Morì dopo una caduta sul lungomare di Roccalumera: nessuna responsabilità del Comune
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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L'aiuola nel 2018: i telai in ferro sono stati poi rimossi
La caduta sul marciapiede, il ricovero in ospedale e poi il rientro a casa, dove dopo 18 giorni sopraggiungeva la morte. È quanto accaduto sette anni fa ad un’anziana che si trovava a Roccalumera, un incidente per il quale adesso il Tribunale di Messina ha escluso responsabilità del Comune. La Prima Sezione civile ha infatti rigettato le richieste avanzate dal figlio, difeso dall’avvocato Francesco Rigano, che chiedeva la condanna dell’ente a risarcire il danno da perdita parentale e il danno terminale pro-quota di un terzo, oltre rivalutazione ed interessi, ritenendolo responsabile quale proprietario e custode del marciapiede. Era il 17 luglio 2018, alle 23.30 circa, quando la donna dell’età di 85 anni, in vacanza in Sicilia, stava passeggiando a braccetto del figlio sul lungomare nella zona sud, sul marciapiede lato mare, quando inciampava a causa di un telaio in ferro posto a perimetro degli alberi ornamentali, sollevato rispetto al piano di calpestio, e cadeva per terra. Nell’incidente subiva la frattura scomposta del femore destro e dall’ospedale di Taormina veniva poi trasportata all’ospedale Papardo, dove veniva operata, e durante la degenza le veniva diagnosticata una minima lesione della milza, che non era trattabile chirurgicamente; dopo le dimissioni, la paziente moriva a casa il 4 agosto. Nasceva un contenzioso nel quale il Comune, difeso dall’avvocato Giuseppe Marisca, deduceva la mancanza di prova del sinistro e del nesso di causalità tra il sinistro e l’evento morte e in ogni caso contestava la sussistenza di un pericolo occulto e l’entità del risarcimento chiesto. La sentenza
Per la giudice Maria Militello il familiare della donna «non ha fornito la prova del nesso eziologico tra la caduta e la condotta del custode», necessaria ai sensi dell’art. 2051 del Codice civile, «la caduta appare imputabile a colpa esclusiva della donna, che non ha adottato le normali cautele» e inoltre il marciapiede era largo 2,50 metri e l’aiuola aveva una larghezza di 75x75 centimetri oltre il telaio, per cui la donna e il figlio avevano tutto lo spazio per passeggiare senza la necessità di transitare al limite dell’aiuola, tanto più se si accoglie la versione sostenuta dai testi che hanno sostenuto che la zona fosse poco illuminata, circostanza che avrebbe richiesto la massima prudenza e attenzione per chi non conosce bene i luoghi». E ancora si legge in sentenza che «la funzione del telaio era proprio quella di delimitare l’aiuola dal marciapiede, perché solo il marciapiede è destinato al transito, e molti alberi presentavano il perimetro sollevato e pertanto la situazione di pericolo era più che prevedibile». Per il Tribunale «la funzione del telaio era proprio quella di delimitare l’aiuola dal marciapiede, perché solo il marciapiede è destinato al transito» e «la circostanza che il telaio non fosse allineato all’altezza del marciapiede non ha costituito un’insidia, in quanto era diligenza dell’utente della strada non passare sopra al telaio che delimita l’aiuola, in particolare, per una persona anziana, che camminava a braccetto con il figlio». La sentenza ha stabilito la compensazione tra le parti delle spese processuali e condanna il ricorrente a pagare al Comune l’altra metà pari a 3.526 euro oltre spese generali, Iva e cpa.