Santa Teresa, il Comune perde il primo round nel braccio di ferro con l'Asp sui disabili
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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I costi dei ricoveri al centro del contenzioso
C’è una prima sentenza nello scontro legale tra il Comune di Santa Teresa di Riva e l’Azienda sanitaria provinciale di Messina sul pagamento delle rette di ricovero dei disabili psichici nelle comunità alloggio, per gli anni dal 2014 al 2019. Il Tribunale di Messina ha infatti accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo da 115.196 euro emesso nel 2022 ai danni dell’Asp, difesa dall’avvocato Giorgio Cangemi, e lo ha revocato condannando l’ente al pagamento di 7.052 euro di spese di giudizio. Il legale dell’Amministrazione comunale, l'avvocato Fabio Di Cara, ha comunicato la necessità di impugnare la sentenza in quanto viziata sotto vari profili e così la giunta ha deciso di costituirsi in appello, stanziando 4.300 euro per l’incarico legale. Una vicenda iniziata nel 2021, quando l’Amministrazione ha affidato l’incarico all’avvocto Di Cara per recuperare le spese che secondo le circolari emanate dall’Assessorato regionale Famiglia, Politiche sociali e Lavoro l’Asp dovrebbe versare al Comune a titolo di compartecipazione alla spesa, nella misura del 40% dei costi sostenuti per l’inserimento dei disabili psichici nelle strutture. Dal 2014 al 2019 le spese sostenute per 34 ricoverati sono state di 524.885 euro, di cui 236.893 euro garantiti dalla Regione, mentre la differenza di 287.992 euro è stata coperta con 172.795 del Comune e 115.196 euro ritenuti a carico dell’Asp ma mai versati. La sentenza, emessa dalla giudice Emanuela Lo Presti, ha stabilito che «il Comune non abbia assolto all’onere probatorio non avendo dimostrato la ricorrenza di tutti i presupposti richiesti dalla normativa vigente per ottenere il rimborso delle quote», citando la normativa regionale e le modalità di compartecipazione stabilite da leggi e circolari. Per la giudice «deve ritenersi che la prova del rispetto di tutti i requisiti procedurali non sia stata fornita dal Comune, sicché nessun diritto di rivalsa può vantare nei confronti dell’Asp», in quanto «dalla documentazione emerge il ricovero in comunità alloggio di otto pazienti psichici, disposto con delibera di giunta, in attuazione della Lr. 22/1986, sulla base di proposte presentate dai Servizi sociali, nelle quali si dà atto della richiesta di presa in carico da parte del Dipartimento di Salute mentale competente senza, tuttavia, produrre alcun documento a riprova dell’intesa». Inoltre è stata rilevata «la mancanza di prova in ordine agli ulteriori requisiti richiesti dalla normativa di settore e, in particolare, dell’inclusione delle comunità tra gli enti accreditati o contrattualizzati con il Servizio sanitario regionale, essendo le convenzioni di alloggio in atti intercorse solo tra le strutture private ed il Comune e non essendo provata l’iscrizione di queste ultime nell’albo regionale, nonché della destinazione di tale contributo ai maggiori oneri sostenuti per il personale aggiuntivo (sanitario e/o assistenziale) connesso alle prestazioni di ricovero, non avendo l’ente locale allegato, né tantomeno provato, l’effettivo impiego di tale personale». Allo stesso modo «non è stata fornita alcuna prova circa l’impiego di personale infermieristico o i costi afferenti quest’ultimo tipo di servizio - si legge ancora in sentenza - dalle fatture e dalle determine prodotte dal Comune non è, infatti, possibile evincere la natura delle spese e dei costi per i quali viene effettuato il pagamento, facendosi generico riferimento a “spese sostenute per l’accoglienza dell’utente”.













