L'Iva non pagata sulla metanizzazione: il caso di Santa Teresa finisce in Cassazione
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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I lavori risalgono al 2015
Arriva in Cassazione il contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Santa Teresa di Riva sul pagamento dell’Iva per i lavori di metanizzazione. L’Erario ha infatti presentato ricorso dinanzi la Suprema Corte contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che nei mesi scorsi ha rigettato l’appello della Direzione provinciale di Messina contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado, confermando il verdetto iniziale. L’Agenzia delle Entrate chiede al Comune 500.000 euro per l’anno 2016, oltre sanzioni per 541.200 euro, interessi per 75.945 euro e spese di notifica per 8,75 euro, per un totale di 1.117.153 euro, come pagamento dell’Iva al 10% per le fatture della società “FinConsorzio” per la progettazione e realizzazione dell’impianto, a valere sul finanziamento europeo da 54 milioni di euro, emesse con la dicitura “operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”. Una vicenda che coinvolge tutti i 12 comuni del Bacino Sicilia Jonico-Peloritano che hanno partecipato all’operazione gestita dalla società privata, ma finora i giudici tributari hanno respinto le richieste avanzate con gli avvisi di accertamento. L’Agenzia delle Entrate, però, non demorde, e il Comune di Santa Teresa di Riva è stato costretto a costituirsi anche in Cassazione affidando un nuovo incarico all’avvocato Emiliano Covino, per una spesa di 5.106 euro. Sia in primo che in secondo grado le sentenze hanno stabilito che «non si tratta di un acquisto per la commercializzazione di un prodotto ma di un impianto che nasce da un’attività realizzativa di un Consorzio che diviene bene pubblico una volta ultimato, concepito con fondi pubblici. Solo dopo la sua ultimazione l’opera realizzata potrà erogare servizi dietro corrispettivi». Tra l’altro «il Comune non è il beneficiario effettivo dei contributi europei, destinati invece alla “FinConsorzio” aggiudicataria dell’opera da realizzare, e che in forza del contratto di servizio sottoscritto ha usufruito dei fondi dell’Unione Europea erogati tramite la Regione per la realizzazione dell’impianto con diritto di gestire, con concessione ventennale, il servizio pubblico di metanizzazione». Fondi europei che non sono mai neppure materialmente transitati dalle casse del Comune, «il quale si è limitato a richiedere alla Regione il versamento in favore dell’aggiudicatario del contratto di servizio». Dunque «non ricorre la dedotta erogazione di somme dal Comune in favore di “FinConsorzio” quale corrispettivo di prestazioni rese che avrebbe dato luogo all’assoggettabilità all’Iva, poiché si è nella diversa ipotesi di contributi a fondo perduto non direttamente qualificabili quali corrispettivo dell’opera aggiudicata piuttosto ravvisabile nella conseguente concessione d’uso ventennale che integra l’effettiva remunerazione della “FinConsorzio”. Tale conclusione - concludono i giudici - non è inficiata dalla considerazione che la proprietà del bene realizzato sarà successivamente acquisita dal concedente, dal momento che ciò anzi conferma che l’effettivo corrispettivo del rapporto sinallagmatico è costituito dall’uso ventennale dell’impianto e non già dal contributo comunitario erogato a fondo perduto per la realizzazione dell’impianto medesimo».












