Lunedì 15 Giugno 2026
Le motivazioni delle ordinanze che hanno annullato le misure cautelari


False residenze a Forza d’Agrò, il Tribunale del Riesame smonta l’inchiesta della Procura

di Andrea Rifatto | oggi | CRONACA

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La Procura contesta 59 residenze false su 96

«Le articolate investigazioni hanno restituito il desolante quadro di uno svilente e strumentale utilizzo, storicamente diffuso nel piccolo centro della costa jonica messinese e comune ad entrambe le fazioni politiche avverse in occasione delle consultazioni elettorali del 2024, delle ampie maglie normative entro le quali legittimamente può essere chiesto ed ottenuto il trasferimento di residenza ad altro Comune», ma «la valutazione sistematica della articolate risultanze investigative induce ad escludere, nei limiti della qualificata probabilità richiesta in questa sede, la sussistenza dell’apparato associativo contestato». Il Tribunale del Riesame demolisce l’inchiesta della Procura della Repubblica di Messina sulle false residenze a Forza d’Agrò in occasione delle elezioni amministrative del 2024, depositando le motivazioni delle cinque ordinanze del 23 aprile con le quali sono stati revocati gli arresti domiciliari al sindaco Bruno Miliadò, al capogruppo di maggioranza Emanuele Di Cara, all'ispettrice capo della Polizia locale Carmela Bartolone, all'ausiliario del traffico Carmelo La Rocca e il divieto di dimora al consigliere di maggioranza Pippo Bondì, ristretti l’1 aprile in applicazione dell’ordinanza di custodia cautelare firmata dalla gip Ornella Pastore. Il collegio, composto dai giudici Maria Vermiglio (presidente), Letteria Silipigni e Antonino Aliberti, ha escluso la sussistenza dell’associazione a delinquere, contestata come strumentale alla rielezione di Miliadò e dei suoi, ritenendo che «non si rinvengono tracce, neppure embrionali, del pactum sceleris che avrebbe legato gli agenti accertatori agli esponenti politici». L'associazione per delinquere, viene ricordato dal collegio, si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti da un vincolo associativo tendenzialmente permanente o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato e dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. 

Perchè non esisterebbe l’associazione a delinquere
La circostanza che gli ispettori Orazio Maccarrone e Carmela Bartolone si siano presentati dai Carabinieri per denunciare la gestione delle pratiche di residenza direttamente dal sindaco «risulta eccezionalmente sintomatica dell'assenza di un comune programma delittuoso e di stretti legami fiduciari tra Miliadò e gli agenti accertatori - scrive il Tribunale del Riesame - ritenuti dal giudice di prime cure strumento operativo del presunto sodalizio, non potendosi spiegare in termini di compatibilità con l'impostazione accusatoria né l'iniziativa di Maccarrone e Bartolone di rivolgersi alle Forze dell'Ordine né l’esigenza del sindaco di avocare a sé la gestione delle richieste di residenza, ancora non sottoposte a verifica, imponendo tempi e ordine di esecuzione dei controlli agli agenti con i quali, in tesi accusatoria, avrebbe invece condiviso il programma criminoso oggetto del pactum sceleris». E poi le presunte false attestazioni di residenza riguardano anche «soggetti avvinti da stretti legami familiari con candidati della lista di Gentile Carmela, circostanze del tutto incompatibili con l'esistenza di una struttura associativa, nell'ambito della quale i due indagati La Rocca e Bartolone, nella loro qualità di agenti accertatori, avrebbero costituito la longa manus del sindaco Miliadò nella pervicace opera di sistematica falsificazione dei verbali di verifica». Particolarmente significativa viene ritenuta la circostanza che un soggetto parente di una candidato della lista di Melina Gentile compaia in uno dei due esposti, risultati all'esito delle indagini redatti dal Miliadò, quale soggetto la cui residenza era ritenuta fittizia dall'esponente, seppur già accertata positivamente da Bartolone e La Rocca nel corso del controllo del 4 maggio 2024. «È, infatti, del tutto inverosimile che il soggetto individuato dalla pubblica accusa quale vertice dell’associazione - sottolineano i giudici - abbia rimesso all'attenzione degli inquirenti, tra l'altro, criticità negli accertamenti addebitabili ai suoi stessi sodali». Dagli esiti dell’attività captativa «non traspare l'esistenza di un accordo tra sindaco, esponenti della maggioranza (Bondì e Di Cara) e gli agenti della Polizia municipale - scrive ancora il Riesame - finalizzato ad attestare falsamente l'effettiva dimora nel comune di Forza d'Agrò di soggetti la cui richiesta di trasferimento di residenza era finalizzata all'esercizio del diritto di voto in occasione delle consultazione elettorali del giugno 2024 in favore dell'Amministrazione uscente, quanto piuttosto l'esistenza di una prassi consolidata, risalente nel tempo e comune ad entrambi gli schieramenti politici, di incidere sull'esito delle elezioni amministrative attraverso trasferimenti di residenza, strumentali all’esercizio del diritto di voto (le cosiddette "residenze portate”). A chiudere il cerchio sull'inesistenza del vincolo associativo e sulla complessiva coerenza dell'iter argomentativo sin qui articolato, è infine l'impossibilità di configurare gli elementi costitutivi della gran parte dei reati di falso addebitati agli agenti accertatori e che rappresentano, secondo l'impostazione accusatoria, lo strumento di realizzazione del contestato programma delittuoso».

