Giovedì 01 Ottobre 2026
Dichiarati inammissibili i ricorsi di una ditta ma biasimata la mancata aggiudicazione


Taormina, gara per automatizzare i parcheggi bloccata da mesi. Il Tar bacchetta Atm e Asm

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Il parcheggio Porta Catania

È ferma da quasi sei mesi la gara da 2.121.626 euro, avviata ad ottobre 2025 dall’Atm Messina in qualità di stazione appaltante per conto di Asm Taormina, per l’affidamento dei sistemi di automazione per il controllo degli accessi veicolari in sei parcheggi di Taormina (Lumbi, Porta Catania, Mazzarò raso, Mazzarò coperto, Porta Pasquale e ospedale), nelle stazioni funivia monte e valle e per la realizzazione della control room. E adesso arriva una sentenza del Tar che potrebbe sbloccare la procedura e far arrivare all’aggiudicazione finale. La commissione, con i verbali di gara stilati tra marzo e aprile scorsi, ha attribuito alla società emiliana “Hub Italia Srl” 30 punti con un ribasso del 33,03%, mentre alla “Park It Srl” di Perugia sono stati assegnati 15,276 punti corrispondenti al ribasso del 16,819%. Quest’ultima, difesa dagli avvocati Lietta Calzoni e Alessandra Ottaviani, si è rivolta ai giudici amministrativi contro Atm (difesa dall’avvocato Marco Spiccia) e Asm (difesa dall’avvocato Pietro Giannetto) e nei confronti della “Hub Italia Srl”, difesa dall’avvocato Andrea Stefanelli, chiedendo l’annullamento dei verbali di gara (sfruttando una clausola che prevedeva l’immediata impugnazione entro 30 giorni dalla pubblicazione) perchè la prima classificata non avrebbe posseduto due requisiti minimi richiesti dal capitolato, a pena di esclusione. Il Tar ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di interesse, in quanto proposti contro atti endoprocedimentali non autonomamente lesivi, evidenziando però la «strumentalità del contegno procedimentale e processuale tenuto dalle aziende municipalizzate, volto a posticipare l’aggiudicazione della gara ad un momento successivo alla definizione del giudizio onde non consentirne la contestuale impugnazione unitamente agli atti endoprocedimentali già impugnati», ritenendo condivisibili le considerazioni espresse dalla “Park It Srl” «circa la contrarietà di tale contegno ai principi di efficienza, buon andamento della Pubblica Amministrazione ed economia processuale» 

Soltanto l’aggiudicazione, dunque, costituisce il provvedimento di amministrazione attiva avente carattere conclusivo del procedimento della gara, da cui deriva la lesione attuale e definitiva della sfera giuridica dell’interessato. Il Tar ha compensato le spese del giudizio e sottolineato «il comportamento estremamente dilatorio tenuto dalle Amministrazioni resistenti, che hanno sostanzialmente sospeso per mesi un procedimento che avrebbe dovuto essere improntato, per propria natura, alla massima celerità, al solo scopo di determinare, quale strategia processuale, la definizione in rito del giudizio, frustrando in tal modo non soltanto l’interesse pubblico sotteso alla gara bandita, ma altresì gli interessi privati (e della ricorrente e della controinteressata) alla celere definizione della controversia in vista della stabilizzazione delle proprie posizioni in relazione all’affare». I giudici hanno compensato le spese in quanto «le impugnative sono state dichiaratamente proposte in via cautelativa, in considerazione della effettivamente fuorviante clausola imponente l’onere di immediata impugnazione contenuta nei verbali di gara e dell’omesso dovuto chiarimento sul punto da parte delle Amministrazioni, seppure esplicitamente richiesto, nonché in considerazione del complessivo contegno processuale da queste ultime tenuto».


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