Mercoledì 16 Luglio 2025
Ordinanza sindacale che riunisce tutte le disposizioni. Sanzioni fino alla chiusura


Nuove regole per la movida a Taormina: fissati orari e limiti per musica e rumori

di Andrea Rifatto | 13/07/2025 | ATTUALITÀ

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Tutto regolato da un unico provvedimento

Tutelare la tranquillità e il riposo di residenti e turisti e garantire le esigenze e gli interessi delle attività commerciali. Un duplice obiettivo alla base della nuova ordinanza firmata dal sindaco Cateno De Luca, che entra in vigore oggi per disciplinare la movida a Taormina, regolando l’apertura e la chiusura di locali e discoteche e unificando in un unico atto le disposizioni in materia di diffusione sonora e musicale, i limiti di rumore e spettacoli pirotecnici, con la revoca delle ordinanze del 2012, 2013 e 2023 al fine di garantire una maggiore chiarezza normativa ed una più efficace applicazione delle medesime. Ecco tutte le nuove regole.

Orari di apertura e chiusura e limitazioni sonore per la diffusione musicale
Per ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e caffetterie la chiusura dovrà avvenire non oltre le 2, mentre per sale da ballo, locali notturni e stabilimenti balneari (tipologia C) non oltre le 3. Gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande con diffusione sonora devono rispettare un limite diurno Leq(A) di 70 decibel (su tutto il territorio), 60 db per centro storico e aree totalmente o parzialmente edificate e 70 db in zona industriale e un limite notturno rispettivamente di 60, 50, 50 e 70 decibel. Limiti che valgono anche per le emissioni acustiche da diffusione musicale, nelle fasce orarie 10.30-14.00 e 17.00-00.00, mentre le fasce escluse sono intese ore di quiete; le medesime fasce orarie sono di rispetto anche per gli stabilimenti balneari che effettuano filodiffusione di accompagnamento fino all’orario consentito per la balneazione. Nel centro storico e nelle aree immediatamente a ridosso è ammessa la filodiffusione di accompagnamento ed accessoria all’attività commerciale principale, purché venga effettuata all’esterno, in appositi spazi di pertinenza, con diffusori acustici di potenza limitata non eccedente i 15watt/mq di superficie e distribuita su più diffusori acustici di piccola potenza (max 200 watt); all’esterno ammessa anche fino a mezzanotte l’esibizione dal vivo senza strumenti musicali amplificati o con strumenti musicali a percussione dotati di “sordina” e lo spegnimento della filodiffusione deve avvenire non oltre le 23. Previste deroghe su orari e limiti per Capodanno, Carnevale e Ferragosto. Nei locali di pubblico spettacolo, come le discoteche, valgono i limiti del Dpcm 215/1999. 

Obbligo per i titolari dei locali 
I titolari di pubblici esercizi devono vigilare sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area pubblica autorizzata, di pertinenza del proprio locale, anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza, invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori o abusando di strumenti sonori la quiete pubblica e il riposo delle persone; vigilare affinché i frequentatori del locale nell'area esterna autorizzata di stretta pertinenza dell'esercizio non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza alla fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di riferimento dell’ambiente; rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, e le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavoli, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro; assicurare salvo impedimenti di carattere oggettivo che durante la chiusura per ferie dell'esercizio l'area esterna venga lasciata libera da ogni ingombro; vigilare, per i locali con accesso dalla Statale 114. che non vengano parcheggiati autoveicoli in prossimità di svincoli e in prossimità di curve e che venga osservato il Codice della strada. 

Orari degli esercizi pubblici (sale giochi-installazione video giochi-internet point)
Per sale giochi leciti-scommesse-internet point l’orario di apertura è dalle 10 a mezzanotte dall’1 giugno al 30 settembre e alle 10 alle 23 dall’1 ottobre al 31 maggio; per sale bingo dalle 16 alle 3 (1 giugno-30 settembre) e dalle 15 alle 2 (1 ottobre-31 maggio); per le sale dedicate al gioco con apparecchi videoterminali l’orario consentito per l’apertura è dalle 10 a mezzanotte (1 giugno-30 settembre) e dalle 10 alle 23 (1 ottobre-31 maggio) e le attività di installazione video giochi in esercizi pubblici (bar, ristoranti, trattorie, osterie,) devono osservare questi orari.

Fuochi d’artificio
Vietata l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio, petardi, botti e qualsiasi altro materiale esplodente in luoghi pubblici o di uso pubblico e in luoghi privati se da essi possano derivare danno o molestia a terzi, pericolo di incendi o inquinamento acustico. L'utilizzo di spettacoli pirotecnici, inclusi quelli di tipo professionale, è consentito esclusivamente previa specifica autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle norme di sicurezza e con l'adozione di tutte le precauzioni necessarie. Vietato su tutto il territorio comunale, nei locali pubblici, privati e nelle attività ricettive il lancio di fuochi pirotecnici e l'utilizzo di petardi di qualsiasi natura, di vario genere e di qualsiasi tipo, ad eccezione dei fuochi d’artificio silenziosi detti anche fuochi coreografici, in cui non è presente alcun rumore fragoroso, ma esclusivamente effetti speciali scenici e visivi, ad eccezione delle manifestazioni religiose

Esercizi artigianali e cantieri edili
Obbligo per i titolari degli esercizi artigianali, come cantieri edili, laboratori che utilizzano macchinari rumorosi, quali ad esempio martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri mezzi che provocano rumori molesti, ad eccezione di quelli utilizzati per pubblica utilità, di sospendere l’attività lavorativa nel centro urbano e nelle frazione, dall’1 al 31 agosto. Consentito l’utilizzo di martelli pneumatici, escavatori, impastatrici, cesoie ed altri mezzi che provocano rumori molesti nell’arco temporale 15-31 luglio e 1-15 settembre, dalle 9 alle 13 ed è possibile consentire deroghe, su esplicita richiesta motivata.

Sanzioni
I trasgressori che violano anche una soltanto delle disposizioni dell’ordinanza saranno puniti con sanzione amministrativa di 300 euro; i medesimi trasgressori, in caso di seconda violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa di 400 euro oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 10 giorni. I medesimi trasgressori, alla terza violazione all’interno dello stesso anno solare, saranno puniti con sanzione amministrativa da 500 euro oltre all’immediata sospensione dell’attività del pubblico esercizio per un periodo di 20 giorni, con avvio di apposita istruttoria finalizzata alla revoca dell’autorizzazione e/o alla interdizione della Scia.


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