Taormina, il Comune non poteva sfrattare TaoArte dall'ex pretura: la decisione del giudice
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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La Casa del Cinema sul corso
Il Comune non poteva sfrattare la Fondazione Taormina Arte dalla Casa del Cinema e il sindaco ha agito violando le regole statutarie. È quanto ha stabilito la Prima Sezione civile del Tribunale di Messina, in merito al contenzioso sull’utilizzo dell’immobile dell’ex pretura. Il giudice unico onorario Onofrio Natoli ha stabilito con sentenza di confermare l’ordinanza del 4 luglio 2024, rigettando l’intimazione di sfratto per finito comodato e lasciando il bene alla Fondazione. Una decisione che il Comune non condivide e per tale motivo ha affidato un nuovo incarico all’avv. Davide La Rosa per proporre appello, stanziando 6.306 euro. Il 16 giugno 2023 il sindaco Cateno De Luca, nella qualità di presidente del Consiglio di amministrazione di Taormina Arte, aveva risolto la convenzione trentennale siglata nel 2019 tra il Comune e la Fondazione e aveva trasmesso il provvedimento alla giunta comunale, che ne aveva preso atto per acquisire nuovamente la disponibilità dell’immobile. Ma con determina commissariale del 28 febbraio 2024 la Fondazione aveva comunicato che non intendeva rilasciare spontaneamente l’immobile e così il sindaco aveva intimato lo sfratto per finito comodato, chiedendo al Tribunale di convalidarlo, di voler dichiarare fondata l’azione e cessato il contratto di comodato. Tra diffide alla consegna delle chiavi e tentativi di mediazione falliti, si è arrivati alla sentenza. Il giudice ha stabilito che «in materia di comodato con prefissione di termine, e soprattutto per lo scopo specifico impresso al bene immobile volto al raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione Taormina Arte Sicilia, se ne ricava che per la risoluzione debba essere provata l'urgenza e l'imprevedibilità dell'evento che ha portato il Comune a chiederne la restituzione». Asserzione che va inglobata nella convinzione che «il sindaco-presidente abbia proceduto alla comunicazione di risoluzione unilaterale del contratto di comodato in palese violazione dello Statuto della Fondazione»: infatti «appare connotata da incompetenza la determina presidenziale con la quale si comunicava alla Fondazione la volontà di recedere dal comodato dell'immobile ex Pretura», perchè «lo statuto tra i compiti del Presidente non prevede la possibilità di recedere da convenzioni». Dunque per il Tribunale «si ritiene che tale determinazione sia viziata sin dalla sua adozione da vizio insanabile di nullità e non idonea a produrre alcun effetto concreto, così come peraltro ribadito nella successiva determinazione commissariale». La sentenza ricorda inoltre che «per granitico e pluridecennale orientamento giurisprudenziale di merito il socio che recede da un ente non ha il diritto di riprendersi immediatamente i beni conferiti in godimento» e che la Casa del Cinema, ristrutturata con fondi del Programma operativo 2007-2013 per finalità di museo diffuso e vincolata dalla Regione, è stata conferita al Fondo di Dotazione della Fondazione e costituisce elemento essenziale per la sua operatività.













