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Taormina, il Tar sospende la chiusura dell’Ipanema ma l’ultima parola spetta al Riesame
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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Arriva un punto a favore dei gestori della discoteca “Ipanema” di Taormina nello scontro legale con il Comune, iniziato il 4 giugno dopo la decisione di Palazzo dei Giurati di chiudere il locale per presunte carenze riscontrate dopo l’incidente avvenuto sulla Statale 114 a 300 metri di distanza. Ieri il Tar di Catania ha pubblicato un’ordinanza con la quale, dopo l’udienza del 23 luglio, è stata accolta la domanda cautelare presentata dalla società “Random Leisure Srl” ed è stato sospeso il verbale dell’1 luglio del Comune nella parte in cui viene inibito l’esercizio delle attività sino alla conformazione dei luoghi, fino alla decisione di merito fissata per l’udienza del 17 dicembre. La “Random Leisure”, difesa dagli avvocati Silvio Motta e Gabriele Giambrone, aveva chiesto l’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) del provvedimento della Polizia locale del 4 luglio, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell’Ipanema Music Club e l’inibizione dell’attività di pubblico spettacolo; del verbale di sopralluogo dell’1 luglio, nella parte in cui sono state inibite le attività esercitate da Random e da Walter Cacciola sino alla conformazione dei luoghi e della nota dell’Area Tecnica del 2 luglio. I giudici della Seconda Sezione (presidente estensore Daniele Burzichelli, referendari Emanuele Caminiti e Cristina Consoli) hanno osservato preliminarmente che il ricorso è chiaramente improcedibile quanto all’impugnazione del provvedimento della Polizia locale del 4 luglio, poiché l’atto è stato annullato in autotutela, e che la nota dell’Area Tecnica del 2 luglio appare priva di contenuto provvedimentale, posto che con tale atto l’Amministrazione ha semplicemente comunicato di restare “in attesa della conferma della conformità dello stato dei luoghi attuale con la planimetria di cui al verbale n. 3/2024" (come già disposto in occasione del verbale dell’1 luglio 2026), senza che la nota dell’Area Tecnica presenti, sotto tale profilo, alcun aspetto innovativo. Dunque il Tar ha esaminato solo la questione relativa a quanto deciso con il verbale dell’1 luglio, sottoscritto dal responsabile dell’Area Tecnica e dal comandante della Polizia locale, con il quale è stato interdetto alle ditte “Random Leisure Srl” e “Cacciola Walter” (titolare della licenza per le attività danzanti) l’esercizio delle rispettive attività sino alla conformazione dei luoghi. Il Collegio ricorda innanzitutto che a far data dal 15 ottobre, l’art. 1 comma 1 del Decreto legislativo 138/2025 ha trasferito ai Comuni della Regione siciliana le funzioni di polizia amministrativa previste dagli articoli 68 e 69 del Regio decreto 773/1931 (Tulps) e che tali funzioni, tuttavia, devono essere svolte dall’organo che risulti competente in base all’assetto amministrativo dell’ente. In questo caso «sembra potersi escludere che tale competenza si radichi in capo al responsabile dell’Area Tecnica, il quale, secondo quanto si desume dallo svolgimento della vicenda, esercita la propria funzione in materia urbanistica ed edilizia - scrivono i giudici - e analoga considerazione vale quanto alla posizione organizzativa del comandante della Polizia locale». Entrando nel merito della vicenda, il Tar afferma che «occorre aggiungere che in occasione dell’omessa convalida del sequestro preventivo la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro probatorio “di quanto indicato nel verbale di sequestro” depositato in data 16 luglio», ma «il Collegio non dispone, però, del menzionato verbale di sequestro, sicché non è chiaro se la misura si riferisca all’intero locale o alle sole difformità riscontrate. Allo stato, pertanto - prosegue l’ordinanza - non risulta con certezza che il prescritto requisito del pregiudizio grave e irreparabile sia neutralizzato dalla sopravvenuta indisponibilità del locale ad altro titolo» e «la concessione della richiesta misura cautelare, inoltre, non appare di particolare pregiudizio per l’Amministrazione, tenuto conto che restano comunque salvi e riservati gli ulteriori provvedimenti che il Comune riterrà eventualmente di adottare tramite l’organo competente a provvedere in materia di spettacoli, trattenimenti, etc. da tenersi in luogo pubblico o aperto od esposto al pubblico». Il Comune di Taormina è difeso dall’avvocato Melinda Calandra Checco. L’ordinanza del Tar di Catania non consente però al momento la riapertura della discoteca “Ipanema” di Spisone, ancora bloccato da transenne e sigilli, e giovedì si terra l’udienza al Tribunale del Riesame di Messina in merito al sequestro probatorio ancora in vigore, deciso dal giudice dopo la mancata convalida del sequestro preventivo effettuato dalla Polizia locale. I gestori del locale ritengono di aver subito un danno economico significativo, visto che la chiusura ha infatti interessato buona parte della stagione estiva, il periodo di maggiore redditività per una discoteca da quasi 900 posti: i legali, una volta definito il giudizio di merito, valuteranno anche l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti ai provvedimenti sospesi.



















