Santa Teresa, vincoli urbanistici scaduti e terreni bloccati: Comune condannato dal Tar
di Andrea Rifatto | 28/12/2022 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 28/12/2022 | ATTUALITÀ
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La via Manzoni nel tratto iniziale rimasto stretto
È una sentenza che potrebbe “fare scuola”, legata all’assenza di una pianificazione urbanistica aggiornata visto che a Santa Teresa di Riva è ancora in vigore il Programma di Fabbricazione del 1979, i cui vincoli sono ormai ampiamente scaduti. Il Tar di Catania ha infatti accolto il ricorso presentato da un cittadino contro il Comune e ha stabilito l’obbligo per l’ente di decidere la nuova destinazione urbanistica della sua area. A sollevare il caso è stato il proprietario di un lotto di terreno sito in via Manzoni, classificato in parte come zona territoriale omogenea B0 e in parte come strada di previsione, che il 4 gennaio scorso ha fatto presente al Comune l’intervenuta scadenza del vincolo preordinato all’espropriazione limitatamente alla parte di terreno classificata come strada e ha chiesto l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica, ossia “residenza e commercio al pari dell’altra parte di terreno già ricadente in zona B0”. Non avendo ottenuto riscontro dal Comune, ha proposto ricorso tramite l’avvocato Luca Musmeci per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio tenuto dall’Amministrazione, che non si è costituita in giudizio al Tar. Con memoria del 28 novembre, il cittadino ha insistito per l’accoglimento del ricorso giudicando come meramente interlocutoria la nota inviata dall’ente, successivamente alla notifica del ricorso, con “l’intendimento” di procedere celermente all’attribuzione di una nuova qualificazione urbanistica. E così nei giorni scorsi il Tar ha accolto il suo ricorso, seppur in parte. Secondo i giudici amministrativi, “la decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio comporta l’obbligo, per gli enti preposti, di reintegrare la disciplina urbanistica dell’area interessata dal vincolo decaduto con una nuova pianificazione, che definisca le condizioni di utilizzabilità del bene e non lasci, al contrario, il bene privo di concreta disciplina urbanistica”. Non vi è, pertanto, dubbio “che qualora a causa del venir meno dei vincoli un terreno sia rimasto privo di regolamentazione, il proprietario possa presentare un’istanza volta ad ottenere l’attribuzione di una nuova destinazione urbanistica e il Comune - in forza del principio sancito in linea generale dall’art. 2 della Legge 241/1990, come recepito in Sicilia dall’art. 2 della Legge regionale n. 10/1991 - sia tenuto ad esaminarla, anche nel caso in cui la richiesta medesima non sia suscettibile di accoglimento, con l’obbligo di motivare congruamente tale decisione, fermo che la decadenza dei vincoli espropriativi precedentemente in vigore non comporta necessariamente che l’area debba conseguire proprio la destinazione urbanistica richiesta dalla parte ricorrente, essendo, in ogni caso, rimesse al potere discrezionale dell’Amministrazione comunale la verifica e la scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio, più idonea e adeguata in relazione all’interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo”. È stata ritenuta infondata, invece, la richiesta del cittadino in ordine all’attribuzione della medesima destinazione dell’altra arte di terreno, poiché “l’attribuzione delle destinazioni urbanistiche costituisce espressione di potere discrezionale dell'Amministrazione comunale in ordine alla verifica e alla scelta della destinazione, in coerenza con la più generale disciplina del territorio e con l'interesse pubblico al corretto e armonico suo utilizzo”. Il Tar ha quindi dichiarato “l’illegittimità dell’inerzia mantenuta dal Comune intimato” e stabilito “l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso sull’istanza dei ricorrenti entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza ovvero, se anteriore, dalla sua notifica su istanza di parte”. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, il direttore generale del Dipartimento Urbanistica dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio - è stato nominato commissario ad acta per procedere in via sostitutiva nell’ulteriore termine di 150 giorni. Il Comune è stato anche condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio.