Lunedì 15 Settembre 2025
Chiesto il dietrofront alla scuola ma è stata confermata la legittimità della decisione


Taormina, studentessa del "Pugliatti" non ammessa alla maturità: il Tar rigetta il ricorso

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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L'Istituto "Pugliatti" di Taormina

Le procedure adottate dalla scuola sono state corrette e la decisione assunta è legittima. È quanto ha stabilito il Tar di Catania, respingendo il ricorso presentato da una studentessa contro l’Istituto superiore “Pugliatti” di Taormina per contestare la sua mancata ammissione all’esame di Stato per l’anno scolastico 2024-2025. La ragazza, assistita dagli avvocati Giuliano Saitta e Antonio Cateno Miano, chiedeva l’annullamento della delibera del Consiglio di classe con la quale è stata disposta la non ammissione alla maturità, sulla scorta di quattro insufficienze (voto cinque in Inglese, Matematica, Francese e Arte) riportate nello scrutinio finale, ma per i giudici della Terza Sezione il ricorso contro l’istituto, difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, è infondato e non può trovare accoglimento. Secondo i legali della studentessa, il Consiglio di classe non avrebbe tenuto adeguatamente conto del miglioramento fatto registrare nel secondo quadrimestre, con un giudizio carente di motivazione in quanto non avrebbe adeguatamente esternato l’intero percorso formativo durante l’anno, e i giudizi si porrebbero in contrasto con l’insufficienza attribuita al livello numerico nelle quattro materie, sintomatici di una preparazione scarsa e non lievemente insufficiente. Inoltre contestavano come nessuna comunicazione sarebbe stata resa alla famiglia sulla possibilità che l’alunna non sarebbe stata ammessa all’esame di Stato, nessun intervento didattico specifico è stato predisposto dall’Istituto al fine di consentirle di colmare il debito formativo e la scuola non avrebbe tenuto in debita considerazione i suoi problemi di salute. L’Istituto ha invece depositato dei documenti tra i quali una relazione del coordinatore di classe con la quale si difendeva la legittimità dell’operato della scuola, che non ha ammesso l’alunna all’esame di Stato perchè «ha riportato insufficienze diffuse in più discipline, la partecipazione al dialogo educativo è stata discontinua, l'impegno incostante e limitato e la preparazione frammentaria, ma al di là della frequenza discontinua alle lezioni, non menzionata in quanto ritenuta irrilevante ai fini del raggiungimento del numero minimo di presenze previsto per la valida frequenza dell’anno scolastico, l’organo collegiale ha ritenuto di non ammettere la ricorrente all’esame di Stato sulla scorta delle quattro insufficienze.

La sentenza
Il collegio presieduto dalla giudice Aurora Lento, con a latere Daniele Profili e Valeria Ventura, ha stabilito che «uno dei requisiti normativi prescritto dalla normativa vigente ai fini della valida ammissione all’Esame finale è costituito dal raggiungimento della sufficienza in tutte le materie, presupposto che non sussiste nel caso di specie» e che nonostante i miglioramenti riportati nel secondo quadrimestre, «pur indubbiamente presenti e risultanti dai voti conseguiti, non sono comunque stati di entità tale da consentire alla studentessa di raggiungere la sufficienza in quattro materie, non essendo stato raggiunto il requisito minimo previsto dalla normativa vigente per l’ammissione all’esame di Stato» e considerato che le regole prevedono la necessità di un rendimento (almeno) sufficiente (sei decimi) in tutte le discipline oggetto di studio, «le diffuse insufficienze fatte registrare dalla ricorrente (voto cinque in quattro materie) risultano essere ex se preclusive ai fini dell’accesso all’esame finale». Giudicata infondata la deduzione secondo cui il Consiglio di classe non avrebbe tenuto in debita considerazione il percorso di studi del secondo quadrimestre, essendosi fermato ai voti fatti registrare dalla studentessa nel primo: affermazione che risulta essere smentita dagli atti dal fatto che le gravi insufficienze fatte registrare nel primo periodo di studi si sono trasformate in insufficienze lievi nel secondo. In merito all’omessa comunicazione alla famiglia, in via preventiva, della possibilità di non ammissione all’esame di Stato, oltre all’inerzia dell’istituto nel non attivare delle misure personalizzate per il recupero delle insufficienze fatte registrare in corso d’anno, il Tar ha ricordato come «la più recente giurisprudenza si sia già espressa in termini negativi su tali questioni affermando come la mancata attivazione di corsi di recupero durante l'anno scolastico o l'omessa comunicazione alla famiglia circa l'andamento scolastico dell'alunno non costituiscono vizi idonei ad inficiare la legittimità del giudizio di non ammissione, in quanto quest'ultimo si basa esclusivamente sulla oggettiva constatazione dell'insufficiente preparazione dello studente e sul suo grado di maturazione personale, senza alcun intento punitivo». La norma, infatti, pone al centro della valutazione la constatazione dell’insufficiente preparazione e dell’incompleta maturazione personale dello studente, elementi che prescindono dalle modalità organizzative adottate dall’Istituto scolastico. In merito ai problemi di salute accusati dalla studentessa durante l’anno scolastico, la sentenza ha stabilito che «pur a voler sostenere che il Consiglio di classe fosse stato tempestivamente informato di tali difficoltà, l’elevato numero di assenze fatto registrare nel corso dell’anno, ancorché ritenuto irrilevante ai fini della determinazione della valida partecipazione ai giorni di scuola previsti dalla legge per l’ammissione all’esame di Stato, tenuto conto delle ragioni mediche poste a suo fondamento, non potrebbe comunque rappresentare un elemento in grado di far mutare in melius la valutazione sul rendimento scolastico nelle prove programmate durante l’anno».


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