Sabato 10 Gennaio 2026
Accolto il ricorso dei professionisti esclusi dalla procedura per l'assistenza legale


Taormina, il Tar annulla l'incarico per il contenzioso tributario all'avvocato Franciò

di Andrea Rifatto | ieri | ATTUALITÀ

1531 Lettori unici

Giunta e Uffici avevano proceduto senza indugio

Cala la scure del Tar di Catania sull’affidamento del servizio di assistenza legale in materia di contenzioso tributario e di supporto e consulenza all’Ufficio Tributi del Comune di Taormina, assegnato il 13 ottobre all’avvocato Alessandro Franciò di Messina, per una spesa complessiva di 67.100 euro per due anni. I giudici della Terza Sezione hanno infatti accolto il ricorso presentato il 31 ottobre dall’avvocato Riccardo Schininà di Ragusa, professionista a capo di un raggruppamento temporaneo composto da Angelo Frediani, Michele Mauro, Alfio Mario Gambino, Vito Giangreco e Andrea Casella, e ritenendolo fondato hanno annullato la deliberazione di Giunta n. 235 del 13 ottobre e la determinazione dirigenziale n. 1816 dello stesso giorno, condannando il Comune a pagare 2.000 euro di spese di giudizio oltre oneri accessori. La sentenza è arrivata due giorni fa dopo la camera di consiglio del 19 novembre. I professionisti ricorrenti erano rappresentati dall’avvocato Schininà, Palazzo dei Giurati era difeso dall’avvocato Fabrizio Tigano, mentre l’avvocato Franciò non si è costituito in giudizio. L’Area Economico-Finanziaria ed Entrate, a conclusione del procedimento amministrativo avviato con la manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento dell'incarico di assistenza legale, aveva escluso l’avvocato Riccardo Schininà e gli altri professionisti sostenendo che dagli atti presentati non si rilevavano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato del raggruppamento e quindi non erano valutabili singolarmente per l'attribuzione del punteggio. Tesi contestata dai ricorrenti, che tra l’altro hanno fatto presente ai giudici come il raggruppamento sarebbe risultato aggiudicatario in quanto l’avvocato Frediani, anche considerato singolarmente, possedeva un punteggio superiore a quello assegnato all’avvocato Franciò. Il legale del Comune si era opposto alla definizione in forma semplificata ed aveva chiesto un rinvio, facendo presente che sarebbero potuti essere avviati tentativi di conciliazione, ma il legale del raggruppamento ha escluso trattative in atto e si è opposto alla richiesta di rinvio. La causa, quindi, è stata posta in decisione e la sentenza stabilisce che «l’accertamento del vizio dell’atto gravato impone il rinvio alla stazione appaltante per l’attribuzione dei relativi punteggi in capo al raggruppamento temporaneo ricorrente, illegittimamente non valutato, nel rispetto del principio conformativo enunciato dal Collegio secondo cui deve aversi la valutazione globale delle competenze del raggruppamento».

La sentenza del Tar evidenzia che «dalla documentazione presentata dai ricorrenti il 15 settembre (e dall’esame del documento “criteri di valutazione”) risultava l'indicazione dei singoli professionisti che hanno svolto gli incarichi, conseguito i master ed effettuato le pubblicazioni, il che avrebbe consentito alla stazione appaltante di riferire le capacità tecnico-professionali a ciascun avvocato componente il raggruppamento». Dunque era errata, già in punto di fatto, l'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui non si rilevano gli incarichi riferiti a ciascun avvocato. In ogni caso il collegio ha ritenuto che «in mancanza nell’avviso di gara di specifiche previsioni che imponessero, con riguardo alla partecipazione da parte dei raggruppamenti temporanei di professionisti, la valutazione individuale dei requisiti di capacità tecnico-professionale in capo ai singoli avvocati designati come esecutori, non possono che trovare applicazione i principi generali del Codice dei contratti pubblici in materia di raggruppamenti ed in particolare, quello della valutazione cumulativa dei requisiti di capacità tecnico-professionale». Nel caso in esame, tutti i partecipanti al raggruppamento hanno dichiarato il possesso dei requisiti soggettivi e di idoneità professionale di cui all’art. 2 (ad esempio iscrizione all'Albo degli Avvocati da oltre tre anni), mentre i requisiti di capacità tecnico-professionale (numero di incarichi pregressi, master, pubblicazioni), richiesti dall'art. 4 dell'avviso per l'attribuzione dei punteggi, in assenza di una diversa e chiara previsione della lex specialis, ben potevano essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il Tar ha infatti specificato che «in caso di partecipazione in raggruppamento, la lex specialis deve indicare con chiarezza quali requisiti sono richiesti individualmente e quali cumulativamente ed in caso di silenzio o ambiguità deve ritenersi prevalente l'interpretazione favorevole al cumulo, in ossequio al principio del favor partecipationis, di cui il raggruppamento temporaneo è una delle principali espressioni» e «va applicato il consueto canone ermeneutico che predilige, fra più esegesi possibili della disciplina della lex specialis, quella che permette la più ampia partecipazione alla gara».


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.