Lunedì 03 Novembre 2025
Nuovi ricorsi contro il Comune presentati dalle società escluse dalla gara d'appalto


Taormina, lo scontro legale per la gestione de "La Giara" va avanti in appello al Cga

di Andrea Rifatto | 10/10/2025 | ATTUALITÀ

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Le condizioni attuali dell'immobile

Si andrà fino in fondo nel contenzioso sorto tra due società e il Comune di Taormina per la gestione de “La Giara”, lo storico locale destinato a discoteca-night, ristorante e bar di proprietà di Palazzo dei Giurati. Lo scorso luglio il Tar di Catania ha respinto entrambi i ricorsi presentati dalla società “La Giara GT Srls”, aggiudicataria della gestione poi revocata dal Tar nel 2023, e “Salvatore Massimiliano Leonardo”, vincitrice della procedura prima della marcia indietro del Comune e dell’aggiudicazione a “La Giara GT”, stabilendo che le decisioni adottate dal Comune per annullare l’avviso del 2018 e tutte le operazioni di gara per affidare la gestione dell'attività sono state corrette. Ma i legali delle parti (gli avvocati Giovanni Mania e Francesco Lo Re per “La Giara GT Srls” e  Salvatore Trimboli per “Salvatore Massimiliano Leonardo”) non ci stanno e hanno presentato appello al Cga di Palermo, costituendosi davanti ai giudici per chiedere la riforma delle due sentenze e la fissazione dell’udienza, che si terrà in una data ancora non stabilita. Palazzo dei Giurati ha quindi confermato l’incarico all’avvocato Gaetano Callipo, stanziando altri 15.148 euro per la difesa in appello. L’Amministrazione comunale ha deciso il dietrofront nel 2024 ritenendo che la procedura del 2018 sia stata viziata da diverse irregolarità, come l’assenza di determinazione a contrarre, la mancata previsione dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria per i concorrenti e un canone di locazione posto a base di gara frutto di una evidente sottostima, con grave danno economico al Comune in caso di aggiudicazione. 

L’importo del canone, infatti, era stato determinato sulla base di una stima del 2014 in 60 euro al metro quadrato, scesi poi nel bando di gara fino a 19,2 euro/mq, con un canone annuo a base di gara di 177.000 euro: l’attuale Amministrazione, invece, ha accertato un valore di 150 euro/mq, un canone mensile di 87.800 euro e annuale di 1.053.600 euro. Le società ricorrenti sostengono invece che la possibilità di ritirare il bando senza particolare motivazione sia applicabile nei casi in cui l’autotutela è esercitata in tempi ragionevoli e non come nel caso in esame a distanza di sei anni e dopo la conclusione della procedura, con l’approvazione di una graduatoria e conseguente legittima aspettativa all’affidamento da parte del soggetto privato, ma in primo grado questa tesi non è stata accolta. Le sentenze, inoltre, hanno stabilito che il danno economico paventato dal Comune è «assistito da una perizia di stima che parte ricorrente non ha contestato, se non in maniera assai generica» e inoltre «la sottostima del valore della base di gara si traduce in un minor introito pluriennale per l’Amministrazione locale che, ovviamente, in una situazione di dissesto finanziario, produce un danno da lucro cessante ancor più significativo, attesa la preesistente e precaria situazione di finanza pubblica dell’Ente», oggi fuoriuscito dal default.


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