Giovedì 25 Giugno 2026
Rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che chiedeva le somme sulle fatture


L'Iva non pagata sui lavori di metanizzazione: Roccalumera vince anche in Cassazione

di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ

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I lavori iniziarono a Roccalumera nel 2014

C’è una sentenza definitiva nel contenzioso instaurato tra l’Agenzia delle Entrate e il Comune di Roccalumera sul pagamento dell’Iva per i lavori di metanizzazione. L’ente, difeso dall’avvocato Emiliano Covino, è finito in Cassazione dopo il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado emessa nel luglio 2024. Ricorso adesso rigettato, ponendo così fine alla vicenda. L’Agenzia delle Entrate, con un avviso di accertamento relativo al 2016 e notificato nel 2020, chiedeva al Comune il pagamento di 486.964 euro (oltre interessi e sanzioni) per l’Iva al 10% relativa alle fatture della società “FinConsorzio” per la progettazione e realizzazione dell’impianto metanifero, a valere sul finanziamento europeo da 54 milioni di euro, emesse con la dicitura “operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva”. Già in appello la Corte aveva osservato che il Comune non era beneficiario dei contributi comunitari, mentre lo era il Consorzio, e che «l’impianto non origina da un acquisto per la commercializzazione di un prodotto, bensì dall’attività realizzativa del Consorzio, con erogazione di servizi dietro corrispettivo soltanto dopo l’ultimazione».

La Suprema Corte ha confermato la correttezza della posizione sostenuta dal Comune, chiarendo che i contributi pubblici non possono essere automaticamente considerati corrispettivi imponibili ai fini Iva: perché ciò avvenga, è necessario che il finanziamento sia direttamente collegato al prezzo di una specifica prestazione resa a un destinatario determinato. Nel caso, invece, la Cassazione ha riconosciuto che il contributo era destinato a favorire una collettività indeterminata di cittadini e utenti del servizio gas, nell’ambito di una più ampia concessione pubblica, e non costituiva il prezzo di una prestazione resa direttamente al Comune. «Una decisione di particolare rilievo non solo per il Roccalumera - commenta l’Amministrazione comunale - ma anche per gli altri enti locali coinvolti, poiché conferma la distinzione tra contributi pubblici destinati alla realizzazione di infrastrutture di interesse collettivo e veri e propri corrispettivi soggetti a Iva. Accogliamo con favore questa pronuncia, che riconosce la fondatezza della linea difensiva seguita e tutela le ragioni dell’ente rispetto a una pretesa fiscale ritenuta non conforme alla natura effettiva del finanziamento pubblico».


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