Rampa A18 Itala, il Cga respinge il ricorso cautelare del Comune contro la sentenza Freni
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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La rampa sorgerebbe nella proprietà privata
Respinto il ricorso cautelare presentato dal Comune di Itala al Cga di Palermo contro la sentenza emessa il 22 gennaio dal Tar di Catania, con la quale è stato accolto il ricorso dei coniugi Francesco Freni ed Ellen Ude Birgit ed è stata annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione per la costruzione dello svincolo di cantiere sull’A18 per i lavori del raddoppio ferroviario, in particolare per la rampa in ingresso in direzione Messina. L’Amministrazione aveva chiesto la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, ma i giudici del Cga non hanno ravvisato l’esistenza di un pericolo di danno immediato per l’ente e hanno respinto l’istanza cautelare. I coniugi Freni sono assistiti dall’avvocato Renzo Briguglio, mentre il Comune di Itala dall’avvocato Antonio Saitta. I due cittadini, proprietari di un fondo edificabile in via Provinciale a Itala e di un annesso fabbricato residenziale con pertinenze adibito anche a bed and breakfast, confinante con l’A18 e con la strada provinciale per Itala Superiore, si oppongono al progetto della rampa di ingresso all’autostrada rilevando una significativa riduzione della fruibilità dell’immobile e interferenze dirette sull’accesso all’altra proprietà. In primo grado il Tar gli ha dato ragione evidenziano come l’autorizzazione paesaggistica sia carente nelle motivazioni in quanto non individua i valori paesaggistici protetti in relazione al contesto territoriale di riferimento e non effettua una comparazione degli stessi con le caratteristiche concrete dell’intervento progettato. Secondo l’Amministrazione comunale italese il verdetto di primo grado rischia di compromettere il percorso avviato con un altro ricorso presentato dai Comuni di Itala e Scaletta Zanclea per chiedere l’annullamento del decreto emesso lo scorso ottobre da Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica e Assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana, con il quale è stato espresso giudizio negativo per la compatibilità ambientale per la costruzione delle rampe di cantiere a Itala. Ricorso nel quale si è costituito come interessato lo stesso Francesco Freni, chiedendo al Tar di rigettarlo poiché inammissibile e infondato e di integrare il contraddittorio con i soggetti che hanno già proposto osservazioni in sede procedimentale. In questo caso i giudici hanno disposto l'integrazione del contraddittorio e la decisione della causa è stata fissata al 25 giugno. Il Comune di Itala punta quindi a far ribaltare la sentenza favorevole ai coniugi Freni perchè ritiene che l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica impatti in modo fortemente negativo sull’altro ricorso proposto dai due Comuni, in quanto lo esporrebbe all’eccezione avversaria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Infatti, venuta meno l’autorizzazione paesaggistica, il Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica non potrebbe, in carenza di tale indispensabile atto presupposto, autorizzare la realizzazione dello svincolo qualora venisse accolto il ricorso delle due amministrazioni comunali.













