Mensa S. Teresa, il Tar accoglie il ricorso e annulla l'aggiudicazione alla Ristorseve
di Andrea Rifatto | 04/02/2017 | ATTUALITÀ
di Andrea Rifatto | 04/02/2017 | ATTUALITÀ
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Il centro cottura alla "Felice Muscolino"
Tutto da rifare per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per i prossimi tre anni nelle scuole di S. Teresa di Riva, aggiudicato il 12 ottobre scorso alla ditta santateresina Ristorseve Gestione e Servizi, che con un ribasso del 5,6025% sull’importo a base d’asta di 526mila 500 euro aveva ottenuto l’appalto per 497mila euro fino a giugno 2019. Il Tar di Catania ha infatti accolto pienamente il ricorso presentato dal Consorzio Sociale Glicine di Palermo, uno dei tre partecipanti alla gara bandita dal Comune e gestita dalla centrale unica di committenza del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, che era stato escluso dalla procedura per carenze documentali. La Terza Sezione del Tribunale amministrativo etneo (presidente Pancrazio Maria Savasta, consigliere Maria Stella Boscarino e referendario estensore Francesco Mulieri) ha pronunciato una sentenza con la quale accoglie la richiesta di annullamento del verbale di gara del 12 ottobre, che stabiliva l’esclusione della ricorrente e l’aggiudicazione provvisoria alla Ristorseve, e dell’art. 4 della lettera di invito alla gara nella parte in cui prevedeva, a pena di esclusione, l’effettuazione del sopralluogo nel centro cottura della scuola "Felice Muscolino" e nei plessi dove dovranno essere consegnati e somministrati i pasti. Il Consorzio Glicine si era rivolto al Tar, con ricorso depositato il 24 novembre, contro il Comune di S. Teresa (non costituitosi in giudizio) e nei confronti della Ristoserve Gestioni e Servizi, difesa dall'avv. Maria Vera Scarcella, e della Tirreno Ecosviluppo 2000, rappresentata dall'avvocato Benedetta Caruso, contestando l’esclusione decisa dalla centrale di committenza, secondo la quale la ditta non ha allegato una dichiarazione sui requisiti di ordine morale del precedente amministratore unico e ha fornito un’attestazione dell’avvenuto sopralluogo nel centro cottura che riporterebbe il nominativo di un soggetto non identificato in quanto non sarebbe stato allegato né il documento di riconoscimento né le previste due deleghe necessarie poichè il Consorzio Sociale Glicine ha partecipato alla gara nella qualità di consorzio di cooperative sociali, designando quale esecutrice del servizio, in caso di aggiudicazione, la propria consorziata Cooperativa Sociale Matusalemme, delegando ognuna un proprio rappresentante per effettuare il sopralluogo. La ricorrente ha evidenziato come l'obbligo di dichiarare l'assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi, compresi i soggetti cessati dalla carica, e che le deleghe alla effettuazione del sopralluogo sarebbero ambedue presenti in atti e alle stesse sarebbe stato allegato il documento di riconoscimento dei legali rappresentanti sia del Consorzio che della consorziata, non prevedendo in alcun modo il bando di gara che dovessero essere allegati anche i documenti d'identità dei delegati. Inoltre, secondo i legali del Consorzio Glicine, il bando di gara, nella parte in cui dispone che l'attestazione di avvenuto sopralluogo è richiesta a pena di esclusione, era illegittimo per violazione del Codice dei Contratti pubblici, non esistendo alcuna disposizione di legge o di regolamento che stabilisce che l'effettuazione del sopralluogo sia prevista a pena di esclusione. Dopo la discussione in camera di consiglio il 25 gennaio, i giudici hanno stabilito che “la prescrizione del bando nella parte in cui dispone che l'attestazione di avvenuto sopralluogo è richiesta a pena di esclusione deve considerarsi nulla ai sensi del Codice degli appalti, non essendo riconducibile alle cause tassative di esclusione previste, non rinvenendosi alcuna norma imperativa che imponga in termini di divieto o di obbligo un siffatto adempimento e non ravvisandosi ragioni oggettive e immediatamente percepibili, che possano far presumere l’assoluta inidoneità dell’offerta, nella previsione secondo cui, per quanto attiene ai consorzi partecipanti, per uno o più consorziati a pena di esclusione saranno tenuti a partecipare al sopralluogo sia il legale rappresentante del Consorzio sia i legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti consorziati per i quali lo stesso Consorzio concorre”. Ritenuto inoltre fondato anche il primo motivo di ricorso, i quanto “l'obbligo di dichiarare l'assenza dei pregiudizi penali è da considerarsi assolto dal legale rappresentante dell'impresa anche riguardo ai terzi e in ogni caso trattasi di irregolarità per cui poteva operare il soccorso istruttorio”. Il Tar di Catania ha quindi dichiarato l’illegittimità della esclusione del Consorzio Sociale Glicine dalla gara per la refezione scolastica e la nullità dell’art. 4 della lettera di invito nella parte in cui prevede a pena di esclusione l’effettuazione del sopralluogo. Il servizio di refezione scolastica nelle scuole di S. Teresa prosegue intanto in base ad un affidamento provvisorio alla stessa Ristorseve Gestione e Servizi, che ha preso il via il 9 gennaio e scadrà il 28 febbraio, per l’importo di 35mila 200 euro. Considerato che sarà necessario ripetere le procedure di gara, è ipotizzabile che servirà una proroga per evitare interruzioni del servizio prima dell’affidamento definitivo dell’appalto triennale.