Taormina, il Tar dice no allo sgombero della “Carlo Zuccaro": sospeso l'atto del Comune
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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La struttura è di proprietà del Comune
Nessuno stop alla gestione né sgombero dell’immobile. Il Tar di Catania ha accolto l’istanza cautelare del ricorso presentato contro il Comune di Taormina dalla “Cooperativa sociale XXI Aprile”, che gestisce dal 2017 la casa di riposo per anziani “Carlo Zuccaro”, finalizzato all’annullamento (previa sospensione dell’efficacia) della nota emanata l’8 aprile dal dirigente dell’Area Amministrativa-Affari generali-Servizi sociali e demografici del Comune, contenente l’ordine di cessazione del servizio di assistenza agli anziani e di sgombero dell’immobile entro 30 giorni. Palazzo dei Giurati ha motivato il provvedimento sostenendo che la struttura non era iscritta all’albo regionale, il contratto d’appalto era nullo (poiché oggetto di cessione e sottoscritto in violazione degli obblighi di legge) e anche scaduto, senza possibilità di proroga o rinnovo, in forza di quanto previsto dal contratto d’appalto. La Terza Sezione del Tar di Catania, con un’ordinanza firmata dalla presidente Aurora Lento (estensore) e dai referendari Valeria Ventura e Francesco Fichera, al termine della camera di consiglio ha accolto il ricorso cautelare presentato dall’avvocato Fulvio Cintioli per conto del gestore della casa di riposo, con il quale è stato chiesto anche l’annullamento della delibera d’indirizzo approvata dalla giunta comunale il 24 marzo, e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti comunali impugnati e fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 28 gennaio 2026. Il Comune è difeso dall’avvocato Melinda Calandra Checco. Secondo il Tar «sussiste il periculum in mora avuto riguardo al preannunciato sgombero» e «la questione relativa alla scadenza del contratto ha costituito oggetto della sentenza dell’aprile 2023 di rigetto del ricorso presentato al Tar dal gestore, che ha presentato appello al Cga e andrà in decisione all’udienza del 16 luglio». Dunque «le censure dedotte meritano l’approfondimento proprio del merito ed è opportuno attendere la decisione del Cga in ordine alla scadenza del contratto e al momento è necessario mantenere la res adhuc integra», ossia non compromettere la questione fino a quando si arriverà alla decisione di merito. Con il primo ricorso al Tar presentato nel 2022 la “Cooperativa Sociale 21 Aprile” chiede che venga dichiarato l’obbligo per il Comune di prorogare per un quinquennio la concessione dell’immobile, assegnata con contratto del 25 settembre 2018, e far decorrere il quinquennio iniziale di durata dalla sua stipula, mentre l’ente ribatte che il contratto esclude la possibilità di proroga (e che comunque il termine andrebbe computato dalla consegna anticipata del bene e non dalla stipula del contratto). In primo grado il Tar ha dato ragione al Comune stabilendo che l’aggiudicatario è vincolato alle condizioni risultanti dal contratto stipulato, anche se il bando di gara stabiliva la possibilità di rinnovo della gestione per ulteriori cinque anni della casa di riposo per anziani. Adesso si attende la sentenza del Cga di Palermo, dove la prossima udienza si terrà il 16 luglio.