Venerdì 19 Aprile 2024
Massime restrizioni dopo l'esplosione di contagi. Cosa è vietato e cosa è permesso


Covid-19, il governatore Musumeci firma l’ordinanza: Fiumedinisi diventa zona rossa

di Andrea Rifatto | 22/04/2021 | CRONACA

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Le restrizioni scatteranno sabato

È stata firmata questa sera l’ordinanza con la quale il presidente della Regione, Nello Musumeci, istituisce la zona rossa nel territorio comunale di Fiumedinisi, che scatterà da sabato 24 aprile e rimarrà in vigore fino al 5 maggio compreso anche a Gela, Randazzo e Troina. Il provvedimento è stato chiesto dal sindaco Giovanni De Luca, in accordo con le autorità sanitarie, visto l’aumento esponenziale di contagi negli ultimi giorni. I positivi accertati dall’Asp con tampone molecolare sono finora 26 ma potrebbero presto superare quota 50, visto che allo screening drive-in di ieri sono emersi 31 positivi al tampone rapido. Dunque la zona rossa è stata ritenuta l’unica soluzione possibile per fermare la diffusione del contagio limitando al massimo spostamenti e contatti. Le attività di screening vanno avanti e oggi sono stati effettuati 79 tamponi molecolari agli studenti delle scuole cittadine, grazie alla presenza dell’Usca Jonica con i medici Mario Russo, Stefano Trovato ed Emilio Puglisi Allegra, coadiuvati dai volontari della Protezione civile di Furci Siculo, coordinati da Stefano Morales. Le attività sono state seguite anche dal sindaco De Luca, dalla dirigente scolastica Maria Elena Carbone, dal comandante della Stazione Carabinieri Giacomo Galletta e dai volontari della Protezione civile di Fiumedinisi, coordinati da Eugenio Zodda.

Ecco cosa prevede la zona rossa

A) Divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;

B) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;

C) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;

D) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;

E) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);

F) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;

G) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

H) Nelle giornate festive è vietato l’esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.


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