Martedì 29 Settembre 2026
La sentenza civile per uno dei comizi del 2012. In sede penale è arrivata la prescrizione


“Nomi e cognomi”, Cateno De Luca condannato per diffamazione: dovrà risarcire una famiglia

di Andrea Rifatto | oggi | CRONACA

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Il comizio del 4 marzo 2012 a Fiumedinisi

La Seconda Sezione civile della Corte d’appello di Messina ha condannato per diffamazione il deputato regionale e sindaco di Taormina, Cateno De Luca, leader del movimento Sud chiama Nord, che dovrà risarcire il danno alle parti lese, la famiglia Giardina-Ricca di Fiumedinisi, per un totale di 9.000 euro più interessi legali, oltre 6.327 euro per le spese legali. La vicenda riguarda i comizi “Nomi e cognomi”, tenuti in piazza a Fiumedinisi tra marzo e aprile 2012 e poi trasmessi su internet e in televisione. In sede penale De Luca era stato condannato in primo grado nel 2018 a 1.800 euro di multa e al risarcimento dei danni; in appello, nel 2020, la condanna è stata ridotta a 200 euro, mentre nel 2022 la Cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di appello per intervenuta prescrizione del reato, ma ha annullato la stessa agli effetti civili, rinviando alla Corte d’appello di Messina per la rivalutazione della scriminante del diritto di critica e per «verificare se la condotta contestata, e quindi le parole pronunciate dal De Luca e riprese dall’emittente televisiva locale, pur apparentemente offensive, possano considerarsi scriminate ex art. 51 Codice penale se lette attraverso la lente del diritto di critica, il quale spetta, su questioni di pubblico rilievo, a qualunque cittadino». Il procedimento riguardava in particolare il comizio del 4 marzo 2012 e i fatti al centro delle contestazioni erano legati all’indagine sul cosiddetto “sacco di Fiumedinisi”, per il quale l’allora sindaco di Fiumedinisi era stato arrestato nel 2011, poi scarcerato e infine assolto al termine del processo. In quel comizio Cateno De Luca, rivolgendosi idealmente al procuratore della Repubblica di Messina, fece esplicito riferimento alle accuse della famiglia Giardina contro di lui, accusandoli di essere “imbroglioni” e “calunniosi accusatori”, nonché “bastardi”. 

La Corte d’appello è stata chiamata a «colmare la rilevata lacuna motivazionale» nella sentenza penale di secondo grado. Il collegio presieduto da Vincenza Randazzo, con consiglieri Giuseppe Minutoli e Antonino Zappalà, ha stabilito che «i termini “calunniosi accusatori” e “imbroglioni” usati dal De Luca non hanno valenza denigratoria e diffamatoria, essendo coerenti con il contesto di aspra polemica e critica su fatti che, come ha affermato la Suprema Corte, avevano una rilevanza pubblica (l’arresto del sindaco De Luca anche per vicende relative ai Ricca) e che, alla luce dell’esito del procedimento giurisdizionale amministrativo (rigetto del ricorso del Tar per l’annullamento del diniego di concessione edilizia) non intercettano fatti palesemente non veri o modalità gratuitamente offensive». Inoltre «può ritenersi sussistente anche la continenza sia in senso sostanziale che formale». Diversa la decisione della Seconda Sezione civile con riguardo al termine “bastardi”, «che al là dell’uso gergale spesso usuale nel linguaggio - scrivono i giudici - mantiene comunque in maniera oggettiva una valenza intollerabilmente diffamatoria e del tutto sganciata dalla vicenda presupposta, integrando l’ipotesi di inutile e gratuita aggressione personale, sovrabbondante e non necessaria per esprimere il pensiero critico e di contrapposizione. Trattasi, in definitiva - precisa ancora la sentenza - di un’aggressione verbale gratuita alla sfera morale altrui e di inutile dileggio o disprezzo personale e non sussistono i presupposti per l’applicazione della scrutinante di cui all’art. 51 Codice penale, derivandone la sussistenza ai fini civilistici del fatto illecito della diffamazione ex art. 595 Codice penale, aggravata dal mezzo di diffusione (anche per via televisiva o con piattaforma telematica». Per la Corte «può ritenersi provato che le frasi incriminate pronunciate dal De Luca abbiano avuto una certa eco nella comunità di Fiumedinisi e dei paesi vicini e abbiano inciso sul bene giuridico dell’onore e della reputazione delle persone offese». Cateno De Luca è stato difeso dagli avvocati Raffaele Tommasini e Carmelo Moschella, la famiglia Giardina-Ricca assistita dall’avvocata Maria Germana Logorelli.


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