Lunedì 28 Settembre 2026
La sentenza del Tar sui due ricorsi per la delibera consiliare e il permesso di costruire


Zip line a Taormina, doppia vittoria della società contro il Comune: annullata la revoca

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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I lavori sono iniziati nel 2024 a Castelmola

Doppia vittoria in primo grado per la società “Adrenaline Flying Taormina Srl” nel contenzioso con il Comune sulla costruzione della zip line, l’attrazione turistica per sorvolare il territorio appesi ad un cavo. Il Tar di Catania, dopo l’udienza dell’8 luglio, ha accolto con una sentenza i due ricorsi presentati dalla società per far annullare la delibera approvata il 5 maggio 2025 dal Consiglio comunale, con la quale sono state annullate-revocate le delibere del 2022 per il via libera all’approvazione del progetto definitivo, e per far accertare l’illegittimità dell’inerzia di Palazzo dei Giurati nella conclusione dell’iter per il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell’impianto, chiesto il 2 novembre 2023, con condanna dell’Ente ad adottare un provvedimento espresso. I giudici della Terza Sezione hanno unificato i due ricorsi, presentati nel 2024 e nel 2025, e con un’articolata sentenza di 67 pagine hanno annullato la delibera di Consiglio comunale e ordinato al Comune di pronunciarsi sulla richiesta di permesso di costruire entro 90 giorni, riservando la nomina di un commissario ad acta alla presentazione di istanza da parte della società ricorrente in caso in inutile decorso del termine e perdurante inerzia dell’Amministrazione. Nel primo ricorso la “Adrenaline Flying Taormina Srl”, difesa dall’avv. Benedetto Calpona, ha agito contro il Comune, difeso dall’avvocato Gaetano Callipo mentre nel secondo anche contro il Ministero dell’Interno (Fondo Edifici di Culto) e nei confronti della società “La Collina Azienda Agricola Srl”, difesa dall’avvocato Sebastiano Licciardello, proprietari dei terreni interessati dagli espropri. 

Il Tar, dopo un’ampia disamina per attribuire una qualificazione giuridica (annullamento d’ufficio o revoca) certa alla delibera consiliare, ha ritenuto si tratti di annullamento, con applicazione dell’art. 21 nonies della Legge 241/90 che consente di annullare l’atto entro il termine ragionevole di 12 mesi, mentre la delibera per annullare quelle adottate nel 2022 risale a maggio 2025, dunque ben oltre il termine. La sentenza riconosce comunque che l’atto del 2025 contiene le ragioni di pubblico interesse sottese all’esercizio del potere di annullamento in autotutela, evidenziando «l’intrinseca e prevalente rilevanza degli interessi pubblici (tutela idrogeologica e incolumità pubblica) su quelli privati», ma il mancato rispetto del termine perentorio di 12 mesi ha prevalso e portato il Tar a giudicare fondati buona parte dei motivi di ricorso, anche perchè eventuali false rappresentazioni di fatti o dichiarazioni sostitutive false devono essere accertate con sentenza passata in giudicato per consentire di annullare d’ufficio provvedimenti oltre il termine di 12 mesi. Sul permesso di costruire, la sentenza sottolinea che «a fronte di un’istanza all’Amministrazione tutto è consentito fuorché rimanere inerte», ordinando al Comune di pronunciarsi.


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