Giovedì 13 Agosto 2026
Loretta Sanfilippo, all'epoca distaccata a progetto, non ha commesso il reato di peculato


Processo Ato Me4, ecco perchè è scattata la prescrizione per la dipendente di Giardini

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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La dipendente è tornata in servizio il 15 luglio

Non agì come incaricato di pubblico servizio e dunque non commise il reato di peculato. La Corte di Cassazione ha reso note le motivazioni della sentenza con la quale il 24 giugno è stata annullata la condanna a Loretta Maria Sanfilippo, dipendente del Comune di Giardini Naxos, alla quale in primo e secondo grado erano stati inflitti cinque anni di reclusione per il reato di peculato, con l’interdizione dai pubblici uffici e a contrattare con la Pubblica Amministrazione e la confisca di 71.614 euro, somma che secondo la Procura aveva sottratto tra il 2011 e il 2014 dai conti correnti dell’Ato Me4, società dove all’epoca dei fatti era distaccata con contratto a progetto. La Sesta Sezione penale della Suprema Corte ha riqualificato il reato in appropriazione indebita e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Messina perchè il reato è estinto per prescrizione, chiudendo il caso e consentendo al Comune di rientegrarla al suo posto di lavoro nell’ufficio di segreteria generale. La sentenza, accogliendo il ricorso del difensore, l’avvocato Danilo Santoro, si fonda sulla questione dirimente relativa alla qualificazione giuridica dell’Ato Me 4 e all’attribuzione all’imputata della qualifica di incaricato di pubblico servizio e parte dal presupposto per cui «l’Ato era indiscutibilmente un ente avente natura pubblicistica incaricato della gestione di un pubblico servizio (raccolta e gestione rifiuti)». Seppur sicuramente qualificabile come società in house, però, «tale natura non comporta l’automatica attribuzione a tutti i soggetti che operano alle dipendenze dell’ente della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio» e citando ampia giurisprudenza la Cassazione ha rilevato che «deve escludersi che la ricorrente, nell’ambito dell’Ato, svolgesse attività direttamente riferibile al pubblico servizio oggetto di concessione» ma «era titolare di funzioni amministrative e contabili non direttamente collegate al servizio pubblico demandato all’Ato, risolvendosi in attività di rilievo interno. Ne è riprova il fatto che la disponibilità del denaro, funzionale all’appropriazione, derivava dall’essere la ricorrente incaricata di procedere al pagamento degli stipendi, attività di rilievo esclusivamente privatistico, in quanto circoscritta ai rapporti tra l’Ato e i propri dipendenti». 

Per la Corte di Cassazione «non può condurre a diverse conclusioni la circostanza per cui il denaro oggetto di appropriazione proveniva da fondi pubblici. Ciò che connota il delitto di peculato, infatti, è la strumentalità tra l’esercizio della pubblica funzione e l’appropriazione, non essendo determinante che quest’ultima ricada su beni di proprietà pubblica o privata». In conclusione, quindi, «deve affermarsi che il dipendente di una società privata (costituita in forma di Ato), concessionaria dell’attività di gestione dei rifiuti sulla base di un rapporto concessorio con gli enti territoriali di riferimento, non riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio per il solo fatto di avere il “maneggio” del denaro trasferito dagli enti locali, in quanto l’attribuzione della qualifica pubblicistica presuppone lo svolgimento di attività direttamente correlate all'espletamento del servizio pubblico o con questo poste in rapporto ausiliario o strumentale, sicché tale qualifica deve essere esclusa ove l’attività si esaurisca nel compimento di atti interni e di rilievo meramente privatistico, relativi alla gestione della società». Una volta esclusa la qualifica pubblicistica, la condotta ascritta all’imputata è stata dunque riqualificata in termini di appropriazione indebita: «A tal riguardo, infatti - conclude la sentenza - deve sottolinearsi come la ricostruzione operata dai giudici di merito non lasci adito a dubbi circa il fatto che l’imputata si sia indebitamente appropriata di somme a lei non dovute, mediante una sostanziale duplicazione dei ratei stipendiali. La derubricazione del reato, tuttavia, determina l’intervenuta prescrizione dello stesso, posto che le condotte contestate risalgono agli anni 2011-2014».


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