Savoca, il Tar accoglie in parte i ricorsi sul Prg: aree da rivedere per alcuni cittadini
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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Il Prg del 2026 ha archiviato il PdF del 1977
Non è stata garantita piena partecipazione dei cittadini al processo di formazione del Piano regolatore generale di Savoca. Lo ha stabilito il Tar di Catania, che ha accolto parzialmente tre ricorsi presentati da Sebastiano Finocchio, Sebastiano Sterrantino, Santa Santoro e Pietro Fleres (si attende la sentenza del quarto, depositato da Santo Trimarchi), difesi dagli avvocati Roberto Alecci e Letterio Donato, contro il Comune (difeso dall’avvocato Antonio Saitta) e l’Assessorato regionali dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. I privati chiedevano l’annullamento della deliberazione di Consiglio comunale del 26 gennaio scorso di presa d’atto delle modifiche al Prg adottato dal commissario nel 2019 in conseguenza del parere Vas, della deliberazione di approvazione del regolamento edilizio, dell’intero Prg, della Valutazione ambientale strategica e di altri pareri e documenti connessi. I giudici della Seconda Sezione hanno accolto i ricorsi limitatamente all’impugnazione della deliberazione e degli elaborati del Prg nella parte in cui incidono sui terreni dei ricorrenti e recepiscono il rigetto delle loro osservazioni, annullando gli atti nei limiti del loro interesse con l’obbligo per il Comune di rinnovare il procedimento, assicurando le necessarie garanzie partecipative. Tutte le altre richieste, dalla presunta incompatibilità di sei consiglieri di maggioranza che hanno votato la delibera alle contestazioni sulla Vas e sugli altri pareri, sono state dichiarate inammissibili e i ricorsi respinti. I ricorrenti chiedevano che le loro aree venissero classificate zone B e C e le osservazioni erano state prima accolte ma poi respinte dopo le prescrizioni Vas, che hanno indicato obiettivi generali di riduzione delle aree di espansione, delle cubature e del consumo di suolo. La sentenza Il commento dell’Amministrazione comunale
Secondo i giudici, il Comune non poteva utilizzare il procedimento semplificato previsto dalla Legge regionale 19/2020 (art. 54) con la conseguente omissione delle garanzie partecipative, perchè la delibera consiliare «non si è limitata a prendere atto di modificazioni integralmente imposte dagli enti sovraordinati, ma ha recepito una nuova rielaborazione del Piano, derivante anche da scelte autonome del progettista e del Comune. Attività che non poteva essere svolta senza rinnovare, nei limiti delle modificazioni sostanziali apportate, le garanzie di pubblicità e partecipazione proprie della pianificazione urbanistica». E in tal senso due sentenze di aprile 2026 del Cga di Palermo precisano che il procedimento semplificato previsto dall’art. 54, comma 3, della Lr. 19/2020 non può coprire adeguamenti al parere Vas che non siano automatici, ma lascino all’Amministrazione comunale margini di scelta e comportino una rielaborazione non meramente esecutiva o di dettaglio dello strumento urbanistico. Nel caso di Savoca, il parere Vas non ha individuato le particelle da escludere dall’edificazione, la misura della riduzione da applicare alle singole aree o i criteri secondo cui distribuire il sacrificio tra i diversi proprietari. L’attuazione delle prescrizioni richiedeva, quindi, una selezione delle aree da conservare come edificabili, di quelle da ridimensionare e di quelle rispetto alle quali respingere le osservazioni dirette all’ampliamento delle zone di espansione. «Tale attività implicava valutazioni urbanistiche, morfologiche e infrastrutturali non integralmente predeterminate dal parere Vas - specificano i giudici - e la deliberazione consiliare non si è dunque limitata a prendere atto di modificazioni integralmente imposte dagli enti sovraordinati, ma ha recepito una nuova rielaborazione del Piano, derivante anche da scelte autonome del progettista e del Comune. Tale attività non poteva essere svolta mediante il solo procedimento semplificato dell’art. 54, comma 3, senza rinnovare, nei limiti delle modificazioni sostanziali apportate, le garanzie di pubblicità e partecipazione proprie della pianificazione urbanistica». La delibera del Consiglio comunale non è annullabile per violazione di legge o vizio da eccesso di potere o da incompetenza «in quanto la selezione delle aree sulle quali realizzare la riduzione del carico urbanistico non aveva carattere vincolato e non può affermarsi che l’apporto dei ricorrenti sarebbe stato necessariamente inidoneo a incidere sull’esito del procedimento», ma «le deduzioni concernenti la morfologia dei luoghi, la presenza delle urbanizzazioni e il trattamento delle aree limitrofe avrebbero potuto essere valutate nella scelta tra le differenti soluzioni compatibili con l’obiettivo generale stabilito dal parere Vas». Il Tar riconosce che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di amplissima discrezionalità e sono sindacabili soltanto nel caso di obiettiva irragionevolezza e che le osservazioni presentate dai privati costituiscono, di regola, apporti collaborativi e il loro rigetto non richiede una confutazione analitica, essendo sufficiente che la decisione risulti coerente con i criteri generali e con l’impostazione complessiva dello strumento urbanistico». Nel caso del Prg savocese «il riferimento all’esigenza di contrastare l’incremento del carico urbanistico appare in astratto idoneo a soddisfare tale esigenza (e la precedente valutazione favorevole non imponeva l’accoglimento dell’osservazione), mentre questione diversa è quella che concerne la specifica individuazione dei terreni e delle aree ove prevedere una riduzione del regime edificatorio». La censura di disparità di trattamento non è stata accolta in quanto le scelte urbanistiche rispondono a valutazioni complessive di assetto del territorio e non si prestano, di regola, a comparazioni atomistiche tra singole particelle, ciascuna caratterizzata da peculiari condizioni morfologiche, idrogeologiche, infrastrutturali e localizzative. «Tuttavia, la rinnovazione del procedimento - conclude il Tar - può, in linea astratta, condurre a differenti soluzioni complessive che, in ipotesi, potrebbero beneficiare i ricorrenti».
«Le sentenze confermano un dato fondamentale - commenta il sindaco Massimo Stracuzzi - il Piano regolatore generale di Savoca è valido e pienamente efficace, tranne la parte relativa ai terreni dei ricorrenti per i quali il progettista e il Consiglio comunale si dovranno pronunziare nuovamente dopo aver acquisito le loro nuove osservazioni. Il Tribunale, accogliendo le difese svolte dal difensore del Comune, prof. Antonio Saitta, ha respinto la gran parte delle numerose contestazioni avanzate dai ricorrenti, affermando in particolare che non c’è stato alcun conflitto di interessi dei consiglieri comunali che con il loro voto favorevole, hanno consentito l’approvazione del Prg; le censure contro la Valutazione ambientale strategica erano infondate ed è stata esclusa la necessità di rinnovare la procedura; i pareri originariamente espressi nel 2021 sulle richieste dei ricorrenti di rendere edificabili alcuni loro terreni non hanno fatto acquisire alcun diritto in favore degli interessati e i conseguenza, non vi è alcun obbligo di rendere edificabili i terreni di questi ultimi; sono state respinte le contestazioni con le quali si contestava l'illegittimo esercizio del potere di autotutela da parte dell’Amministrazione; le censure di disparità di trattamento e di insufficiente motivazione dei provvedimenti comunali erano infondate; le impugnazioni contro il regolamento edilizio erano inammissibili. Il Tar ha accolto i ricorsi soltanto nella parte in cui i ricorrenti hanno lamentato di non aver potuto presentare nuove osservazioni per rivendicare l’edificabilità dei loro terreni al termine dell’iter istruttorio - prosegue Stracuzzi - si tratta di un semplice vizio procedimentale, che comporta la rinnovazione delle garanzie di pubblicità e partecipazione solo per i terreni di interesse dei ricorrenti, ferma la validità e l’efficacia delle altre parti del Piano non toccate dalla pronuncia e che non necessitano di alcun ulteriore passaggio amministrativo. Si tratta di adempimenti che affronteremo, come sempre, con responsabilità, imparzialità e determinazione, salvaguardando il lavoro svolto e la piena operatività del Piano che resta così confermata per la generalità dei cittadini e degli operatori economici che vorranno investire con fiducia nel nostro territorio. Il nuovo Prg rappresenta un'opportunità concreta per favorire gli investimenti, l'attività edilizia, la riqualificazione del patrimonio esistente e la crescita economica del nostro comune - conclude il sindaco - ai cittadini voglio trasmettere un messaggio chiaro: Savoca non si ferma. Continuiamo a guardare avanti, con fiducia, per costruire nuove opportunità e un futuro di sviluppo per tutta la comunità».













