Sicobit, "bocciato" il Comune di Savoca: il Tar accoglie il ricorso e annulla i pareri
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
258 Lettori unici
Lo stabilimento dell'azienda
L’accordo prospettato dallo scorso dicembre non è arrivato e per l’ente giunge adesso una pesante sconfitta. C’è una nuova sentenza nell’infinito contenzioso tra il Comune di Savoca e la società “Sicobit Srl”, legato all’attività dello stabilimento che produce conglomerati bituminosi a valle del centro storico del borgo. L’ultimo verdetto riguarda il ricorso presentato il 18 giugno 2025 dal gruppo imprenditoriale della famiglia Musumeci contro la Città metropolitana, l’Autorità di Bacino e il Comune, per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’ex Provincia che ha sancito la conclusione negativa della conferenza dei servizi con il rigetto della richiesta di rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale per l’impianto, dei pareri urbanistici negativi del Comune (perchè la fabbrica sorge in zona agricola) e dell'Autorizzazione idraulica unica dell'Autorità di Bacino, per la parte in cui limita il transito nel torrente Portosalvo ai soli mezzi di cantiere interessati ai lavori del raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo. Il Tar ha dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse ed in parte ha accolto il ricorso della “Sicobit Srl”, assistita dagli avvocati Andrea Scuderi e Giuseppe Sciuto, e ha annullato alcuni provvedimenti ritenuti concretamente lesivi, ossia il rigetto della Città metropolitana (difesa dall’avvocato Aldo Tigano) alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione unica ambientale, i pareri negativi del Comune (difeso dall’avvocato Cecilia Nicita) e l'Autorizzazione idraulica dell'Autorità di Bacino per la sola parte in cui si limitava il transito nel torrente Portosalvo ai mezzi di cantiere interessati al raddoppio ferroviario, con la condanna il Comune e Autorità di Bacino al pagamento di 5.220 euro di spese, per tre quarti a carico del municipio e per un quarto della struttura regionale. Secondo i giudici «a fronte di una valutazione positiva sotto il profilo paesaggistico ed ambientale», con i pareri favorevoli di Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina e Autorità di Bacino, «l’aver voluto privilegiare esclusivamente il profilo della “compatibilità urbanistica” sembrerebbe determinare l’illegittimità dell’impugnato atto della Città Metropolitana». Secondo giurisprudenza, infatti, non si potrebbe adottare un provvedimento negativo sulla base del solo richiamo alla posizione contraria espressa da un solo soggetto, ma si dovrebbe individuare, con apposita motivazione, la posizione ritenuta prevalente: in questo caso la nota del Comune di Savoca è «sufficientemente articolata, quando non addirittura troncante, nel negare in ogni caso un parere né in termini di conformità, né in termini di compatibilità non solo in riferimento all’area attuale, ma anche per tutte le altre, ad eccezione di quella in contrada Contura, per la quale il diniego è stato motivato dalla vicinanza con la scuola materna». Diniego manifestato pubblicamente dal’Amministrazione comunale già a febbraio 2024, dopo le forti lamentele dei residenti di Contura pronti a creare un comitato perchè temevano disagi per il continuo transito dei mezzi pesanti e le emissioni di fumi in atmosfera. Sul punto il Tar “bacchetta" il Comune, evidenziando che «l’unica area ricadente in zona D fra le sei alternativamente previste per la localizzazione dell’impianto industriale sembrerebbe essere quella di Contura, che tuttavia non sarebbe concretamente in grado di ospitarlo a causa della “vicinanza con la scuola materna”» fatta presente dall’Amministrazione comunale: per i giudici, però, «non appare conforme alla normativa vigente l’arrestarsi del Comune a tale affermata impossibilità», perchè è evidente che «la società ricorrente, avendo proposto per la rilocalizzazione dell’impianto un sito ubicato in contrada Contura, ovvero in zona D, non poteva avere alcuna preventiva contezza che quel luogo non fosse concretamente utilizzabile per “vicinanza con la scuola materna” – ovvero per una circostanza che avrebbe invece imposto al Comune di Savoca, in sede di pianificazione urbanistica, di riperimetrare altrimenti la zona D del vigente Prg. Di conseguenza, poiché in base al comma 2 bis dell’art. 1 della L. 241/1990, “i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”, il Comune di Savoca, a seguito della nota del 6 marzo 2025 della Sicobit, non avrebbe potuto limitarsi ad evidenziare la inidoneità del sito dalla stessa scelto a Contura, ma avrebbe dovuto indicare quali altre aree in zona D fossero disponibili per una ricollocazione, in via alternativa, dell’impianto di proprietà della stessa. In assenza di tale apporto collaborativo del Comune di Savoca, la nota del 19 maggio 2025 del municipio non poteva quindi legittimamente costituire il fattore determinante per l’adozione del provvedimento impugnato». Adesso si attende un altro verdetto, quello del Cga di Palermo, dove l'1 luglio è stato discusso il ricorso d'appello sulla richiesta di risarcimento danni al Comune, da oltre due milioni di euro, per il blocco dell’attività di estrazione di gneiss tra 2008 e 2009. Richiesta che in primo grado è stata respinta dal Tar di Catania.













