Domenica 06 Luglio 2025
Il Tar ha giudicato infondate le tesi delle due società aggiudicatarie contro l'ente


Taormina, respinti i ricorsi sulla gestione de "La Giara": legittima la revoca del Comune

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Lo storico locale è di proprietà del Comune

Le procedure adottate dal Comune di Taormina per annullare l’avviso del 2018 e tutte le operazioni di gara per affidare la gestione de “La Giara” sono state corrette. Lo ha stabilito il Tar di Catania, con due sentenze con le quali sono stati respinti perchè infondati i ricorsi principali e dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse i motivi aggiunti e il ricorso incidentale. Il primo è stato presentato contro il Comune, difeso dall’avvocato Gaetano Callipo, dalla società “La Giara GT Srls” (assistita dagli avvocati Giovanni Mania e Francesco Lo Re), aggiudicataria della gestione della discoteca-night, ristorante e bar di proprietà di Palazzo dei Giurati poi revocata dal Tar nel 2023, mentre il secondo dalla società “Salvatore Massimiliano Leonardo”, difesa dall’avvocato Salvatore Trimboli, prima vincitrice della gara prima della marcia indietro del Comune e dell’aggiudicazione a “La Giara GT”. I giudici della Terza Sezione hanno stabilito che il ritiro in autotutela degli atti, deciso dal Comune con la motivazione che la procedura era viziata da irregolarità, deve rispettare le tempistiche e i presupposti previsti dagli articoli 21 quinquies e 21 nonies della Legge 241/90 solo in caso di valida ed efficace un’aggiudicazione definitiva, mentre nel caso de “La Giara” «nessuna violazione di tali disposizioni è ravvisabile in quanto si tratta di un provvedimento di ritiro di una procedura comparativa, unitamente ai tutti suoi atti endoprocedimentali, in assenza di un’aggiudicazione finale valida ed efficace» e «una volta esternato che il ritiro sia stato giustificato dalla necessità di garantire la regolarità del procedimento amministrativo seguito, l’Amministrazione non è tenuta ad alcun onere motivazionale aggiuntivo». 

Il ricorrente contestava invece come la possibilità di ritirare il bando senza particolare motivazione riguardasse i casi fisiologi in cui l’autotutela è esercitata in tempi ragionevoli e non come in questo caso a distanza di sei anni e dopo la conclusione della procedura, con l’approvazione di una graduatoria e conseguente legittima aspettativa all’affidamento da parte del soggetto privato. Giudicate dal Tar come infondate anche le altre contestazioni dei ricorsi, come quella relativa al grave danno economico e patrimoniale paventato dal Comune per il canone di locazione, determinato sulla base di una stima del 2014 in 60 euro al metro quadrato scesi poi nel bando di gara fino a 19,2 euro/mq, con un canone annuo a base di gara di 177mila euro, mentre l’attuale Amministrazione ha accertato un valore di 150 euro/mq, un canone mensile di 87mila 800 euro e annuale di 1 milione 053mila 600 euro: apprezzamento del danno economico da parte del Comune che per i giudici «risulta essere assistito da una perizia di stima che parte ricorrente non ha contestato, se non in maniera assai generica» e inoltre «la sottostima del valore della base di gara si traduce in un minor introito pluriennale per l’Amministrazione locale che, ovviamente, in una situazione di dissesto finanziario, produce un danno da lucro cessante ancor più significativo, attesa la preesistente e precaria situazione di finanza pubblica dell’Ente». Sull’esclusione de “La Giara” per un debito Tari del socio di maggioranza, il Tar ha sottolineato come «l’esclusione da una procedura per un debito di soli 386,03 euro sarebbe comunque sproporzionata».


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