di costruire è stato legittimamente concesso valutate tutte le circostanze e tenuto conto della nota dell’Assessorato che si è uniformato al parere dell’avv. Saitta”. Quindi esclusa ogni violazione e la non configurabilità degli altri reati edilizi.

Nessuna pressione su Crisafulli. Ritenute inoltre infondate le contestazioni mosse a Crisafulli nell’esposto anonimo, “in quanto il tecnico, trasferito in comando all’Ato 3 di Messina per 12 mesi dall’1 gennaio 2013, ha fatto rientro al Comune di Furci a giugno 2013 non su richiesta del sindaco Sebastiano Foti né per sua volontà, ma a seguito della revoca del precedente incarico affidatogli dall’Ato 3, con effetto a far data dal 30 giugno 2013. Erroneo anche ritenere che l’iter per il rilascio della concessione edilizia abbia subito un’accelerazione a seguito del rientro di Crisafulli al Comune di Furci, in quanto già il 27 marzo l’avv. Puzzello aveva sollecitato la definizione della pratica e il 5 giugno l’ing. Francesco Foti dell’Utc aveva chiesto un parere legale. Quindi Crisafulli si è semplicemente adeguato a quanto esposto nel parere di Saitta e la concessione è stata rilasciata il 13 febbraio 2015, ben oltre un anno dal nuovo insediamento di Crisafulli. Privo di pregio – prosegue il Gup – anche il fatto che il titolo edilizio sia stato firmato solo da Crisafulli e non anche da Foti, in quanto era sufficiente solo la sua firma. Il fatto che Foti non fosse d’accordo a rilasciare il permesso non consente di affermare che la condotta di Crisafulli sia stata illegittima. Foti, tra l’altro, non ha mai emesso un parere negativo ma si è semplicemente limitato a manifestare perplessità sulla destinazione a uso residenziale dell’immobile da ricostruire e a chiedere documentazione e chiarimenti ai proprietari, manifestando la volontà di eseguire un sopralluogo e poi chiedendo un parere al Dipartimento regionale Urbanistica e all’Ufficio Contenzioso del Comune. Manca poi la prova di un’intesa tra i privati e il funzionario pubblico o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette a influenzarlo. Né la prova della compartecipazione criminosa può desumersi dal fatto che una delle richiedenti fosse la moglie del sindaco Sebastiano Foti e ciò sia perché l’iter procedurale per il rilascio del permesso di costruire risale a molto tempo prima la nomina a sindaco di Foti (avvenuta il 9 giugno 2013) sia perché nessun elemento fattuale o altri dati di contorno consentono di sostenere che tra le parti private e il pubblico ufficiale vi fossero rapporti personali o che la domanda dei privati sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall’accordo con il pubblico ufficiale o da pressioni dirette a sollecitarlo o a persuaderlo al compimento dell’atto illegittimo”.

La sentenza opposta della Cassazione. Sulla vicenda la Corte di Cassazione si è espressa a fine aprile ritenendo vi siano violazioni urbanistiche e l'abuso d’ufficio. Lo ha messo nero su bianco nella sentenza con cui sono stati dichiarati inammissibili e infondati i ricorsi presentati dai proprietari-committenti contro il sequestro ordinato dal Gip del Tribunale di Messina.

Più informazioni: residence grecale  


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.