Metano, il Tar salva i finanziamenti di S. Teresa, Furci, Pagliara, Alì Terme e Itala
di Andrea Rifatto | 10/04/2018 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 10/04/2018 | ATTUALITÀ
1996 Lettori unici
Lavori sul lungomare di S. Teresa
Con cinque ordinanze “fotocopia” il Tar di Palermo ha accolto i ricorsi presentati dai Comuni di S. Teresa di Riva, Furci Siculo, Pagliara, Alì Terme e Itala contro la riduzione dei finanziamenti per la realizzazione della rete del gas metano nella riviera jonica. La Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale (Calogero Ferlisi presidente, Roberto Valenti consigliere estensore, Sebastiano Zafarana primo referendario) ha sospeso la validità dei decreti emessi dall’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità il 4 dicembre scorso e ha rinviato la discussione di merito all’udienza di marzo 2019. Dopo Fiumedinisi, Roccalumera e Sant’Alessio Siculo, altri cinque Comuni del dodici del Bacino metanifero “Sicilia Ionico-Peloritani” tirano così un sospiro di sollievo, almeno nella fase cautelare, in quanto viene confermata per intero l’erogazione dei contributi assegnati nel 2014, senza il taglio del 5% deciso dalla Regione a titolo di sanzione per presunte irregolarità nelle procedure di gara e carenze nella documentazione della Fin Consorzio, impresa che ha eseguito le opere e gestirà in concessione la rete di distruzione. S. Teresa, che ha ottenuto un finanziamento da 5 milioni di euro, avrebbe dovuto restituirne 250mila; Furci (finanziamento 4,7 milioni) 235mila euro; Pagliara (3,7 milioni) avrebbe dovuto rimandarne alla Regione 186mila; Alì Terme aveva subito la revoca di 246mila euro su 4,8 milioni, mentre Itala 149mila sul finanziamento ottenuto di 2,9 milioni di euro. Mancano ancora i responsi sui ricorsi di Nizza di Sicilia, Casalvecchio Siculo, Savoca e Scaletta Zanclea. Il Tar ha ripreso l’ordinanza di Fiumedinisi, che sostanzialmente sta facendo scuola nella vicenda, ribadendo che “non sussistono allo stato ragioni per discostarsi”. Per tutti e cinque i centri i giudici amministrativi scrivono come “sussiste, allo stato, il prospettato pregiudizio grave ed irreparabile, essendo incontestato che la restituzione della somma comporterebbe per il Comune la prospettiva del dissesto, nonché, dato lo sforamento del patto di stabilità, l’immediato blocco di tutte le procedure amministrative in corso”. Inoltre “ad un sommario esame alcuni dei motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso, per cui va accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta con particolare riferimento alla violazione dell’art. 21-nonies L.241/90”, (ossia il decreto doveva essere annullato entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione). Le spese sono state compensate tra le parti in tutti e cinque i ricorsi. I Comuni di S. Teresa, Furci, Pagliara, Alì Terme e Itala sono stati rappresentati dall'avvocato Carmelo Moschella, che ha ricevuto l'incarico per un impegno di spesa di 4.680 euro (S. Teresa), 6.000 (Furci), 7.547 (Pagliara), 10.048 (Alì Terme) e 8.622 (Itala).