Sabato 13 Giugno 2026
I gestori della discoteca chiedono l'annullamento del provvedimento emanato il 4 giugno


Taormina, la chiusura dell'Ipanema finisce al Tar: ricorso contro l’ordinanza del Comune

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

205 Lettori unici

La serata dell'1 giugno nel locale

Finisce sui tavoli della giustizia amministrativa la chiusura della discoteca “Ipanema" di Taormina, decisa dal Comune in seguito agli accertamenti svolti dopo i gravi fatti avvenuti nella notte tra l’1 e il 2 giugno, dopo il primo evento della stagione della movida estiva, con due giovani finiti in carcere con l’accusa di tentato omicidio per aver travolto con l’auto alcuni coetanei sulla Statale 114 a distanza di circa 300 metri dal locale. La società  “Random Leisure Srl” con sede a Milano, che gestisce il locale, ha depositato al Tar di Catania un ricorso contro il Comune chiedendo l’annullamento dell’ordinanza dirigenziale del 4 giugno, firmata dal responsabile dell’Area Tecnica di Palazzo dei Giurati, con la quale è stata ordinata l'immediata cessazione dell'attività di trattenimenti musicali e danzanti nel complesso situato a Spisone. L’udienza è stata fissata per l’8 luglio e la società ha presentato anche un’istanza di misure cautelari provvisorie ritenendo sia un caso di estrema gravità ed urgenza.

Secondo il Comune nel locale si è svolta un’attività di trattenimento musicale e danzante in violazione degli articoli 666 (Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) e 681 (Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) del Codice penale, in relazione agli articoli 68 e 80 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestazione mossa alla legale rappresentante della società “Random Leisure Srl”, Mariangela Giambrone. Il nuovo gestore dell’”Ipanema”, infatti, doveva munirsi di una nuova autorizzazione di pubblica sicurezza in quanto quella nel 2022 alla precedente ditta non era più valida, in quanto «il trasferimento dell'azienda non determina automaticamente il trasferimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza - viene specificato nell’ordinanza di chiusura - le quali conservano carattere personale ai sensi dell'art. 8 del Tulps». Inoltre «il soggetto subentrante, come nel caso di specie, è tenuto a presentare gli atti e le segnalazioni necessarie all'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dalla normativa vigente, ai fini del rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza». Da qui la contestazione di apertura abusiva della discoteca con esercizio abusivo di trattenimenti danzanti. Adesso la questione si sposta al Tar, che dovrò decidere sulla legittimità o meno del provvedimento comunale.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.