Venerdì 10 Luglio 2026
La Corte dei conti risponde alla richiesta di parere del sindaco su una vicenda complessa


Roccalumera, spetta al Comune e non all'Osl pagare le somme arretrate ai dipendenti

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

201 Lettori unici

Il sindaco Giuseppe Lombardo

Spetta al Comune stanziare le somme in bilancio per pagare gli arretrati ai dipendenti comunali e non all’Organismo straordinario di liquidazione, che sta gestendo il dissesto finanziario dichiarato ad aprile 2024. È quanto ha stabilito la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, rispondendo ad un parere chiesto dal sindaco di Roccalumera, Giuseppe Lombardo. Il primo cittadino ha fatto presente che a seguito dell’insediamento dell’Osl, è stato avviato l’iter per l’ammissione alla massa passiva dei crediti rientranti nella sfera di competenza (fatti ed atti antecedenti al 31 dicembre 2023) e tra le richieste di ammissione alla massa passiva risultano anche istanze di corresponsione di arretrati contrattuali derivanti dal Ccnl 2019-2021 del 16 luglio 2024. Dall’ente, però, non è stato fatto alcun accantonamento né alcun residuo è stato trasferito all’Osl; inoltre non è stato ancora approvato il bilancio riequilibrato e l’ultimo bilancio è quello relativo alle annualità 2022-2024. Lombardo ha chiesto se ai fini di una corretta trattazione della materia, la liquidazione degli arretrati contrattuali relativi al periodo 2019-2021 sia di competenza dell’Osl, con tutto ciò che ne consegue in termini di rispetto della cronologia delle istanze presentate, o se il Comune possa-debba procedere autonomamente, ritenendo che il diritto agli arretrati nasce con la sottoscrizione definitiva del contratto anche se lo stesso sia riferito ad annualità precedenti il dissesto. In tal caso, in assenza di accantonamenti, se la copertura debba essere data in competenza 2026 o altrove.

I magistrati contabili, giudicando la questione assai complessa, hanno ritenuto che se da una parte la prestazione effettuata dai dipendenti si è svolta in un periodo i cui debiti risultano a carico dell’Osl, anche se accertati in epoca successiva, e nella stessa ratio del dissesto è insita l’idea di non gravare la nuova gestione con pendenze riferibili al periodo antecedente, dall’altra il caso in esame si discosta da quelli oggetto da varie sentenze, perché è solo dalla stipula del contratto che nasce il diritto agli arretrati ed è solo con la stipula del contratto che si prevedono nuovi oneri. Dunque è stato ritenuto corretto attribuire alla nuova gestione gli arretrati, ai quali deve essere data copertura nel bilancio di previsione 2026 secondo gli ordinari canoni di contabilizzazione.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.