Martedì 27 Gennaio 2026
Accolto il ricorso contro la Soprintendenza presentato dai proprietari delle aree


Rampa A18 a Itala, il Tar dà ragione ai privati e annulla l'autorizzazione paesaggistica

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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L'area dove sono previste le rampe

C’è un primo verdetto sulla costruzione dello svincolo di cantiere sull’A18 a Itala, previsto per agevolare la costruzione della nuova linea ferroviaria a doppio binario evitando il transito dei mezzi pesanti sulla Strada statale 114. Con una sentenza del Tribunale amministrativo regionale di Catania è stato accolto il ricorso presentato dai coniugi Ellen Ude Birgit e Francesco Freni e ha annullato l’autorizzazione paesaggistica per l’opera rilasciata un anno fa dalla Regione, secondo la quale l’opera “non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta”. Il contenzioso è stato instaurato dai privati, difesi dall’avvocato Renzo Briguglio, contro Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Messina e nei confronti di Rfi, Italferr, Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, Webuild, Pizzarotti e Comune di Itala (non costituiti in giudizio). I due, proprietari di un fondo edificabile in via Provinciale a Itala e di un annesso fabbricato residenziale con pertinenze adibito anche a bed and breakfast, confinante con l’A18 e con la strada provinciale per Itala Superiore, si sono opposti al progetto della rampa di ingresso all’autostrada rilevando una significativa riduzione della fruibilità dell’immobile e interferenze dirette sull’accesso all’altra proprietà. Nel ricorso i privati hanno fatto presente che il progetto definitivo del raddoppio ferroviario non contemplava alcuna rampa di cantiere a Itala; negli anni passati non si sono registrate criticità tali da giustificare la realizzazione di rampe temporanee; la via San Giacomo costituisce il centro abitato di Itala Marina, sede principale di parcheggi e servizi (chiesa, scuola, biblioteca, postazione 118 e guardia medica); si avrebbe un enorme impatto ambientale e altre contestazioni tecniche.

Il Tar ha ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica del 16 gennaio 2025 «non appare idonea a dare contezza del percorso valutativo in concreto seguito dall’Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, risolvendosi nella tautologica enunciazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento». Per i giudici dire che il progetto esecutivo “non altera negativamente i valori paesaggistici dell’area protetta”, in assenza di una specifica individuazione dei valori paesaggistici protetti in relazione al contesto territoriale di riferimento e di una comparazione degli stessi con le caratteristiche concrete dell’intervento progettato, figura come «una motivazione apparente e assolutamente priva di contenuto, censurabile per violazione del fondamentale parametro di legittimità». Diversi gli aspetti che secondo il Tar non sono stati considerati e valutati nel provvedimento della Soprintendenza, «non ancorato a elementi di giudizio concreti e verificabili»: in particolare, «l’autorizzazione paesaggistica omette di esplicitare in che termini debba escludersi un’alterazione dei “valori paesaggistici dell’area protetta”, in considerazione delle caratteristiche specifiche, della morfologia e degli aspetti percettivi del territorio interessato dall’intervento». La carenza motivazionale del provvedimento impugnato va rilevata, ancor più, considerando che sugli aspetti sopra indicati si è espresso – in senso negativo – il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana mediante il decreto del 23 ottobre 2025, che ha negato la compatibilità ambientale del progetto, aderendo al parere critico reso dalla Commissione Tecnica Pnrr-Pniec. Quindi «la relazione paesaggistica e gli atti ministeriali evidenziano criticità in ordine ai profili paesaggistici in senso stretto – da tutelare in quanto strettamente connessi alla salvaguardia della preesistenza del contesto naturale nonché del territorio antropizzato e delle correlate esigenze primarie dell’individuo – i quali non appaiono essere stati debitamente ponderati dalla Soprintendenza».


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