Mercoledì 10 Giugno 2026
Accolto il ricorso contro la decisione del sindaco, che denuncia da tempo pericoli


Motta Camasra, il Tar dà ragione all'Ato Me4 e annulla l'ordinanza di sgombero del Ccr

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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Il Ccr di Motta Camastra

Accolto dal Tar di Catania il ricorso presentato dall’Ato Me4 Spa in liquidazione contro il Comune di Motta Camastra, finalizzato a far annullare l’ordinanza sindacale del 12 dicembre scorso che imponeva lo sgombero entro 15 giorni del Centro comunale di raccolta rifiuti, dove da oltre un anno sono depositati mezzi e attrezzature dell’ex gestore del servizio. I giudici della Seconda Sezione hanno sposato le tesi dell’Ato Me4, difesa dall’avvocato Filippo Cordone, annullando l’ordinanza e condannando il Comune, assistito dall’avvocato Grazia Maria Tomarchio, al pagamento delle spese di 2.000 euro di spese di giudizio. Il primo cittadino Carmelo Blancato aveva ordinato di liberare il Car per «evitare e prevenire rischi e pericoli alla pubblica e privata incolumità e garantire la salubrità dei luoghi», basandosi su un verbale dei Vigili del Fuoco del 10 ottobre 2025 che non escludeva come lo stato dei luoghi «possa costituire in futuro un pericolo per i rischi legati al propagarsi di un eventuale incendio». 

Il Tar ha stabilito che «l’espressione utilizzata dai Vigili del Fuoco denota una valutazione di pericolosità meramente potenziale, proiettata nel futuro (e non un pericolo attuale e imminente)» e dunque «la qualifica del pericolo come “futuro” si pone in antitesi al requisito dell’imminenza, che costituisce il presupposto del potere di ordinanza urgente; inoltre nel medesimo verbale veniva escluso un pericolo “nell’immediato”». Di conseguenza «la disposizione normativa e l’interpretazione univoca della giurisprudenza formatasi in materia non consente l’attivazione del potere extra ordinem per fronteggiare pericoli meramente eventuali o futuri, richiedendo invece una minaccia concreta e temporalmente prossima». Per il Tar «non può ritenersi che la situazione descritta non fosse fronteggiabile con mezzi ordinari e l’Amministrazione comunale avrebbe potuto e dovuto avvalersi degli strumenti civilistici o amministrativi ordinari per ottenere la liberazione del sito, piuttosto che ricorrere a uno strumento eccezionale in assenza dei suoi presupposti essenziali».

Secondo i giudici, poi, vi è un erronea individuazione del destinatario dell’obbligo perché «sebbene l’Ato Me4 sia pacificamente proprietaria dei mezzi, la complessa vicenda dei trasferimenti del Ccr (dall’Ato alla Srr, da questa al Comune e da quest’ultimo, in parte, alla Caruter Srl) avrebbe richiesto un’istruttoria più approfondita per individuare il soggetto effettivamente gravato dall’obbligo di custodia e, quindi, tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza. L’ordinanza, invece, non sembra aver adeguatamente ponderato la scissione tra la proprietà dei veicoli e la custodia/gestione dell’area in cui essi si trovano; area che, sulla base degli stessi atti di causa, risulta essere stata consegnata al Comune, che ne ha assunto l’obbligo di custodia».


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