Movida a Taormina, i balneari alla prefetta: «Ordinanza illegittima che viola la legge»
di Andrea Rifatto | 22/07/2025 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 22/07/2025 | ATTUALITÀ
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Per l'associazione non spetta al sindaco decidere gli orari
L’ordinanza sindacale che disciplina a Taormina gli orari di apertura e chiusura delle attività e degli esercizi pubblici, la diffusione musicale e sonora e i rumori è illegittima. Lo sostiene Associazione Turistica Balneare Siciliana, che ha inviato alla prefetta di Messina una lettera di contestazione firmata dal presidente Antonello Firullo, affermando di condividere la volontà di rispettare le norme per la tutela del riposo dei cittadini ma segnalando diverse anomalie. Secondo l’associazione gli orari delle attività di intrattenimenti danzanti e musicali, ai sensi dell’art. 9 e 68 del Tulps, sono demandati al questore e non al sindaco, che con propria ordinanza non può modificare la legge e il decreto, tanto meno regolamentare o imporre il livello sonoro di decibel già stabilito. Per Firullo, il Comune può disporre di un unico mezzo per regolamentare le misurazioni dei decibel, deve dotarsi di un Piano di azzonamento fonometrico urbanistico e stabilire quali livelli dei decibel adottare per ogni zona del proprio territorio. Un obbligo imposto a tutti i comuni d’Italia dal 1995. «Per legge tutti gli esercenti commerciali che intendono diffondere brani musicali - scrive il presidente - devono limitare il proprio impianto sonoro e comunicare al Comune i valori fonometrici, previo un documento redatto da un tecnico abilitato dall’Arpa. Un obbligo di legge per tutelare i cittadini dal disturbo acustico ambientale. L’esercente che rispetta le norme imposte dalla Legge 447/95 (livello acustico esterno) e il Dpcm 215/99 (livello acustico interno) e limita il proprio impianto sonoro, dimostrando di non recare disturbo alla quiete pubblica, non è soggetto a rispettare l’ordinanza del sindaco, che è illegittima». L’Associazione Turistica Balneare Siciliana, ritenendo che l’ordinanza sindacale possa essere emessa solo per casi di estrema urgenza e per luoghi di massima protezione acustica, come ospedali e luoghi di riposo, fa presente alla prefetta che «qualora quella emanata dal Comune di Taormina non rispettasse i requisiti previsti dalla legge, ponendo l’obbligo di spegnere la diffusione sonora a quell’esercente associato e nonostante l’avere limitato il proprio impianto sonoro per non recare disturbo alla quiete pubblica, si provvederà alla richiesta di sospensione dell'ordinanza sindacale al Tribunale amministrativo regionale». Per Antonello Firullo «sembra inverosimile che proprio l'istituzione agisce in tal senso non rispettando la legge consentendo, con ordinanze sindacali, l'illegittimità a coloro che non intendono limitare il proprio impianto sonoro per consentire quella libertà di “scatenare” tutti i decibel possibili con il rischio certo di recare un disturbo acustico ai cittadini. Ordinanza che ignora anche la possibilità di sanzioni per chi supera il differenziale acustico, ovvero il limite di tollerabilità del rumore (3dB di notte e 5dB di giorno)».