La residenza e il compito degli agenti
Il Tribunale effettua un’articolata disamina sul concetto di residenza, «fondato sulla dimora abituale del soggetto sul territorio comunale, cioè sull'elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi stabile dimora, rilevata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali», ricordando come il Ministero dell’Interno abbia sottolineato che «non possa essere di ostacolo all'iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes», rilevando che dalla disamina sistematica del coacervo di disposizioni normative e circolari ministeriali emergono alcuni punti fermi: 1) gli agenti della Polizia municipale devono limitarsi a compilare il modulo/questionario sulla scorta di quanto osservato e accertato di fatto al momento del sopralluogo, anche a mezzo di ulteriori verifiche sul posto, funzionali a constatare la presenza del nome dell'istante sui campanelli o assumere informazioni dai vicini, senza esigere a comprova di quanto dichiarato dall'istante l'esibizione di documentazione; 2) spetta all'ufficiale d'anagrafe, sulla scorta della disamina incrociata della dichiarazione di trasferimento di residenza presentata dall'istante con gli esiti del sopralluogo effettuato dalla Polizia municipale, di valutare se compiere ulteriori approfondimenti, anche mediante la consultazione di uffici ed enti interessati o disporre eventualmente ulteriori verifiche atte ad accertate le condizioni igienico sanitarie di un immobile già ictu oculi inidoneo; 3) non è richiesta la sussistenza di documentazione comprovante l’abitabilità dell’immobile. Dunque per il Riesame «colgono nel segno le deduzioni difensive» degli avvocati Tommaso Autru Ryolo, Francesco Gazzara, Bonaventura Candido, Corrado Rizzo, Fabio Di Cara, Massimo Brigandì e Renzo Briguglio, poiché «deve ritenersi che in tutti quei casi in cui gli agenti della Polizia municipale hanno svolto il sopralluogo presso l'immobile indicato nelle dichiarazioni di cambio di residenza, riscontrando la presenza sul posto dei soggetti interessati e compilando il verbale edito da Istat, corredato da sottoscrizione degli istanti identificati mediante carta di identità, i cui estremi sono stati riportati nell'atto, la falsità dell'accertamento non può essere dedotta dagli esiti delle successive attività di indagine svolte dai Carabinieri e basatesi su verifiche documentali aventi ad oggetto contratti di lavoro o di fornitura di energia elettrica, trattandosi di approfondimenti che esulavano dalla competenza degli odierni indagati. Analoghe considerazioni valgono in relazione alle ipotesi in cui la falsità del verbale di verifica è stata desunta dal fatto che i militari, in occasione dei sopralluoghi svolti nel corso delle indagini, anche a distanza di diverse settimane rispetto alle verifiche degli agenti accertatori, non abbiano riscontrato la presenza sul posto dei soggetti interessati, non potendo ricavarsi da tale evenienza che i predetti fossero assenti anche nel giorno del controllo da parte della polizia municipale, a maggior ragione ove si consideri che il relativo verbale è stato da loro sottoscritto».

