Mercoledì 17 Giugno 2026
Accolto il ricorso di una società che doveva pagare 500mila euro in base al Salva Taormina


Taormina, aumento illegittimo degli oneri di urbanizzazione: il Tar annulla le delibere

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Non spettava alla Giunta comunale di Taormina aumentare gli oneri di urbanizzazione adeguandoli al “Salva Taormina”, provvedimento approvato un mese dopo l’insediamento per volontà del sindaco Cateno De Luca, e la successiva adozione della delibera di Consiglio comunale per rimediare all’errore è arrivata troppo tardi. È quanto ha deciso il Tar di Catania, che ha accolto il ricorso presentato nel 2024 da un privato e ha annullato le delibere di Giunta e Consiglio adottate rispettivamente a luglio 2023 e dicembre 2025, riguardanti l’aumento del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione. A rivolgersi ai giudici è stata la società “Formica Srl”, rappresentata dall’avvocato Letterio Donato, che per la costruzione di un fabbricato a quattro piani nella frazione Trappitello si è vista chiedere un contributo di 539.358 euro per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, per un volume di 8.103 metri cubi ed una superficie coperta di 921,53 metri quadrati, calcolato secondo i nuovi costi aumentati in base al “Salva Taormina” e individuando quale contributo residuo, al netto della somma già versata, l’importo di 464.661 euro. Il ricorrente ha evidenziato tra l’altro nel ricorso che in caso di dissesto finanziario la norma, oltre a riguardare le sole imposte e tasse locali, imporrebbe l’aumento delle aliquote e delle tariffe e non, come sarebbe avvenuto in questo caso, della percentuale di incidenza degli oneri di urbanizzazione da richiedere al titolare del titolo abilitativo, ritenendo dunque che la percentuale del 22,50%, innalzata al 100%, sebbene qualificata quale “aliquota” sarebbe in realtà la percentuale di incidenza del costo delle opere di urbanizzazione. Inoltre la delibera di Giunta sarebbe stata adottata in presenza di una condizione di dissesto finanziario dell’Ente già cessata al momento dell’adozione della deliberazione consiliare di ratifica.

Il Tar ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati, condannando il Comune di Taormina, difeso dall’avvocato Mauro Di Pace, al pagamento di 3.500 euro di spese processuali al ricorrente oltre oneri accessori di legge. I giudici hanno ritenuto che «la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 15 dicembre 2025, con cui è stata disposta la “ratifica” della deliberazione della Giunta n. 235 del 24 luglio 2023, non può ritenersi adottata nel rispetto del “termine ragionevole” richiesto dall’art. 21 nonies, comma 2, della Legge 241/1990», in quanto «non può ritenersi che la Pubblica Amministrazione disponga di un margine temporale tendenzialmente illimitato per sanare i vizi della propria precedente azione amministrativa». La ratifica della deliberazione della Giunta da parte del Consiglio, al fine di emendarla dal vizio di incompetenza relativa, è arrivata infatti a distanza di più di due anni e quattro mesi dall’adozione dell’atto viziato, ossia ben oltre il termine di 12 mesi. Ratifica che per il Tar è viziata anche sotto il profilo motivazionale, «ancorata ad un generico riferimento alla “garanzia e la correttezza dell’azione amministrativa, dando stabilità agli interessi giuridici prodotti, salvaguardando, altresì, gli equilibri di bilancio”, secondo quanto riportato nella proposta di deliberazione di ratifica formulata dall’assessore all’Urbanistica, «formula vuota e apparente, improntata sulla generica esigenza di ripristino della legalità e su un laconico richiamo all’equilibrio di bilancio, laddove, peraltro, la situazione finanziaria dell’Ente al momento dell’adozione dell’atto di ratifica risulta essere diversa da quella posta alla base dell’adozione della delibera della Giunta comunale del 2023, attuata sul presupposto che, versando l’Amministrazione in dissesto finanziario, venuto meno in seguito, l’Ente risultasse “...tenuto ad approvare le aliquote e tariffe delle entrate proprie tributarie ed extratributarie nella misura massima consentita dalla legge, dovendo assicurare l’equilibrio economico – finanziario e mantenere la corretta ed equilibrata gestione di bilancio per tutta la durata del risanamento”. Per il Tar, invece, «non emergono le ragioni concrete di “interesse pubblico” per adottare l’atto consiliare, approvato durante la pendenza di un giudizio amministrativo (avente ad oggetto l’impugnazione dell’atto a monte) dove risultavano emersi, già al momento dell’adozione della ratifica, gli interessi contrari alla conservazione dell’atto». L’illegittimità della deliberazione del Consiglio comunale si accompagna all’adozione di quella di Giunta in violazione della Legge regionale 16/2016, che assegna all’organo consiliare la competenza sugli oneri di urbanizzazione, e dunque tutti gli atti sono stati annullati dal Tar alla luce del vizio di incompetenza relativa non sanato.


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