L'ex Capo dei Greci perde la "sua" scogliera: il Tar rigetta il ricorso contro la Regione
di Andrea Rifatto | oggi | ATTUALITÀ
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La piattaforma veniva usata come solarium
Inaspettata sorpresa per la società “Rocca Scala Srl”, nuova proprietaria dell’hotel Capo dei Greci di Sant’Alessio Siculo che ha acquistato all’asta fallimentare nel marzo 2024. Sei mesi dopo, infatti, ha ricevuto una nota dalla Strutturale Territoriale dell’Ambiente di Messina con la quale veniva comunicata la decadenza della concessione demaniale marittima stagionale, rilasciata per la prima volta nel 2008 dalla Capitaneria di Porto, per il mantenimento del solarium destinato alla posa di ombrelloni e sedie a sdraio sulla scogliera di Capo Sant’Alessio, asservito alla struttura alberghiera, per un totale di 1.752 mq. Una comunicazione con la quale l’ente regionale ha ritenuto di non poter dare seguito alla richiesta di subingresso nella concessione presentata il 9 agosto 2024. “Rocca Scala Srl”, difesa dall’avvocato Giuseppe Durano, ha deciso allora di rivolgersi al Tar di Catania presentando ricorso contro il Dipartimento regionale dell’Ambiente e la Capitaneria di Porto di Messina (e nei confronti del Comune di Sant'Alessio Siculo, che non si è costituito in giudizio) per chiedere l’annullamento della nota, ma nei giorni scorsi i giudici hanno respinto il ricorso. La società ha fatto presente di aver acquistato il complesso dei beni aziendali e che tra questi rientrava anche la concessione demaniale marittima, lamentando che la presenza della concessione all’interno del compendio immobiliare acquistato sarebbe stata determinante ai fini del perfezionamento della sua volontà sfociata nella sottoscrizione del contratto di compravendita. Il curatore fallimentare, però, non aveva presentato alcuna istanza di rinnovo del titolo, scaduto il 31 dicembre 2020, ma secondo “Rocca Scala Srl” doveva applicarsi la proroga automatica delle concessioni preesistenti. I giudici del Tar, invece, hanno stabilito che secondo la Legge regionale 24/2019 «i concessionari uscenti, per poter fruire della proroga dei titoli in loro possesso fino al 2033, avrebbero dovuto produrre apposita istanza entro un termine perentorio», anche se «la Corte Costituzionale, con la sentenza 109/2024, ha dichiarato incostituzionale le leggi regionali protese alla continua proroga del termine di scadenza per la presentazione delle domande di rinnovo, tenuto conto che tali proroghe, pur non riguardando il termine finale di durata delle concessioni preesistenti (rimasto al 2033 come stabilito dal legislatore nazionale), hanno comunque inciso sulla possibilità per altri soggetti di accedere alla gestione del demanio in assenza di gare aperte a tutti».













