Mercoledì 16 Luglio 2025
Due privati si rivolgono ai giudici contestando la soluzione e il nulla osta paesaggistico


No alla rampa di cantiere A18 a Itala: un ricorso al Tar contro autorizzazioni e progetto

di Andrea Rifatto | 13/07/2025 | ATTUALITÀ

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L’area sulla quale dovrebbe sorgere la rampa

Parte anche un contenzioso giudiziario contro la costruzione delle rampe provvisorie sull’autostrada Messina-Catania a Itala, previste a servizio dei cantieri del raddoppio ferroviario anche a Taormina, Sant’Alessio Siculo, Nizza di Sicilia per ridurre il transito dei mezzi pesanti sulle strade locali. Alle contestazioni della popolazione, inviate anche sotto forma di osservazioni  al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), dove è in corso la procedura per il rilascio della valutazione di impatto ambientale il cui provvedimento finale risulta in fase di predisposizione, si aggiunge adesso un ricorso amministrativo depositato al Tar di Catania. A presentarlo sono stati i coniugi Francesco Freni ed Ellen Ude Birgit, assistiti dall’avvocato Renzo Briguglio,  contro l’Assessorato regionale Beni culturali e Identità siciliana e la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina e nei confronti di Rfi, Italferr, Consorzio Messina-Catania Lotto Nord, imprese Webuild e Pizzarotti, notificato anche al Comune di Itala. Nell’atto si chiede l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione dello svincolo temporaneo a Itala pubblicata dal Mase il 5 maggio, del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo e di eventuali provvedimenti e/o deliberazioni approvativi, autorizzazioni, pareri, nulla osta e quant’altro oggetto dell’autorizzazione paesaggistica e l’udienza è già stata fissata al 18 dicembre. I coniugi Freni-Ude Birgit sono proprietari di una villa e di un appezzamento di terreno sulla via Provinciale e la soluzione progettuale prevederebbe la realizzazione sul loro fondo della bretella che permetterebbe l’entrata dei mezzi di cantiere sulla carreggiata dell’A18 in direzione Messina, con la conseguente limitata fruibilità dell’immobile. Un’autorizzazione paesaggistica contestata per «l’assoluta carenza di istruttoria, fondandosi all’evidenza su un’idea progettuale non adeguatamente rappresentativa della reale situazione dei luoghi e su una valutazione degli impatti indicati, erratamente ed in maniera fuorviante, come irrilevanti».

Secondo quanto evidenziato nel ricorso dall’avvocato Briguglio, «l’autorizzazione paesaggistica non è supportata da una motivazione sufficiente a far comprendere le ragioni concrete dell’asserita compatibilità dell’opera» ed «è indiscutibile la compromissione dei valori paesaggistici che l’opera comporta e l’irragionevolezza della scelta operata, dal momento che l’area interessata dallo svincolo è inserita in un contesto altamente urbanizzato ed antropizzato, a ridosso di evidenti ricettori sensibili – storico, culturali/sociali - come la chiesa di San Giacomo, la scuola, la biblioteca, la postazione di 118 e Guardia medica». Una costruzione che secondo i ricorrenti provocherebbe loro danni ingenti ed irreversibili, con i propri immobili che subirebbero pregiudizio e parziale demolizione, e «sarebbe illusorio pensare di ripristinare i luoghi “per gli usi preesistenti”, considerato il notevole consumo di suolo, che certamente renderà difficile la ripresa della vegetazione, avuto riguardo anche all’età degli alberi; inoltre la distruzione dei beni immobili ed il loro ripristino comporterebbe costi elevati, tempi molto lunghi e notevoli disagi per la proprietà che sarebbe costretta a cambiare abitazione, venendo questa completamente distrutta dall’opera». Nel ricorso si evidenzia «l’enorme impatto ambientale che implicherebbe la distruzione della flora arborea, che separa vicolo San Giacomo e quindi il centro abitato dall’autostrada, unico polmone verde di Itala marina e naturale barriera anti rumore ed anti smog generati dal flusso autostradale», oltre a «l’annesso maggior rischio idrogeologico in un territorio già compromesso e quindi con gravissimi pregiudizi all’abitato, per nulla valutati dalla Soprintendenza», che anzi per i privati avrebbe commesso un errore valutativo in quanto secondo il Piano paesaggistico in quell’area non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni e/o interventi che comportino consumo di nuovo suolo. 

I ricorrenti hanno inoltre chiesto, in via istruttoria, di ammettere verificazione e/o consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’incompatibilità e/o comunque la rilevante alterazione dei valori paesaggistici dell’area interessata dal progetto che verrebbe causata dall’intervento oggetto dell’autorizzazione impugnata; valutare e/o accertare la concreta praticabilità della scelta alternativa proposta, quale scenario 1 concernente la realizzazione delle rampe sul lato ovest dell’autostrada A-18 (direzione Messina-Catania), piuttosto che sul lato est (direzione Catania-Messina), valutandone il minor aggravio e/o impatto ambientale rispetto al progetto autorizzato e comunque la sua maggiore compatibilità con i valori paesistici dell’area di interesse.


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