La riduzione delle accuse
Il Tribunale del Riesame ha quindi escluso gran parte dei reati di falso addebitati a La Rocca (14 capi eliminati su 15, rimasto solo un capo d’accusa per una residenza trasferita in un’officina a Scifì) e Bartolone (18 su 23, rimasti cinque capi per due residenze in un’abitazione inesistente a Forza d’Agrò, per due in un lido a Fondaco Parrino, un immobile abbandonato a Forza d’Agrò e un’officina a Scifì), così come per Di Cara (4 su 5, rimasto un capo con gravità indiziaria come intestatario dell’immobile dove ha trasferito la residenza la moglie) e Bondì. Per il consigliere Di Cara i giudici scrivono che «dalla piattaforma indiziaria non si possano trarre elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di falsi in atto pubblico, né tantomeno della partecipazione dell'odierno ricorrente all'ipotizzato sodalizio, né le emergenze investigative poste a sostegno delle incolpazioni di falso permettono di giungere a conclusioni diverse in punto di gravità indiziaria», in quanto «la falsità dei verbali di verifica ai quali il Di Cara, secondo il costrutto accusatorio, avrebbe concorso, mettendo a disposizione i suoi immobili, è stata tratta dai successivi accertamenti che gli operanti hanno espletato anche a distanza di diverse settimane rispetto alle verifiche degli agenti accertatori, sicchè la circostanza che costoro non abbiano riscontrato la presenza sul posto dei soggetti interessati non consente automaticamente di dedurre che questi ultimi fossero stati assenti anche nel giorno del controllo della Polizia municipale, a maggior ragione ove si consideri che il relativo verbale è stato da loro sottoscritto e che la difesa ha documentato, addirittura, taluni di loro, che risultano ancora residenti nell'immobile o hanno lasciato il comune di Forza d'Agrò ben prima della competizione elettorale del giugno 2024. L'assoluta lacunosità del quadro indiziario nei riguardi del Di Cara impone, pertanto, l'annullamento dell’ordinanza». Per il consigliere Bondì «non si possano trarre elementi sufficienti per dimostrare che insieme ai coindagati Miliadò e Di Cara, servendosi come longa manus di Bartolone e La Rocca, abbia costituito una struttura organizzativa, anche solo rudimentale, preordinata alla commissione di una serie indeterminata di falsi in atto pubblico, al fine di ultimo di alterare a favore della compagine politica del Miliadò la tornata elettorale. L’assoluta lacunosità del quadro indiziario impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata per difetto dei gravi indizi di colpevolezza».

Il commento dell’avvocato Bonaventura Candido, legale di Bondì
«Le motivazioni del Tribunale del Riesame restituiscono serenità all’indagato e costituiscono motivo di soddisfazione per il difensore ma al contempo sono fonte di amarezza - evidenzia il legale - avevamo esposto al gip le nostre ragioni ma niente da fare: “a carico dell’indagato ci sono gravi indizi di colpevolezza e sussistono evidenti esigenze cautelari”: misura applicata ed indescrivibile clamore mediatico che travolgono sempre ed in maniera devastante le persone, gli affetti ed il lavoro di chiunque la subisca. Ora le parole trancianti del Riesame, dalle quali chiunque può agevolmente comprendere come mai un provvedimento così favorevole, e liberatorio, possa suscitare (contemporaneamente) sentimenti di viva soddisfazione e di profonda amarezza». 

Cosa succede adesso
La Procura della Repubblica di Messina, che non ha ancora notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe decidere di proseguire sulla propria linea, proponendo anche ricorso per Cassazione contro le ordinanze del Tribunale del Riesame. 

Più informazioni: false residenze forza d'agrò  


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