Rifiuti, il Tar blocca il "modello Taormina" nella Jonica: accolto il ricorso di Giardini
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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De Luca aveva convinto i Comuni tonici
Il presunto "modello Taormina» sulla gestione dei rifiuti, che il sindaco Cateno De Luca ha importato alla Srr Messina Area Metropolitana per estenderlo a tutta la zona jonica, subisce una bocciatura dal Tar di Catania. I giudici della Quinta Sezione hanno infatti accolto il ricorso amministrativo presentato dal Comune di Giardini Naxos per ottenere l’annullamento del verbale del 10 ottobre 2025 con cui l’Assemblea dei soci ha modificato il Piano d’ambito della Srr, individuando tre bacini territoriali (Jonico, Messina e Tirrenico) e stabilendo che per il quello jonico (comprendente i comuni da Giardini Naxos ad Alì Terme) la modalità di gestione del servizio integrato dei rifiuti debba avvenire mediante società in house, con ciò escludendo la possibilità di accedere al libero mercato. Il ricorso, presentato dalla precedente Amministrazione comunale naxiota su input dell’allora assessore Ferdinando Croce, tramite l’avvocato Andrea Nicosia, temendo la mancata riduzione dei costi del servizio e quindi l’impatto della tassa rifiuti sui cittadini, oltre all’ipotizzata mancata realizzazione di economie di scala, è stato accolto dal Tar e dunque è stato annullato il verbale contestato. Dichiarato inammissibile, invece, l’intervento del Comune di Antillo, che si era costituito in giudizio con l’avvocato Paolo Giovanni Rotelli, sposando le tesi del Comune di Giardini Naxos. La Srr Messina Area Metropolitana è stata invece difesa dall’avvocato Santi Delia. Una decisione, quella di prevedere la gestione in house, assunta dopo un confronto durato un anno, avviato su input di De Luca e condivisa da altri 14 colleghi che il 9 dicembre 2024 hanno avanzato la proposta alla Srr Messina Area Metropolitana, discussa nelle assemblee del 23 dicembre 2024 e del 20 maggio 2025. In quest’ultima De Luca ha comunicato che l’Azienda servizi municipalizzati di Taormina sarà trasformata in società per azioni e l’ha proposta come società alla quale dare gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana anche negli altri paesi, in particolare quelli del bacino Jonico vista la continuità territoriale La sentenza del Tar I timori del Comune di Giardini Naxos
La sentenza spiega che «contrariamente a quanto argomentato dalla Società di regolamentazione rifiuti, la deliberazione contestata non si è limitata a sollecitare i Comuni a valutare l’opportunità dell’affidamento in house, ma ha già individuato il modello dell’affidamento in house quale quello da seguire in relazione al bacino in cui ricade il Comune di Giardini Naxos. La lesione lamentata è, dunque, immediata e attuale, posto che il Comune ricorrente vede preclusa sin da subito la scelta in favore di una differente modalità di affidamento del servizio (ad. esempio procedura ad evidenza pubblica)». I giudici evidenziano come «la circostanza che al momento non si sia proceduto ad avviare il procedimento per il concreto affidamento è irrilevante, posto che la scelta del modello del in house è già avvenuta» e dunque «il futuro affidamento non sarà che l’attuazione di una scelta organizzatoria (in funzione della gestione del servizio) già assunta - con il verbale 10 ottobre 2025 - scelta vincolante che preclude di esplorare – a titolo esemplificativo – la diversa modalità della procedura ad evidenza pubblica (positivamente stabilita invece, con la stessa deliberazione, per il bacino Tirrenico)». Il Tar ricorda come già nella fase di scelta della modalità di affidamento del servizio devono emergere – a seguito di adeguata attività istruttoria – le ragioni giustificative del ricorso all’internalizzazione: in questo caso, invece, «non sono state palesate le concrete ragioni che hanno condotto alla scelta», visto che «l’individuazione del modello in house per il bacino Jonico non si rivela frutto di adeguata analisi istruttoria, come palesa l’insufficiente corredo motivazionale che non si sostanzia - neppure - in un’argomentazione giustificativa essenziale del potere discrezionale esercitato». Inoltre la scelta di suddividere il territorio in tre bacini «risulta viziata da difetto di istruttoria e di motivazione» poiché «la scelta in questione non è stata preceduta da adeguata istruttoria e non è supportata da idoneo corredo motivazionale, posto che la giustificazione della disposta ripartizione si correla alla mera osservazione del dato geografico o territoriale (ad esempio, l’essere i omuni del versante ionico o tirrenico) ovvero delle dimensioni (maggiori o minori) dei comuni dell’Ambito interessati. Difetta, dunque - scrive il Tar in sentenza - una analisi approfondita concernente i dati tecnici (profili organizzativi e gestionali concernenti i servizi di spazzamento e lavaggio strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti) ed economici di rilievo (in particolare, i costi necessari per lo svolgimento dei servizi in questione) che possano giustificare la disposta ripartizione. Peraltro, un articolato corredo argomentativo (previa adeguata istruttoria) si imponeva, a maggior ragione, proprio in quanto gli aspetti impiantistici e di chiusura del ciclo dei rifiuti, per la determinazione contestata, rimangono connotati da unitarietà (non frazionati o suddivisi), ciò che richiede uno sforzo motivazionale più intenso a giustificazione della scelta di frazionamento, scelta connotata nella duplice direzione territoriale (tre distinti bacini) e di tipologia di servizi (servizi di spazzamento e lavaggio strade e di raccolta e trasporto dei rifiuti)».
Secondo il Comune di Giardini Naxos la scelta di istituire tre bacini di gestione con due diverse modalità di affidamento (in house, per il bacino Ionico e per il bacino Messina; procedura ad evidenza pubblica, per il bacino Tirrenico) è illegittima in quanto introduce una palese e ingiustificata disparità di trattamento tra i Comuni soci dello stesso Ambito Territoriale Ottimale; inoltre, tale differenziazione è fonte di una irragionevole disparità di trattamento e viola i principi sanciti dall’art. 97 della Costituzione. Inoltre, la frammentazione moltiplica i costi fissi, impedisce una logistica realmente ottimizzata sull’intero territorio e riduce l’efficienza complessiva del sistema, con danno diretto per i Comuni e per i loro cittadini, costretti a sostenere i costi di un servizio organizzato in modo inefficiente e illegittimo.













