Lunedì 15 Giugno 2026
I giudici hanno rinviato la decisione sull'ordinanza del Comune all'udienza già fissata


Taormina, la discoteca Ipanema rimane chiusa: rigettato dal Tar il ricorso urgente

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Rimane al momento chiusa la discoteca Ipanema di Taormina. Il Tar di Catania ha infatti rigettato la domanda di misura cautelare provvisoria e urgente presentata dalla società “Random Leisure Srl”, difesa dagli avvocati Silvio Motta e Gabriele Giambrone, nell’ambito del ricorso depositato per chiedere l’annullamento (previa sospensione) dell’ordinanza dirigenziale del 4 giugno, firmata dal responsabile dell’Area Tecnica del Comune, con la quale è stata ordinata l'immediata cessazione dell'attività di trattenimenti musicali e danzanti nel complesso a Spisone. I giudici della Prima Sezione, con un decreto firmato dal presidente Pancrazio Maria Savasta, hanno ritenuto che «impregiudicata ogni valutazione in rito e sul fumus di fondatezza del ricorso, rimessa all’udienza camerale di rinvio in composizione collegiale, non può dirsi sussistere l’estrema gravità e urgenza per l’adozione della misura cautelare monocratica, poiché il provvedimento impugnato appare rivolto alla interdizione della sola attività di trattenimenti danzanti, della quale, per quanto allo stato in atti, la ricorrente non è titolare».

Il Tar, infatti, sottolinea che «tale titolarità risulta rimasta in capo all’intestatario delle relative licenze, che non è destinatario dell’ordine interdittivo» e inoltre che «il medesimo provvedimento non è rivolto alla sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la quale la ricorrente ha presentato Segnalazione certificata di inizio attività». Dunque istanza urgente rigettata e discussione rinviata alla camera di consiglio fissata per l’8 luglio. Il Comune di Taormina non si è ancora costituito in giudizio ma probabilmente lo farà prima dell’udienza del mese prossimo, nominando un proprio legale di fiducia. La “Random Leisure Srl” ha presentato l’1 giugno al Comune la pratica relativa al subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre non ha prodotto alcuna istanza per ottenere il necessario parere della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo relativamente all'attività danzante, concessa al precedente gestore con un titolo che però non è più valido in quanto le autorizzazioni di pubblica sicurezza conservano carattere personale. Inoltre il Suap ha rilevato carenze documentali nella domanda presentata l’1 giugno.


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