Piano spiagge Taormina, il Tar dichiara inammissibili i ricorsi di Balneari e Caparena
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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Una delle spiagge di Taormina
«La mera adozione in via preliminare del Piano di utilizzo del demanio marittimo da parte del Comune, pur non essendo del tutto improduttiva di effetti giuridici, ha comunque una portata limitata, tale da non consentire un’impugnazione immediata delle decisioni contenute nel Piano ancora in attesa di approvazione, essendo necessaria, a tal fine, l’adozione di provvedimenti esecutivi da parte del Comune protesi al rilascio di nuove concessioni che, ove lesivi, offrirebbero la facoltà di impugnazione di tali atti unitamente al Pudm presupposto». Con questa motivazione il Tar di Catania ha dichiarato inammissibili, per carenza originaria di interesse, due ricorsi presentati contro il Comune di Taormina e l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente dall’Associazione Turistica Balneari Siciliana e dalla società “Caparena Srl” di Taormina (quest'ultima lamentava lo sconfinamento della pianificazione risultante dal Pudm in aree che non sarebbero demaniali ma sarebbero di sua proprietà esclusiva). I due ricorrenti, assistiti dagli avvocati Giovanni Mandolfo e Carmelo Martino Anzalone, chiedevano l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 7 marzo 2025 con la quale è stato adottato il Piano Spiagge per essere poi trasmesso alla Regione per l’attivazione della procedura di Valutazione ambientale strategica. Secondo l’Associazione Balneari vi sono vari vizi procedimentali, ma ad essere contestata è soprattutto la decisione di prevedere una distanza tra le concessioni di 25 metri, senza considerare le diverse disposizioni che, in caso di arretramento della battigia, consentono di ridurre tale distanza fino a 10 metri. Per il sodalizio che riunisce gli operatori turistici, «la previsione di una distanza di 25 metri tra le concessioni balneari, ancorata alla necessità di garantire che il 50% del litorale sia lasciato alla libera fruizione, sarebbe illegittima dal momento che lo stesso Comune darebbe atto di come, allo stato attuale, l’obiettivo del 50% sarebbe già stato raggiunto» e tale distanza «sarebbe stata indebitamente applicata anche alle concessioni già esistenti«. Inoltre «un distanziamento di 25 metri tra una concessione e l’altra, con contestuale inserimento di spiagge libere in tali spazi, oltre che illogica sarebbe lesiva delle prerogative dei concessionari». Il Tar, accogliendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune, difeso dall’avvocato Fabio Famà, ha stabilito che «l’adozione in via preliminare del Pudm non rappresenta una valida causa di impugnazione immediata di tale atto, tenuto conto che la produzione di tutti gli effetti propri della pianificazione del demanio marittimo comunale si hanno, soltanto, con la successiva approvazione finale da parte della Regione». «Per potersi determinare una lesione concreta degli interessi - si legge in sentenza - non è sufficiente la mera adozione del Pudm da parte del Comune, essendo piuttosto necessario che l’Ente locale ponga in essere degli atti successivi in grado di rendere il pregiudizio attuale e, dunque, meritevole di essere tutelato davanti al giudice amministrativo». I giudici hanno preso atto che il Comune ha precisato di aver chiesto e ottenuto dalla Regione la sospensione del procedimento Vas relativo al Pudm impugnato davanti al Tar per ottenere il previo parere di conformità alle linee guida regionali e di aver redatto allo steso tempo un nuovo e diverso schema di Pudm, inviandolo alla Regione per la valutazione preliminare di conformità alle linee guida regionali. «In sostanza, dagli atti depositati dal Comune sarebbe emerso che l’Ente locale avrebbe, da un lato, riconosciuto il vizio lamentato da parte ricorrente col ricorso - scrivono i giudici - mentre, dall’altro lato, ha precisato di aver deciso di redigere un nuovo e diverso schema di Pudm per inoltrare quello, e non il Pudm già in precedenza adottato in via preliminare, ai fini dell’ottenimento del parere di conformità alle linee guida regionali».













