Domenica 05 Aprile 2026
Confermata la decisione della Srr che ha rilevato il mancato possesso dei requisiti


Rifiuti, la gara per 21 comuni è "salva": il Tar respinge il ricorso della ditta esclusa

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

351 Lettori unici

La gara interessa anche Taormina

Giudicato infondato e respinto il ricorso presentato al Tar di Catania per contestare la nuova gara a due lotti per l’affidamento del servizio di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti ed altri servizi di igiene pubblica in 21 comuni della Srr Messina Area Metropolitana, tra cui Alì, Alì Terme, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Limina, Nizza di Sicilia, Roccafiorita, Roccalumera e Taormina, bandita lo scorso ottobre per un valore di 51.306.569 euro. A rivolgersi ai giudici amministrativi è stata una delle società partecipanti, la “Iseda Srl” di Aragona (Agrigento) in raggruppamento temporaneo con “Sea Srl” ed Ecoin Srl”, esclusa dalla commissione valutatrice per entrambi i lotti per l’assenza delle dichiarazioni sullo svolgimento in almeno un comune del servizio di raccolta differenziata porta a porta, con modalità puntuale, come chiesto dal bando. Difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno, l’impresa ha agito contro la Centrale unica di Committenza Lavori e Servizi dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità e la Srr Messina Area Metropolitana (non costituitasi in giudizio), chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dal e del verbale di gara del 3 dicembre con il quale la stazione appaltante ha avviato il procedimento di soccorso istruttorio. Nel ricorso è stato sostenuto, infatti, che le imprese del raggruppamento avrebbero prodotto certificazioni comunali in cui sarebbe stato chiarito che l’espletamento del servizio sia stato effettuato con fornitura di kit per la raccolta differenziata muniti di Rfid per il riconoscimento delle utenze domestiche e non domestiche, con conseguente attestazione di svolgimento di un servizio di raccolta con modalità puntuale. Da qui, il presunto errore commesso dalla Centrale di committenza. 

Il Tar, invece, ha giudicato il ricorso infondato nel merito, stabilendo che «il sistema di raccolta porta a porta con modalità puntuale si basa su pilastri come identificazione dell’utenza (ciascun cittadino riceve contenitori o sacchi dotati di un microchip o codice a barre univoco), misurazione dei conferimenti (scansione del chip e registrazione del numero di volte che il rifiuto indifferenziato viene esposto) e calcolo della tariffa (bolletta divisa in quota fissa a copertura dei costi generali e quota variabile determinata dal numero di svuotamenti effettuati oltre una soglia minima prestabilita)». In sostanza il sistema di raccolta porta a porta con modalità puntuale si caratterizza per essere un peculiare modo di organizzazione del servizio, che necessita dell’utilizzo di contenitori in grado di identificare le utenze che abbiano effettuato il conferimento, oltre che di registrare l’avvenuta esposizione di rifiuti indifferenziati, andando così a consentire il superamento della Tari, basata sui soli dati di superficie dell’abitazione-attività commerciale e numero di abitanti, ad opera di un sistema tariffario che ponga maggiori costi in capo a quei soggetti che facciano, in concreto, un uso più intensivo del servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati. Dalle certificazioni prodotte dal gruppo “Iseda Srl”, invece, non si evince che i servizi espletati dalle ditte in passato in passato siano riferibili, ovvero inquadrabili, nell’ambito di attività di raccolta porta a porta di tipo puntuale, posto che tutte le certificazioni si limitano a precisare come i servizi svolti siano di “raccolta porta a porta”, senza alcun riferimento alla modalità puntuale. E non bastano le successive affermazioni di avvenuta distribuzione agli utenti di raccoglitori Rfid, «non sufficiente per poter sostenere di aver svolto un servizio di raccolta porta a porta di tipo puntuale - scrive il Tar - posto che tale modalità di gestione del servizio deve essere deliberata dai competenti organi consiliari ed essere realizzata in concreto mediante l’esecuzione di tutte le fasi (identificazione utenza e misurazione rifiuto indifferenziato) per consentire l’applicazione della speciale tariffa sui rifiuti che, a differenza della Tari, valorizza il concreto uso del servizio di raccolta». Dall’esame delle attestazioni prodotte in sede di gara e depositate in atti non si evincono elementi sufficienti per ritenere illegittima l’esclusione e dunque il ricorso è stato respinto.


COMMENTI

Non ci sono ancora commenti, puoi essere il primo.

Lascia il tuo commento

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.