Giovedì 17 Settembre 2026
Giudicata legittima la decisione della scuola, che ha garantito un piano personalizzato


Studente bocciato a Taormina, la famiglia fa ricorso al Tar ma i giudici lo respingono

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

193 Lettori unici

L'Istituto comprensivo di Taormina

La scelta di non ammettere l’alunno all’anno successivo è stata assunta legittimamente dalla scuola, viste le risultanze e le evidenze dell’andamento scolastico con parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline. Lo ha deciso il Tar di Catania, respingendo il ricorso cautelare presentato dalla famiglia di uno studente della scuola secondaria di primo grado di Taormina, che assistita dagli avvocati Giuliano Saitta, Antonio Cateno Miano e Dario Sparacino ha agito contro l’Istituto comprensivo “Ugo Foscolo” chiedendo l’annullamento, previa sospensione, del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di classe con il quale è stata disposta la non ammissione dell’alunno alla seconda classe per l’anno 2026-2027, oltre a giudizi e voti del primo quadrimestre e di fine anno, con la richiesta di risarcimento danni per la bocciatura, decisa a fronte di sei insufficienze in Inglese, Italiano, Storia, Geografia, Matematica e Scienze. 

Le contestazioni alla scuola
La famiglia ha sostenuto che l’Istituto scolastico abbia colpevolmente omesso di attivare un Piano didattico personalizzato (Pdp) contenente misure dispensative e compensative in favore dell’alunno anche in assenza di certificazione medica attestante una diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (Dsa) o di bisogni educativi speciali (Bes); la carenza motivazionale del giudizio di non ammissione, nel quale non sarebbero stati riportati gli ausili deliberati dal Consiglio di classe a fini di supporto del discente, né sarebbe stata espressa alcuna considerazione in ordine alla condizione patologica dell’alunno; inoltre è stato contestato che la non ammissione all’anno scolastico successivo costituisca una misura eccezionale e che, in violazione della normativa di riferimento, il Consiglio di classe non abbia preso in considerazione misure di recupero alternative alla ripetizione dell’anno, tali da consentire di colmare le carenze istruttive negli anni scolastici successivi, tenuto conto che al termine del primo quadrimestre l’alunno aveva conseguito un giudizio globalmente sufficiente.

La decisione dei giudici
Il Tar ha innanzitutto spiegato che «la mancata predisposizione tempestiva del Piano didattico personalizzato o l’omessa attuazione delle misure previste non possono determinare, da sole, una pronuncia di illegittimità del giudizio di non ammissione alla classe successiva di un minore affetto da un disturbo suscettibile di integrare un Dsa o un Bes, ma al più può comportare – ove se ne ravvisino i relativi presupposti – una responsabilità delle istituzioni scolastiche per le mancanze od omissioni eventualmente accertate». Dalla documentazione emerge «in ogni caso che l’Istituto scolastico abbia tempestivamente ed adeguatamente evidenziato la presenza di indici sintomatici di un possibile Dsa o Bes» e che «il Consiglio di classe, riunitosi al fine di valutare l’andamento scolastico dell’alunno per il primo quadrimestre, riporta gli esiti del colloquio intercorso con l’esercente la responsabilità genitoriale (nello specifico il padre) in occasione del ricevimento periodico, in cui “la famiglia è stata tempestivamente informata in merito al profitto gravemente insufficiente dell’alunno, riconducibile non solo alle assenze, ma anche a una pregressa e sistematica inadempienza nell’assolvimento dei compiti domestici, a marcati deficit di attenzione e a una diffusa passività riscontrata durante le attività curricolari in presenza”». Già a gennaio era stato deliberato di mettere in atto il Piano di recupero individualizzato, con specifiche modalità di verifica orale (quando la valutazione complessiva conseguita dall’alunno in tutte le materie risultava sufficiente), dimostrando di voler porre in essere un’attività finalizzata a consentire il miglioramento dei livelli di apprendimento. Successivamente il padre dell’alunno ha provveduto, privatamente e al fine di accelerare le tempistiche di accertamento diagnostico, a rivolgersi ad un Centro per la diagnosi clinica e la rieducazione dei disturbi del neurosviluppo al fine di sottoporre il figlio a visita specialistica. La relazione del Centro specialistico, nella quale viene diagnosticato un disturbo e viene consigliato alla scuola di stilare un Piano didattico personalizzato avvalendosi della normativa sui Bes e di attuare specifiche misure riporta una data successiva alla conclusione dell’anno scolastico e dunque «alla data dello scrutinio finale l’Istituto scolastico non disponeva di alcuna documentazione utile a fungere da supporto medico-specialistico per la predisposizione di un Pdp». Il Tar ha dunque riconosciuto che «la scuola, non sottraendosi al proprio obbligo di “attivarsi”, tempestivamente, al fine di individuare un caso sospetto di Dsa (o di Bes) – attività che, comunque, non costituisce una diagnosi – non ha violato alcun precetto normativo in ordine alla predisposizione e conseguente attuazione del Piano didattico personalizzato». Dunque la non ammissione all’anno successivo «è stata deliberata legittimamente nell’esercizio dei poteri di discrezionalità tecnica e senza travalicare i binari valutativi consentiti dal quadro normativo, secondo una valutazione ampia nell’ambito della quale sono stati verificati la grave e diffusa insufficienza dei risultati conseguiti in molteplici discipline, il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento prefissati, lacune strutturali nella preparazione, l’assenza di un metodo di lavoro autonomo e la persistente mancanza di impegno».


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.