Roccalumera, dipendente licenziata vince anche in appello: respinto il ricorso del Comune
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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L'impiegata può rimanere in municipio
Confermata in secondo grado la sentenza del marzo 2025 emessa dal Tribunale del Lavoro di Messina, con al quale è stato accolto il ricorso di una dipendente del Comune di Roccalumera, licenziata il 21 settembre 2024, con l’ordine per l’ente di reintegrarla nel posto di lavoro. La Corte d’appello-Sezione Lavoro, con i magistrati Beatrice Catarsini (presidente), Fabio Conti e Anna Adamo (consiglieri), ha rigettato l’appello presentato dal Comune e ha confermato la sentenza impugnata, condannando il municipio a rimborsare le spese del giudizio, pari a 4.996 euro oltre Iva, Cpa e spese generali. La donna è stata assistita dall’avvocato Iacopo Melendez di Roma, mentre il Comune dall’avvocato Carmelo Neri di Palermo. Il licenziamento era stato deciso perché, secondo l’ente, l’impiegata aveva superato il periodo di comporto pari a 540 giorni (periodo massimo di non lavoro dovuto a malattia o infortunio superato il quale il datore di lavoro può recedere dal contratto), avendo accumulato 564 giorni di assenza dal 19 settembre 2021 al 19 settembre 2024. Con la sentenza di primo grado la giudice Valeria Totaro ha “smontato” il totale calcolato dal Comune in quanto dai certificati medici telematici, rimasti incontestati, è emerso che l’impiegata era stata assente in vari periodi dal giugno 2023 al settembre 24 anche per malattia da Covid-19 per un totale di 59 giorni e la Legge 27/2020 stabilisce che «il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta Covid-19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto». Dunque dal conteggio andavano sottratti 59 giorni per un totale di 505 giorni di assenza, meno del massimo contrattualmente previsto (540 giorni negli ultimi 1095). Il licenziamento era stato quindi dichiarato nullo.













