Mercoledì 16 Settembre 2026
Annullati cinque avvisi per omesso pagamento. L'Amministrazione fa appello


Santa Teresa, il Comune "rinnega" le case popolari e chiede l’Imu: l'Iacp vince il ricorso

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Le case popolari di via Delle Colline

L’Istituto Autonomo Case Popolari non è tenuto a pagare l’Imu per gli alloggi sociali di Santa Teresa di Riva. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia tributaria di Messina, accogliendo il ricorso presentato contro cinque avvisi per omesso pagamento notificati per gli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per un totale di 16.384 euro. L’ente proprietario degli immobili, difeso dall’avvocato Natale Arena, li ha impugnati ritenendo che la pretesa fosse illegittima, in quanto alloggi sociali utilizzati come abitazione principale dagli assegnatari e quindi sottoposti ad esenzione, evidenziando anche l’erronea applicazione del regolamento Imu in quanto è stata applicata l’aliquota massima del 10,60 per mille, mentre gli immobili classificati come abitazione principale scontano un’aliquota dello 0,6 per mille. La Corte ha quindi accolto il ricorso e annullato gli avvisi di accertamento. Una decisione contro la quale l’Amministrazione comunale, rappresentata in primo grado dalla responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria, Rosaria Gambadoro, ha deciso di presentare appello, affidando l’incarico all’avvocato Carlo Nucita di Messina per una spesa di 5.114 euro. La funzionaria comunale ha sostenuto che non sarebbe stata presentata alcuna dichiarazione da cui potesse evincersi la destinazione degli immobili ad alloggi sociali, che non erano stati dimostrati i requisiti soggettivi afferenti agli assegnatari, non era stata fornita la dimostrazione che gli immobili possedessero le caratteristiche di alloggi sociali e il rispetto degli standard edilizi, mai comunicati in quanto il Comune non avrebbe gestito l’iter di assegnazione. 

La Corte di Giustizia tributaria ha ricordato innanzitutto che «la normativa di riferimento e gli interventi chiarificatori della Corte di Cassazione non lasciano spazio alcuno della sussistenza dell’esenzione dal pagamento dell’Imu per gli alloggi sociali», mentre l’Iacp ha dimostrato che l’assegnazione è avvenuta secondo una graduatoria predisposta dal Comune con delibera di giunta del 2013, inviata all’Istituto per la predisposizione dei contratti di concessione in locazione. La sentenza sottolinea come «non risulta contestato dall’ente impositore che l’assegnazione degli alloggi sia avvenuta sulla base di una graduatoria dallo stesso predisposta, proprio per far fronte alle finalità istituzionali circa il disagio sociale connesso alle esigenze abitative. Pertanto può desumersi che le caratteristiche strutturali degli alloggi erano ben note al Comune e al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso del’Ufficio». In buona sostanza «allorché il Comune-impositore prospetta contestazioni riguardo alla qualificazione di alloggi sociali, oggetto di locazione permanente per ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati, deve fornire la prova dell’insussistenza della destinazione dell’immobile ad alloggio sociale». Ciò è riferito in particolare alla nota della Polizia locale e alla replica del Comune sull’effettiva e continua occupazione degli alloggi da parte degli assegnatari originari (o loro familiari) in quanto eventuali modifiche, peraltro risultanti all’anagrafe comunale, avrebbero dovuto formare oggetto di puntuali e analitici riscontri, non potendosi ritenere sufficienti generici assunti dei quali neppure lo stesso Comune parrebbe aver contezza, in quanto non ha una reale e puntuale conoscenza in ordine alla destinazione degli immobili». L’Istituto Autonomo Case Popolari ha fornito prova della destinazione degli alloggi a scopo sociale con contratti di locazione e relazione tecnica e pertanto gli alloggi devono ritenersi esenti dall’Imu.


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