Sabato 20 Aprile 2024
Sequestro legittimo in spiaggia. Il Comune sostiene di non aver occupato l'area


Furci, Cassazione respinge ricorsi di sindaco e dirigente sul campetto abusivo

di Andrea Rifatto | 05/11/2017 | CRONACA

2272 Lettori unici

Il campo da calcio sequestrato ad agosto 2016

Il sequestro del campo da calcio sulla spiaggia di Furci operato dalla Capitaneria di Porto di Messina nell’estate 2016 è legittimo e motivato. Lo ha stabilito la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione che ha dichiarato inammissibile i ricorsi presentati dal sindaco Sebastiano Foti e dal dirigente dell’Ufficio tecnico comunale, l’architetto Claudio Crisafulli, contro l'ordinanza del 15 settembre 2016 del Tribunale della Libertà di Messina, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari Monica Marino su richiesta del sostituto procuratore Federica Rende. Foti e Crisafulli sono stati condannati al pagamento di 2mila euro ciascuno alla cassa delle ammende e delle spese del procedimento. La vicenda nacque il 27 agosto dello scorso anno, quando gli uomini della Guardia costiera intervennero nella zona nord dell’arenile furcese apponendo i sigilli a un campetto da calcio con porte in legno e recintato con rete e pali, “installati in maniera precaria ed approssimativa tanto da costituire pericolo per la pubblica incolumità” evidenziò la Capitaneria, ritenendo fosse stato realizzato senza alcun titolo autorizzativo. I militari procedettero quindi al sequestro dell'intera area demaniale marittima, per un totale di 1.000 metri quadrati, e denunciarono penalmente all’autorità giudiziaria il sindaco Foti e l’architetto Crisafulli per occupazione di suolo demaniale.

Entrambi si sono rivolti alla Cassazione, tramite il loro legale, per chiedere l’annullamento dell’ordinanza, sostenendo di non aver commesso alcun reato non avendo occupato il demanio e mai autorizzato l'occupazione e che la costruzione sia avvenuta a loro insaputa. Circostanze che a loro avviso non facevano ricorrere i presupposti per il sequestro. Nei ricorsi hanno inoltre specificato che il campetto non costituiva opera nuova né permanente, tale da impedire o ostacolare la fruizione del bene demaniale, e che era facilmente amovibile e di carattere temporaneo, oltre a proporre la tesi che il bene demaniale è insequestrabile poiché appartenente all’intera collettività e non può essere sottratto alle finalità e agli usi ai quali è destinato. La Procura generale della Cassazione ha invece chiesto il rigetto dei ricorsi.

La Terza Sezione li ha giudicati inammissibili per manifesta infondatezza del motivo e perché presentati per motivi non ammessi, in quanto sia per il sequestro preventivo che probatorio è possibile il ricorso per Cassazione unicamente per motivi di violazione di legge e non per vizio di motivazione, così come invece è avvenuto nel caso in esame, dove non vi è stata violazione di legge. Il provvedimento del Tribunale della Libertà contiene infatti adeguata motivazione, non contraddittoria e non manifestamente illogica, visto che il personale della Capitaneria “accertava la presenza sull’arenile di un campetto di beach soccer realizzato - secondo quanto prospettato dagli operanti - dalla locale amministrazione previo livellamento della spiaggia e successiva collocazione di porte munite di rete, di nastri che delimitavano le aree di gioco, di reti di protezione”. “L’accertamento degli autori delle opere abusive (senza le relative autorizzazioni) è questione di fatto non rilevante in sede di legittimità – hanno specificato i giudici – e il sequestro preventivo di un bene demaniale marittimo, disposto al fine di impedire il protrarsi di una illecita occupazione di suolo pubblico, è legittimo nella misura in cui l'occupazione illecita sottragga l'area alla fruizione collettiva, ma non può estendersi alle porzioni non occupate che permangano nell'uso pubblico. Nel caso il campo di beach soccer limita certamente l'uso del bene demaniale”. Archiviata la vicenda relativa al sequestro, procedono invece le indagini della Procura per accertare eventuali resposabilità di carattere penale del sindaco Sebastiano Foti e del dirigente dell'Utc Claudio Crisafulli.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.