Taormina, dipendente Asm licenziato ingiustamente: il giudice ordina di riassumerlo
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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L'operatore è in servizio da 16 anni
L’Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina è un ente pubblico economico strumentale del Comune, non rientra tra le amministrazioni pubbliche e dunque non è soggetto all’applicazione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Lo ha stabilito il Tribunale di Messina-Sezione Lavoro, con una sentenza che ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento di un dipendente del settore igiene ambientale di Asm, allontanato dall’azienda lo scorso dicembre in quanto destinatario di interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanne penali. La giudice del lavoro Graziella Bellino ha accolto il ricorso del lavoratore, difeso dagli avvocati Fernando Rizzo e Andrea Vadalà, e ha condannato l’Asm alla reintegra nel proprio posto di lavoro e a pagare al lavoratore un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al soddisfo e al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre la municipalizzata, assistita dall’avv. Melinda Calandra Checco, è stata condannata al pagamento delle spese di lite pari a 4.628 euro, oltre spese generali, Iva e Cpa. Il direttore generale Asm, Giuseppe Bartorilla, aveva contestato al lavoratore, operatore ecologico con 16 anni di anzianità, di aver scoperto che fosse stato destinatario della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici a seguito di condanna penale della Corte di Appello di Catania del 2003 e di dover applicare l’art. 55 quater del D. Lgs. 165/2001, in combinato disposto con l’art. 73 e 74 del Ccnl Fise Assoambiente, arrivando ad irrogare il 30 dicembre il licenziamento disciplinare senza preavviso, ritenendo infondate tutte le ragioni delle note difensive. Secondo Asm, «all’attività di operatore ecologico non sono del tutto estranei compiti collaborativi ed integrativi dell’attività propriamente amministrativa diretta all’espletamento del medesimo servizio» e al lavoratore erano state assegnate ulteriori funzioni di coordinamento e controllo dell’attività di spazzamento in ragione della sua esperienza lavorativa. La giudice Bellino ha stabilito invece che l’attività di operatore ecologico con qualifica 3A «è meramente materiale ed esecutiva né può assumere rilievo la circostanza che sia stato adibito temporaneamente a mansioni superiori di IV livello di coordinamento e controllo dello spazzamento, trattandosi invero di assegnazioni provvisorie». In ogni caso «la giurisprudenza ha chiarito ulteriormente che l'azienda speciale si ascrive nel novero degli enti pubblici economici» e dunque «non trova applicazione nel caso di specie la disciplina di cui al D. Lgs. 165/2001 e va pertanto dichiarata l’illegittimità del licenziamento irrogato». A fine gennaio anche Uiltrasporti Messina aveva contestato il licenziamento ritenendolo ingiusto.