Martedì 11 Agosto 2026
Rettificato il Regolamento della Tarip con l'introduzione del concetto di stagionalità


Santa Teresa, nuove regole sulla tassa rifiuti per gli affitti turistici: ecco cosa cambia

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Non si pagherà tutto l’anno come utenza non domestica

Novità nelle bollette rifiuti 2026 degli utenti di Santa Teresa di Riva che utilizzano i loro immobili per locazioni turistiche. Il Consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità una rettifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti puntuale (Tarip), approvato nel 2019 e aggiornato nel 2023, dopo la decisione adottata lo scorso anno dal Comune che senza alcuna modifica regolamentare ha classificato come strutture ricettive (alberghi senza ristorazione) anche gli immobili privati affittati ai fini turistici i cui proprietari avevano inviato la comunicazione di avvio attività al Comune, chiedendo anche gli arretrati per gli anni precedenti con bollette aumentate vertiginosamente. Adesso l’Amministrazione comunale di Santa Teresa di Riva ha deciso di introdurre il concetto di stagionalità da applicare con il criterio dei dodicesimi, calcolando cioè l’alloggio come utenza non domestica solo per i periodi in cui viene affittato, tenuto conto che la normativa prevede che per un certo periodo di tempo tali strutture siano chiuse e in Sicilia l’attività viene classificata come stagionale se non supera i 270 giorni.

Il regolamento rettificato stabilisce ora, all’articolo 5 comma 8, che per il periodo di uso dell’immobile come struttura ricettiva si applica la tariffa per utenza non domestica (categoria 8-alberghi senza ristorazione) frazionata in dodicesimi, fermo restando che sulla superficie in metri quadrati dichiarata dove il contribuente ha stabilito la propria residenza si applica la tariffa di utenza domestica in riferimento ai componenti del nucleo familiare; nel caso in cui il contribuente non abbia stabilito la propria residenza, invece, si applica la tariffa di utenza non domestica senza riduzione. Qualora il proprietario-contribuente non provveda alla presentazione della ripartizione di superficie della struttura ricettiva, l'Ente procederà d'ufficio ad una ripartizione applicando una percentuale del 20% sul totale della superficie da adibire ad abitazione ai fini dell'applicazione della tariffa.

La modifica riguarda locazioni turistiche private brevi gestite in forma non imprenditoriale e per periodi inferiori a 30 giorni consecutivi con lo stesso ospite (per le quali è stato rimosso l'obbligo di presentazione della Scia comunale); case e appartamenti per vacanze gestite come formula ricettiva extra-alberghiera prevalentemente in forma imprenditoriale (con partita Iva) riguardanti immobili arredati per l'affitto ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi con lo stesso ospite; bed & breakfast per i quali si intende l'esercizio saltuario di alloggio e somministrazione della prima colazione nell'abitazione di residenza, avvalendosi della propria normale conduzione familiare e garantendo la compresenza con gli ospiti senza avvalersi di servizi aggiuntivi.


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