Mercoledì 11 Dicembre 2024
Una struttura sul lungomare non è stata ritenuta legittima dopo la sentenza del Tar


Sant'Alessio, il Comune ordina la demolizione di un chiosco dopo anni di battaglie legali

di Andrea Rifatto | 08/02/2021 | ATTUALITÀ

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Il chiosco-bar al centro del contendere

Dovrà essere demolito entro 90 giorni il chiosco-bar “Calypso”, realizzato nel 2014 nella zona nord del lungomare di Sant’Alessio Siculo. Lo ha stabilito il Comune con un’ordinanza firmata dal responsabile dell’Area Tecnica, l’architetto Gaetano Faranna, che impone la rimozione della struttura e il ripristino della porzione di area demaniale su cui sorge, assegnata in concessione alla ditta “Zefiro Srls” di Santa Teresa di Riva. Un provvedimento che arriva all’esito di una vicenda iniziata oltre sei anni fa, quando la proprietaria di un appartamento situato al piano rialzato nel complesso residenziale alle spalle del chiosco, la signora Concetta Raimondo, ha presentato ricorso al Tar di Catania chiedendo l’annullamento di tutti i provvedimenti con cui Regione siciliana, Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina e Comune di Sant’Alessio Siculo hanno autorizzato il chiosco e rilasciato la concessione demaniale per un’area da 93,80 mq antistante il confine del suo giardino (compreso il Piano di utilizzo del demanio marittimo, ancorché non approvato, nella parte in cui dispone che l’area sulla quale sorge il chiosco di proprietà della controinteressata è destinata a chiosco bar), sostenendo che la realizzazione ed il mantenimento del manufatto impedirebbero la fruizione della vista mare e in generale della veduta esterna, in quanto la struttura realizzata coprirebbe l’intero spazio di veduta di cui gode l’appartamento. Il Tar, a maggio dello scorso anno, ha accolto il ricorso limitatamente all’impugnazione dei titoli edilizi, stabilendo che l’autorizzazione edilizia e l’autorizzazione di agibilità rilasciate dal Comune sono illegittime in quanto il chiosco, che si estende su un perimetro di 20 metri quadrati per 3 metri di altezza, avrebbe dovuto essere autorizzato con concessione edilizia poiché costruzione che comporta trasformazione del territorio con carattere di stabilità. Secondo i giudici, infatti, “non si può invero ritenere che l’opera in questione si caratterizzi quale precaria e provvisoria”, in quanto “non sono manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati ad una utilizzazione perdurante nel tempo, come sono le opere stagionali” e dunque “per la legittima realizzazione del chiosco, destinato ad essere utilizzato in modo perdurante nel tempo, era necessario il previo rilascio del permesso di costruire”. 

Il Tar ha invece riconosciute come legittime la concessione demaniale e l’autorizzazione paesaggistica, quest’ultima contestata dalla proprietaria dell’appartamento in quanto a suo dire la realizzazione del chiosco “va ad ingolfare una piccolissima area già destinata dal Comune a verde privato”: affermazione giudicata “generica, non dimostrata e non argomentata in alcun modo”, visto che risulta attestato dalla Soprintendenza “il rispetto dell’ambiente e del paesaggio circostante” e cioè la circostanza che “la realizzazione del chiosco è compatibile con i valori del paesaggio rende irrilevante il preteso diritto al panorama affermato dalla ricorrente, atteso che quest’ultimo non può trovare in questa sede una sua propria autonoma tutela, ma può essere tutelato solo in quanto coincidente con l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio, affidata alla Soprintendenza”, mentre “il diritto al panorama è solo indirettamente tutelato nei rapporti tra privati attraverso il rispetto delle distanze previste dalle leggi e dagli strumenti urbanistici, per cui una volta che risultino osservate le norme sulle distanze, il confinante non può invocare il rispetto di una distanza superiore tranne che non risulti costituita convenzionalmente una servitù”. La “Zefiro Srls”, di cui è legale rappresentante Riccardo Finocchio, aveva presentato appello contro la sentenza del Tar al Cga di Palermo, tramite gli avvocati Carlo e Francesco Mazzù, ma a settembre ha rinunciato all’istanza cautelare e dunque adesso il Comune (che non si è costituito in giudizio) ha ritenuto di applicare la sentenza di primo grado del Tar ordinando la demolizione del chiosco in quanto privo dei provvedimenti autorizzativi che ne legittimano la realizzazione; in caso contrario la struttura e l’area verranno acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune. L’Ufficio tecnico aveva emanato un’ordinanza di demolizione già il 19 agosto, fatta salva l’eventuale pronunzia del Cga, ma visto il ritiro dell’istanza ha deciso adesso di procedere.


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